Art. 15 
 
                        Subentri e variazioni 
 
  1. Al  fine  di  garantire  l'attuazione  della  misura  nei  tempi
previsti  e  nelle  modalita'  approvate  dalla  commissione  di  cui
all'art. 10, non sono consentiti subentri  o  modifiche  relative  ai
soggetti proponenti e beneficiari, nonche' variazioni al piano  degli
investimenti caricato sul portale, salvo i  casi  di  forza  maggiore
debitamente comprovati da idonea documentazione in analogia a  quanto
disposto dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 
  2. Le modalita' di attestazione e di verifica delle cause di  forza
maggiore,  nonche'   l'elenco   tassativo   delle   stesse   verranno
dettagliate nei successivi provvedimenti. 
  3. Per variazioni si intendono quelle relative a singoli interventi
ammessi a finanziamento rispetto a quanto definito nel  contratto  di
distretto sottoscritto, inclusa la tipologia degli interventi stessi,
e quelle relative alla localizzazione territoriale degli interventi. 
  4. Non  sono  considerate  variazioni,  le  modifiche  tecniche  di
dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di  preventivo  decisi
in corso d'opera e per i quali il soggetto  beneficiario  possa  dare
evidenza  in  sede  di  stato   di   avanzamento/rendicontazione,   a
condizione che: 
    a) la componente  dell'investimento  realizzata  coinvolta  venga
espressamente e univocamente individuata dal beneficiario in sede  di
rendicontazione dello stato di avanzamento; 
    b)  il  beneficiario  produca,  per  il  tramite   del   soggetto
proponente, una relazione tecnica asseverata  che  dimostri  che  gli
investimenti realizzati confermano le finalita' del progetto  e  sono
coerenti con gli obiettivi del contratto di distretto  e  il  termine
per la realizzazione degli investimenti stessi.