Art. 18 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti,  nonche'
l'attuazione dei progetti finanziati e  i  risultati  conseguiti  per
effetto degli interventi realizzati. 
  2. Ai fini del monitoraggio del programma  agevolato,  il  soggetto
proponente si fa carico di inviare  trimestralmente  al  Ministero  e
alla regione o provincia autonoma che  cofinanziano  il  progetto  le
dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del  28  dicembre
2000, n. 445,  attestanti  lo  stato  d'avanzamento  dei  progetti  e
l'indicazione  degli  eventuali  beni  dismessi,  sulla  base   delle
indicazioni  fornite  dal  Ministero.  Il  soggetto  beneficiario  ha
l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla  data  di
ultimazione degli interventi i titoli  di  spesa  ovvero  ogni  altro
documento originale utilizzato per il rendiconto dei  costi  e  delle
spese relative alla realizzazione del progetto.