Art. 3 
 
                         Misure agevolative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma del Contributo in conto capitale. 
  2.  Possono  essere  ammessi  alle  agevolazioni  i  contratti   di
distretto che  prevedono  programmi  con  un  ammontare  delle  spese
ammissibili compreso tra 3 e 25 milioni di euro  fino  a  esaurimento
delle risorse disponibili. 
  3. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: 
    a) a valere sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per  sostenere
gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del
cibo»  dello  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
    b) a valere su ulteriori successive disponibilita' del Ministero.