Art. 16
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle
ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata
contestualmente al soggetto proponente e, ove previsto, anche alle
regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della
concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita dalla normativa
vigente;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini
previsti dai precedenti articoli, del presente decreto, salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una
delle condizioni di ammissibilita' di cui al presente decreto nonche'
delle condizioni di ammissibilita' previste dai successivi eventuali
provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni e' totale:
a) qualora vengano meno le condizioni di ammissibilita' del
Programma di investimenti;
b) qualora venga meno una delle condizioni di ammissibilita'
previste dal presente decreto, laddove applicabili;
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi
provvedimenti.
4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti
ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa
entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del
progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento di un soggetto
beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra
procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione
dell'attivita';
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi
provvedimenti.
5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e'
comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7
della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei
soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione,
memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento
previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi
di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il
provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne
comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto
istruttore e alle regioni o province autonome per il recupero delle
relative quote di contributo in conto capitale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in
conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo
in conto capitale, si procede alla rideterminazione delle quote
erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate
anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di
recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle
stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di
revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario,
le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) fissato a livello dell'Unione europea
vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono
applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.