Art. 18
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per
effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto
proponente si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e
alla regione o provincia autonoma che cofinanziano il progetto le
dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e
l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha
l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di
ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro
documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle
spese relative alla realizzazione del progetto.