Art. 17 
 
           Provvedimento di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa  di  cui
al presente decreto, il Ministero dispone  tutte  le  necessarie  e/o
opportune verifiche documentali. 
  2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione finale  del  soggetto  istruttore,  il  Ministero  provvede
all'eventuale ricalcolo  delle  agevolazioni  spettanti  al  soggetto
beneficiario,  anche  al  fine  di  verificare  il   rispetto   delle
intensita' massime di aiuto di cui alla normativa vigente applicabile
e adotta il provvedimento di erogazione del saldo o dispone la revoca
delle   agevolazioni   entro   sei   mesi   dal   ricevimento   della
documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine  di  garantire
la  partecipazione  del  soggetto  beneficiario  al  procedimento  di
ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli  accertamenti
di cui al comma 1 e la relazione finale, sono  portati  a  conoscenza
del  soggetto  beneficiario  stesso,  per  il  tramite  del  soggetto
proponente. 
  3.  A  seguito  del  provvedimento  di  erogazione  del  saldo,  il
Ministero  e  la  regione  o  provincia  autonoma,  ove  applicabile,
provvede ad erogare, relativamente al contributo in  conto  capitale,
quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari.