Art. 15
Subentri e variazioni
1. Al fine di garantire l'attuazione della misura nei tempi
previsti e nelle modalita' approvate dalla commissione di cui
all'art. 10, non sono consentiti subentri o modifiche relative ai
soggetti proponenti e beneficiari, nonche' variazioni al piano degli
investimenti caricato sul portale, salvo i casi di forza maggiore
debitamente comprovati da idonea documentazione in analogia a quanto
disposto dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le modalita' di attestazione e di verifica delle cause di forza
maggiore, nonche' l'elenco tassativo delle stesse verranno
dettagliate nei successivi provvedimenti.
3. Per variazioni si intendono quelle relative a singoli interventi
ammessi a finanziamento rispetto a quanto definito nel contratto di
distretto sottoscritto, inclusa la tipologia degli interventi stessi,
e quelle relative alla localizzazione territoriale degli interventi.
4. Non sono considerate variazioni, le modifiche tecniche di
dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi
in corso d'opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare
evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a
condizione che:
a) la componente dell'investimento realizzata coinvolta venga
espressamente e univocamente individuata dal beneficiario in sede di
rendicontazione dello stato di avanzamento;
b) il beneficiario produca, per il tramite del soggetto
proponente, una relazione tecnica asseverata che dimostri che gli
investimenti realizzati confermano le finalita' del progetto e sono
coerenti con gli obiettivi del contratto di distretto e il termine
per la realizzazione degli investimenti stessi.