Art. 4 
 
                       Contratto di distretto 
 
  1. Il contratto di distretto ha lo scopo di: 
    a)  promuovere  lo   sviluppo   territoriale,   la   coesione   e
l'inclusione sociale, nonche' favorire  l'integrazione  di  attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale,  garantire  la  sicurezza
alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni,  ridurre
lo spreco alimentare e salvaguardare il  territorio  e  il  paesaggio
rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari; 
    b) favorire processi di riorganizzazione delle  relazioni  tra  i
differenti  soggetti  del  distretto  operanti  nel  territorio   del
Distretto del  cibo,  al  fine  di  promuovere  la  collaborazione  e
l'integrazione fra i soggetti del distretto, stimolare  la  creazione
di migliori relazioni organizzative o di mercato e garantire ricadute
positive sulla produzione agricola e  agroalimentare  o  sull'accesso
all'innovazione per il miglioramento dei  prodotti,  dei  processi  o
della  sostenibilita'  ambientale  del  territorio  di   riferimento,
nonche' la promozione e valorizzazione di un prodotto  agroalimentare
tipico del territorio del distretto; 
    c) sviluppare e sostenere in modo  condiviso  la  conoscenza,  la
diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione tra i
differenti soggetti del distretto. 
  2. Il contratto di distretto e' stipulato tra  il  Ministero  e  il
soggetto proponente cosi' come individuato nell'accordo di  distretto
e delegato dai soggetti beneficiari e  individua  gli  obiettivi,  le
azioni, incluso il programma, i  soggetti  beneficiari,  i  tempi  di
realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei
soggetti beneficiari deleganti alla sottoscrizione. 
  3. Il programma deve essere  articolato  in  diverse  tipologie  di
interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai  singoli
contraenti-soggetti   beneficiari   e   documentare,   oltreche'   la
valorizzazione, l'integrazione fra i differenti soggetti distrettuali
in termini di miglioramento del  grado  di  relazione  organizzativa,
commerciale, territoriale e in termini di incremento del reddito e in
particolare a vantaggio dei produttori primari,  e  di  miglioramento
delle   possibilita'   di   accesso    all'innovazione    finalizzata
all'incremento della qualita' dei  prodotti,  dei  processi  e  della
sostenibilita' ambientale. 
  4. Il programma deve, altresi', contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti  dalle
strategie nazionali e unionali applicabili, nonche' al  rafforzamento
del sistema della conoscenza e della digitalizzazione  dei  processi,
nella  misura  e  secondo  le  modalita'  definite  negli   eventuali
provvedimenti successivi.