Art. 5 
 
                      Cofinanziamento regionale 
 
  1. La regione o  la  provincia  autonoma  che  ha  riconosciuto  il
distretto, nel cui ambito territoriale sono  realizzati  i  progetti,
informata dal soggetto proponente della presentazione  della  domanda
di agevolazione, provvede a  trasmettere,  per  ciascuna  domanda  al
Ministero l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nella  forma
di contributo in conto capitale, indicando l'ammontare massimo  e  le
fonti di copertura entro un  massimo  di  trenta  giorni  dalla  data
ultima per il caricamento della  domanda  sul  portale.  Il  silenzio
della regione o della provincia  autonoma  interessata  viene  inteso
quale diniego al  cofinanziamento.  Alla  regione  e  alla  provincia
autonoma interessata e' consentito l'accesso al portale. 
  2. Il cofinanziamento di cui al comma 1, non  costituisce  elemento
di premialita' in favore delle domande presente.