Art. 19 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108 del medesimo trattato entrano in vigore dalla  data  di
ricevimento della decisione di approvazione della CE. 
  2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla  vigente  normativa
unionale sono esenti dall'obbligo di notifica di  cui  all'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  ai
sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  2022/2472  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali. 
  3. Informazioni sintetiche  su  ciascuna  misura  di  aiuto  esente
dall'obbligo di notifica, sono inviate alla Commissione europea entro
venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 
  4.  Alcune  agevolazioni  concesse  in  conformita'  alla   vigente
normativa unionale  sono  esenti  dall'obbligo  di  notifica  di  cui
all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno  2014,  n.  L
187. 
  5. Informazioni sintetiche  su  ciascuna  misura  di  aiuto  esenti
dall'obbligo di notifica sono inviate alla Commissione europea  entro
venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. 
  6. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 1 e
3, del regolamento (UE) 2022/2472, quelle degli orientamenti  di  cui
ai punti (112), (114) e (115) e quelle previste all'art. 9, paragrafi
1 e 3, del regolamento (UE) 651/2014,  in  materia  di  pubblicazione
delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. 
  Con l'entrata in vigore del  presente  decreto  viene  abrogato  il
precedente decreto ministeriale n.  7775  del  22  luglio  2019  e  i
conseguenti avvisi. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 17 settembre 2024 
 
                                        Il Ministro dell'agricoltura, 
                                        della sovranita' alimentare   
                                               e delle foreste        
                                                 Lollobrigida         
 
Il Ministro delle imprese 
   e del made in Italy 
           Urso 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1472