Art. 2 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5,  dell'art.
13, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di  distretto
e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo,
ai sensi delle disposizioni relative ai contratti di distretto di cui
all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  di  cui
all'art. 1, comma 499 della legge n. 205  del  27  dicembre  2017.  I
Distretti del cibo, ai sensi del comma 3 dell'art.  13  del  medesimo
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  sono  individuati  dalle
regioni e dalle province autonome. 
  2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato; 
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica. 
  3. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 12 della legge
7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
l'ammontare delle risorse disponibili, i  requisiti  di  accesso  dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e
dei progetti, le spese ammissibili, la  forma  e  l'intensita'  delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande e le modalita' per la concessione ed  erogazione  degli
aiuti. 
  4. Con successivi decreti da emanarsi ai sensi dell'art.  12  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 innanzi citata,  possono  essere  emanate
modificazioni  e  integrazioni  ai  criteri  e  alle  modalita'   per
l'erogazione delle agevolazioni.