Art. 7 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie: 
    a. investimenti in attivi materiali e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
    b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e  per
la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari; 
    c.  costi  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita' e misure  promozionali  a  favore  dei
prodotti agricoli; 
    d.  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  agricolo  e
agroalimentare; 
    e.  investimenti  concernenti  la  trasformazione   di   prodotti
agricoli  in  prodotti  non  agricoli,  nei  limiti  individuati  nei
provvedimenti; 
    f. aiuti relativi allo sviluppo del sistema della  conoscenza  ed
alla condivisione e diffusione delle innovazioni: 
      azioni  di   formazione   professionale   e   acquisizione   di
competenze, compresi corsi  di  formazione,  seminari,  conferenze  e
coaching, attivita'  dimostrative  e  azioni  di  formazione  nonche'
promozione dell'innovazione, che contribuiscono al  conseguimento  di
uno o piu' obiettivi specifici di cui all'art. 6,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2021/2115; 
      servizi  di  consulenza  conformi  a  quanto   previsto   dagli
orientamenti, Parte I, capitolo 3,  alle  condizioni  generali  degli
aiuti per l'assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280),  (281)
e (292); 
    g. contributi al Distretto  del  cibo  in  qualita'  di  soggetto
beneficiario e/o proponente relativi ad  attivita'  di  animazione  e
comunicazione del Programma del contratto di distretto, conformemente
a quanto previsto dall'art. 77 del regolamento  UE  2115/2021  e  dai
commi 2, lettera b), punto ii e 12 dell'art. 59 del regolamento  (UE)
2022/2472; 
    h. gestione dell'attivita' immateriale da parte dei Distretti del
cibo; 
    i. investimenti per attivita' connesse all'attivita' agricola  ex
art. 2135 del codice civile. 
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le
condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  38  del
regolamento (UE) 2022/2472. 
  3. Per i progetti inerenti alla diffusione della conoscenza e delle
innovazioni (AKIS) le condizioni del sostegno sono  quelle  stabilite
dall'art. 78 del regolamento UE 2115/2021, dagli articoli 21 e 22 del
regolamento (UE) 2022/2472 e dal PSP Italia 2023 2027. 
  4. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni   del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014. 
  5. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 
  6. In caso di partecipazione di grandi imprese, i  progetti  devono
includere la descrizione dell'effetto di  incentivazione  dell'aiuto,
ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal  fine
deve essere altresi' specificato quale situazione  e'  indicata  come
scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e  fornita
tutta  la  documentazione  necessaria  alla  dimostrazione  di   tale
scenario. In caso di aiuti  agli  investimenti  soggetti  a  notifica
individuale,   quando   non   e'   noto   uno   specifico    scenario
controfattuale, l'effetto  di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante. 
  7. In caso  di  partecipazione  di  grandi  imprese  o  soggetti  a
notifica individuale, i progetti devono  includere  la  dimostrazione
che  l'importo  dell'aiuto  corrisponda  ai  sovraccosti   netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. A  tal  fine  si  dovra'
dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il  minimo  necessario
per rendere il progetto sufficientemente redditizio. 
  8. Gli interventi devono essere realizzati  entro  tre  anni  dalla
data di sottoscrizione del contratto  di  distretto  e  comunque  non
oltre i termini indicati nei successivi eventuali provvedimenti.