Art. 17
Provvedimento di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui
al presente decreto, il Ministero dispone tutte le necessarie e/o
opportune verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista
relazione finale del soggetto istruttore, il Ministero provvede
all'eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto
beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle
intensita' massime di aiuto di cui alla normativa vigente applicabile
e adotta il provvedimento di erogazione del saldo o dispone la revoca
delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della
documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire
la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di
ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti
di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza
del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto
proponente.
3. A seguito del provvedimento di erogazione del saldo, il
Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile,
provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale,
quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari.