Art. 5
Cofinanziamento regionale
1. La regione o la provincia autonoma che ha riconosciuto il
distretto, nel cui ambito territoriale sono realizzati i progetti,
informata dal soggetto proponente della presentazione della domanda
di agevolazione, provvede a trasmettere, per ciascuna domanda al
Ministero l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nella forma
di contributo in conto capitale, indicando l'ammontare massimo e le
fonti di copertura entro un massimo di trenta giorni dalla data
ultima per il caricamento della domanda sul portale. Il silenzio
della regione o della provincia autonoma interessata viene inteso
quale diniego al cofinanziamento. Alla regione e alla provincia
autonoma interessata e' consentito l'accesso al portale.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1, non costituisce elemento
di premialita' in favore delle domande presente.