Art. 14
Provvedimento di approvazione all'erogazione
del contributo e documentazione di spesa
1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene con il
provvedimento di approvazione all'erogazione del contributo di cui ai
successivi articoli. Le quote del contributo in conto capitale sono
erogate, a titolo di anticipazione, acconto (SAL) e di saldo per un
totale di tre erogazioni, incluso l'anticipo ed il pagamento del
saldo. Per l'erogazione a titolo di SAL e saldo, subordinatamente
all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli
interventi ritenuti ammissibili, e' necessaria la presentazione della
documentazione di spesa sostenuta, inclusi i giustificativi di spesa,
debitamente quietanzati dai fornitori e dell'estratto del conto
corrente dedicato dal quale sara' necessario evincere, in rapporto di
un giustificativo per un movimento bancario, la corrispondenza tra
giustificativi e ordinativi di pagamento a favore dei fornitori.
2. Il soggetto proponente presenta per conto di ciascuno dei
soggetti beneficiari una sola domanda anticipazione, una sola domanda
di SAL e la domanda di saldo. La ripartizione del contributo in conto
capitale e' pari: al 40% per l'anticipazione, al 35% per l'unico SAL
intermedio ed al 35% per il pagamento di saldo.
3. La quota relativa all'anticipazione del contributo in conto
capitale, puo' essere erogata, su richiesta, da effettuarsi sempre
nell'apposito portale nella sezione dedicata previa presentazione di:
a) fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla
somma da erogare di durata adeguata secondo il modello che verra'
allegato ai successivi provvedimenti;
b) documentazione di spesa attestante l'avvenuta realizzazione
dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) comprovante il
raggiungimento del primo obiettivo nel rispetto del principio di
corrispondenza di cui al comma 1.
4. I soggetti beneficiari, ai fini dell'erogazione delle
agevolazioni caricano sul portale la documentazione bancaria, tecnica
e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi
realizzati. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo finale i
soggetti beneficiari delle agevolazioni caricano sul portale la
documentazione finale di spesa entro e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Ministero invia le risultanze ai Soggetti proponenti, e, nel
caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome.
6. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad
erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva
competenza.
7. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si
considera il mese di agosto.