Art. 2
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5, dell'art.
13, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i criteri, le
modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di distretto
e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo,
ai sensi delle disposizioni relative ai contratti di distretto di cui
all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui
all'art. 1, comma 499 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. I
Distretti del cibo, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del medesimo
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono individuati dalle
regioni e dalle province autonome.
2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica.
3. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,
l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e
dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione
delle domande e le modalita' per la concessione ed erogazione degli
aiuti.
4. Con successivi decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 innanzi citata, possono essere emanate
modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalita' per
l'erogazione delle agevolazioni.