Art. 16 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle
ipotesi previste dal  presente  articolo;  la  revoca  e'  comunicata
contestualmente al soggetto proponente e, ove  previsto,  anche  alle
regioni o province autonome. 
  2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi: 
    a) qualora, per i beni  del  medesimo  intervento  oggetto  della
concessione siano state  erogate  agevolazioni  di  qualsiasi  natura
previste da altre norme statali, regionali o  dell'Unione  europea  o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino  il
superamento  dell'intensita'  di  aiuto  stabilita  dalla   normativa
vigente; 
    b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto,  in  qualsiasi
forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento; 
    c) qualora gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini
previsti  dai  precedenti  articoli,  del  presente  decreto,   salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
    d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una
delle condizioni di ammissibilita' di cui al presente decreto nonche'
delle condizioni di ammissibilita' previste dai successivi  eventuali
provvedimenti. 
  3. La revoca delle agevolazioni e' totale: 
    a) qualora vengano  meno  le  condizioni  di  ammissibilita'  del
Programma di investimenti; 
    b) qualora venga meno  una  delle  condizioni  di  ammissibilita'
previste dal presente decreto, laddove applicabili; 
    c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali  successivi
provvedimenti. 
  4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale  delle
agevolazioni nei confronti  dei  soggetti  beneficiari  nei  seguenti
ulteriori casi: 
    a) qualora non sia trasmessa la documentazione  finale  di  spesa
entro tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione  degli  interventi  del
progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
    b)  qualora  venga  dichiarato  il  fallimento  di  un   soggetto
beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo  di  altra
procedura  concorsuale  con  finalita'  liquidatoria   e   cessazione
dell'attivita'; 
    c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali  successivi
provvedimenti. 
  5.  L'avvio  del  procedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  e'
comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art.  7
della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto  dei
soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella  comunicazione,
memorie scritte e documenti. 
  6. Ferme  restando  le  ipotesi  di  sospensione  del  procedimento
previste dalla legge, il Ministero, valutati gli  eventuali  elementi
di  cui  al  punto  precedente,  adotta,  entro  trenta  giorni,   il
provvedimento di  revoca  totale  o  parziale,  provvedendo  a  darne
comunicazione al soggetto proponente e,  eventualmente,  al  soggetto
istruttore e alle regioni o province autonome per il  recupero  delle
relative quote di contributo in conto capitale. 
  7. La revoca delle agevolazioni  comporta,  per  il  contributo  in
conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. 
  8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo
in conto capitale,  si  procede  alla  rideterminazione  delle  quote
erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate  vengono  recuperate
anche mediante detrazione dalle successive  erogazioni.  In  caso  di
recupero delle somme erogate, ovvero di  detrazione  di  parte  delle
stesse dalle erogazioni successive  a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca o a seguito di altre inadempienze del  soggetto  beneficiario,
le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) fissato a livello dell'Unione  europea
vigente alla data di erogazione, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sono
applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.