Art. 13
Sottoscrizione del contratto di distretto
1. Emanato il provvedimento di concessione del contributo viene
stipulato dal Ministero e dal soggetto proponente, all'uopo delegato
con apposito mandato di accettazione e delega da parte di tutti i
soggetti beneficiari, il contratto di distretto che, ai sensi del
presente decreto, individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le
azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di
realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei
soggetti beneficiari e che regola le modalita' di erogazione delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche'
di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della
realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. Allegato al
contratto, e' il cronoprogramma di spesa aggiornato, che del
contratto di distretto costituisce parte integrante, redatto dal
proponente.
2. La sottoscrizione del contratto di distretto avviene a seguito
della effettiva esibizione, mediante caricamento sull'apposito
portale, della documentazione comprovante la presentazione della
domanda per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e
nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla
realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni da parte del
soggetto proponente.
3. Nel caso di mancata esibizione della documentazione di cui al
precedente comma nei termini, il contratto non verra' sottoscritto e
il soggetto beneficiario non avra' diritto all'erogazione del
contributo. Ugualmente, nel caso non vengano rilasciati i nulla osta
di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla sottoscrizione del
contratto, verra' revocato il contributo. Di tale circostanza il
Ministero dara' comunicazione al soggetto proponente.
4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.
5. Il contratto di distretto e' sottoscritto per il Ministero dal
direttore dell'ufficio dirigenziale non generale competente in
materia di Distretti del cibo; il contratto medesimo e' approvato dal
competente direttore generale.