Art. 6
Soggetto proponente e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di distretto le
rappresentanze dei Distretti del cibo, riconosciuti alla data di
presentazione della domanda dalla regione e dalle province autonome,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 che sono individuati, con apposita delega da caricare
sul portale, quale delegati formali ai rapporti con il Ministero. I
distretti possono presentare la domanda sia in forma singola che
aggregata.
2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni i contraenti
sottoscrittori dell'accordo e del contratto di distretto,
appartenenti al distretto, individuato dalla regione e iscritto
nell'apposito registro tenuto presso il Ministero, rientranti tra le
seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in
forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le
imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore
agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della
normativa vigente;
c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla
distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia
posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente. Il capitale delle gia' menzionate societa'
puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da
grandi imprese, agricole o commerciali;
d) i Distretti del cibo, di cui al comma 1, individuati e
costituiti in conformita' alle disposizioni regionali e laddove
costituiti in forma societaria o in forma associativa conforme
all'ordinamento in materia;
e) gli organismi di ricerca come definiti dal regolamento (UE)
2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all'Anagrafe
nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2, alla data di
presentazione della domanda, devono comunque possedere i seguenti
requisiti soggettivi, che verranno dichiarati sul portale:
a. avere una stabile organizzazione in Italia essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla
relativa iscrizione;
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non
rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con
gli obblighi contributivi;
e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nella Parte I, capitolo 2,
paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o
dall'art. 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472.
4. Per ogni programma e' previsto un numero massimo non superiore
a venticinque soggetti beneficiari compreso il Distretto del cibo
riconosciuto.
5. In fase di valutazione delle domande sara' attribuito un
punteggio aggiuntivo ai programmi/progetti che siano presentati da
soggetti proponenti e beneficiari che, anche singolarmente, non
abbiano mai usufruito dei contributi di cui al decreto ministeriale
n. 7775 del 22 luglio 2019 e conseguenti avvisi nonche' di cui all'
avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di distretti
biologici per favorire le forme di produzione agricola a ridotto
impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di
agricoltura biologica del 27 marzo 2023 e del 6 marzo 2024.
6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per
tali soggetti beneficiari operanti nel territorio del distretto deve
essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il
possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori
requisiti previsti dal precedente comma alla data di presentazione
della domanda di agevolazione.
7. I soggetti beneficiari devono disporre di un conto corrente
bancario dedicato agli investimenti che intendono effettuare,
nell'ambito del contratto di distretto, sul quale, a titolo
esclusivo, dovranno essere emessi gli ordini di pagamento connessi ai
predetti investimenti. Il codice IBAN del conto corrente dedicato
dovra' essere formalmente comunicato al Ministero tramite il soggetto
proponente.