Art. 3
Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella
forma del Contributo in conto capitale.
2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di
distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese
ammissibili compreso tra 3 e 25 milioni di euro fino a esaurimento
delle risorse disponibili.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per sostenere
gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del
cibo» dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) a valere su ulteriori successive disponibilita' del Ministero.