Art. 13 
 
              Sottoscrizione del contratto di distretto 
 
  1. Emanato il provvedimento di  concessione  del  contributo  viene
stipulato dal Ministero e dal soggetto proponente, all'uopo  delegato
con apposito mandato di accettazione e delega da  parte  di  tutti  i
soggetti beneficiari, il contratto di distretto  che,  ai  sensi  del
presente decreto, individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le
azioni, incluso il programma, i  soggetti  beneficiari,  i  tempi  di
realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei
soggetti beneficiari e che regola le modalita'  di  erogazione  delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare la  revoca  delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio  e  alle  attivita'  di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti  nonche'
di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario  ai  fini  della
realizzazione dei programmi e  dei  progetti  previsti.  Allegato  al
contratto,  e'  il  cronoprogramma  di  spesa  aggiornato,  che   del
contratto di distretto  costituisce  parte  integrante,  redatto  dal
proponente. 
  2. La sottoscrizione del contratto di distretto avviene  a  seguito
della  effettiva  esibizione,  mediante   caricamento   sull'apposito
portale, della  documentazione  comprovante  la  presentazione  della
domanda per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze  e
nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla
realizzazione dei progetti ammessi alle  agevolazioni  da  parte  del
soggetto proponente. 
  3. Nel caso di mancata esibizione della documentazione  di  cui  al
precedente comma nei termini, il contratto non verra' sottoscritto  e
il  soggetto  beneficiario  non  avra'  diritto  all'erogazione   del
contributo. Ugualmente, nel caso non vengano rilasciati i nulla  osta
di cui al  paragrafo  2  entro  sei  mesi  dalla  sottoscrizione  del
contratto, verra' revocato il  contributo.  Di  tale  circostanza  il
Ministero dara' comunicazione al soggetto proponente. 
  4. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto. 
  5. Il contratto di distretto e' sottoscritto per il  Ministero  dal
direttore  dell'ufficio  dirigenziale  non  generale  competente   in
materia di Distretti del cibo; il contratto medesimo e' approvato dal
competente direttore generale.