Art. 4
Contratto di distretto
1. Il contratto di distretto ha lo scopo di:
a) promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, nonche' favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza
alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre
lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio
rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari;
b) favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i
differenti soggetti del distretto operanti nel territorio del
Distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e
l'integrazione fra i soggetti del distretto, stimolare la creazione
di migliori relazioni organizzative o di mercato e garantire ricadute
positive sulla produzione agricola e agroalimentare o sull'accesso
all'innovazione per il miglioramento dei prodotti, dei processi o
della sostenibilita' ambientale del territorio di riferimento,
nonche' la promozione e valorizzazione di un prodotto agroalimentare
tipico del territorio del distretto;
c) sviluppare e sostenere in modo condiviso la conoscenza, la
diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione tra i
differenti soggetti del distretto.
2. Il contratto di distretto e' stipulato tra il Ministero e il
soggetto proponente cosi' come individuato nell'accordo di distretto
e delegato dai soggetti beneficiari e individua gli obiettivi, le
azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di
realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei
soggetti beneficiari deleganti alla sottoscrizione.
3. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di
interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai singoli
contraenti-soggetti beneficiari e documentare, oltreche' la
valorizzazione, l'integrazione fra i differenti soggetti distrettuali
in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa,
commerciale, territoriale e in termini di incremento del reddito e in
particolare a vantaggio dei produttori primari, e di miglioramento
delle possibilita' di accesso all'innovazione finalizzata
all'incremento della qualita' dei prodotti, dei processi e della
sostenibilita' ambientale.
4. Il programma deve, altresi', contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle
strategie nazionali e unionali applicabili, nonche' al rafforzamento
del sistema della conoscenza e della digitalizzazione dei processi,
nella misura e secondo le modalita' definite negli eventuali
provvedimenti successivi.