Art. 14 
 
            Provvedimento di approvazione all'erogazione 
              del contributo e documentazione di spesa 
 
  1. L'erogazione del contributo in conto  capitale  avviene  con  il
provvedimento di approvazione all'erogazione del contributo di cui ai
successivi articoli. Le quote del contributo in conto  capitale  sono
erogate, a titolo di anticipazione, acconto (SAL) e di saldo  per  un
totale di tre erogazioni, incluso  l'anticipo  ed  il  pagamento  del
saldo. Per l'erogazione a titolo di  SAL  e  saldo,  subordinatamente
all'effettiva  realizzazione   della   corrispondente   parte   degli
interventi ritenuti ammissibili, e' necessaria la presentazione della
documentazione di spesa sostenuta, inclusi i giustificativi di spesa,
debitamente quietanzati  dai  fornitori  e  dell'estratto  del  conto
corrente dedicato dal quale sara' necessario evincere, in rapporto di
un giustificativo per un movimento bancario,  la  corrispondenza  tra
giustificativi e ordinativi di pagamento a favore dei fornitori. 
  2. Il soggetto  proponente  presenta  per  conto  di  ciascuno  dei
soggetti beneficiari una sola domanda anticipazione, una sola domanda
di SAL e la domanda di saldo. La ripartizione del contributo in conto
capitale e' pari: al 40% per l'anticipazione, al 35% per l'unico  SAL
intermedio ed al 35% per il pagamento di saldo. 
  3. La quota relativa  all'anticipazione  del  contributo  in  conto
capitale, puo' essere erogata, su richiesta,  da  effettuarsi  sempre
nell'apposito portale nella sezione dedicata previa presentazione di: 
    a)   fidejussione   bancaria   o    assicurativa    irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari  alla
somma da erogare di durata adeguata secondo  il  modello  che  verra'
allegato ai successivi provvedimenti; 
    b) documentazione di spesa  attestante  l'avvenuta  realizzazione
dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori   (SAL)   comprovante   il
raggiungimento del primo obiettivo  nel  rispetto  del  principio  di
corrispondenza di cui al comma 1. 
  4.  I  soggetti  beneficiari,   ai   fini   dell'erogazione   delle
agevolazioni caricano sul portale la documentazione bancaria, tecnica
e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi
realizzati. Nel caso di richiesta di erogazione del  saldo  finale  i
soggetti beneficiari  delle  agevolazioni  caricano  sul  portale  la
documentazione finale di  spesa  entro  e  non  oltre  quarantacinque
giorni dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate. 
  5. Il Ministero invia le risultanze ai Soggetti proponenti, e,  nel
caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome. 
  6. Il Ministero e le regioni  o  province  autonome  provvedono  ad
erogare il contributo in conto capitale per le  quote  di  rispettiva
competenza. 
  7. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.