Art. 6 
 
             Soggetto proponente e soggetti beneficiari 
 
  1.  Sono  soggetti  proponenti  del  contratto  di   distretto   le
rappresentanze dei Distretti del  cibo,  riconosciuti  alla  data  di
presentazione della domanda dalla regione e dalle province  autonome,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27  dicembre
2017, n. 205 che sono individuati, con apposita  delega  da  caricare
sul portale, quale delegati formali ai rapporti con il  Ministero.  I
distretti possono presentare la domanda  sia  in  forma  singola  che
aggregata. 
  2.  Sono  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  i  contraenti
sottoscrittori   dell'accordo   e   del   contratto   di   distretto,
appartenenti al  distretto,  individuato  dalla  regione  e  iscritto
nell'apposito registro tenuto presso il Ministero, rientranti tra  le
seguenti categorie di soggetti: 
    a) le imprese come definite dalla  normativa  vigente,  anche  in
forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le
imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore
agricolo e agroalimentare; 
    b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni  di
organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della
normativa vigente; 
    c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione,  purche'  almeno  il  51%  del  capitale  sociale  sia
posseduto da  imprenditori  agricoli,  cooperative  agricole  e  loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente. Il capitale delle gia'  menzionate  societa'
puo' essere posseduto, in misura  non  superiore  al  10%,  anche  da
grandi imprese, agricole o commerciali; 
    d) i Distretti del  cibo,  di  cui  al  comma  1,  individuati  e
costituiti in  conformita'  alle  disposizioni  regionali  e  laddove
costituiti in  forma  societaria  o  in  forma  associativa  conforme
all'ordinamento in materia; 
    e) gli organismi di ricerca come definiti  dal  regolamento  (UE)
2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo e forestale  e  nelle  zone  rurali,  iscritti  all'Anagrafe
nazionale   delle   ricerche,   istituita   presso    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
  3. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  2,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono  comunque  possedere  i  seguenti
requisiti soggettivi, che verranno dichiarati sul portale: 
    a. avere una stabile organizzazione in Italia essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel registro delle imprese,  ove  tenuti  alla
relativa iscrizione; 
    b. essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c. essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero e non trovarsi nella condizione  di  aver  ricevuto  e  non
rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 
    d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola  con
gli obblighi contributivi; 
    e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    f. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  Parte  I,  capitolo  2,
paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE)  n.  651/2014  o
dall'art. 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472. 
  4. Per ogni programma e' previsto un numero massimo  non  superiore
a venticinque soggetti beneficiari compreso  il  Distretto  del  cibo
riconosciuto. 
  5. In  fase  di  valutazione  delle  domande  sara'  attribuito  un
punteggio aggiuntivo ai programmi/progetti che  siano  presentati  da
soggetti proponenti  e  beneficiari  che,  anche  singolarmente,  non
abbiano mai usufruito dei contributi di cui al  decreto  ministeriale
n. 7775 del 22 luglio 2019 e conseguenti avvisi nonche' di  cui  all'
avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di distretti
biologici per favorire le forme  di  produzione  agricola  a  ridotto
impatto ambientale e per la promozione  di  filiere  e  distretti  di
agricoltura biologica del 27 marzo 2023 e del 6 marzo 2024. 
  6. I soggetti beneficiari non  residenti  nel  territorio  italiano
devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello  Stato  di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese.  Per
tali soggetti beneficiari operanti nel territorio del distretto  deve
essere dimostrata alla  data  di  richiesta  della  prima  erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dalle  stesse.  Resta  fermo  il
possesso da  parte  di  tali  soggetti  beneficiari  degli  ulteriori
requisiti previsti dal precedente comma alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione. 
  7. I soggetti beneficiari devono  disporre  di  un  conto  corrente
bancario  dedicato  agli  investimenti  che   intendono   effettuare,
nell'ambito  del  contratto  di  distretto,  sul  quale,   a   titolo
esclusivo, dovranno essere emessi gli ordini di pagamento connessi ai
predetti investimenti. Il codice IBAN  del  conto  corrente  dedicato
dovra' essere formalmente comunicato al Ministero tramite il soggetto
proponente.