Art. 7
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3
comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per
la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
c. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti
agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei
prodotti agricoli;
d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e
agroalimentare;
e. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei
provvedimenti;
f. aiuti relativi allo sviluppo del sistema della conoscenza ed
alla condivisione e diffusione delle innovazioni:
azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e
coaching, attivita' dimostrative e azioni di formazione nonche'
promozione dell'innovazione, che contribuiscono al conseguimento di
uno o piu' obiettivi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/2115;
servizi di consulenza conformi a quanto previsto dagli
orientamenti, Parte I, capitolo 3, alle condizioni generali degli
aiuti per l'assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280), (281)
e (292);
g. contributi al Distretto del cibo in qualita' di soggetto
beneficiario e/o proponente relativi ad attivita' di animazione e
comunicazione del Programma del contratto di distretto, conformemente
a quanto previsto dall'art. 77 del regolamento UE 2115/2021 e dai
commi 2, lettera b), punto ii e 12 dell'art. 59 del regolamento (UE)
2022/2472;
h. gestione dell'attivita' immateriale da parte dei Distretti del
cibo;
i. investimenti per attivita' connesse all'attivita' agricola ex
art. 2135 del codice civile.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le
condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 38 del
regolamento (UE) 2022/2472.
3. Per i progetti inerenti alla diffusione della conoscenza e delle
innovazioni (AKIS) le condizioni del sostegno sono quelle stabilite
dall'art. 78 del regolamento UE 2115/2021, dagli articoli 21 e 22 del
regolamento (UE) 2022/2472 e dal PSP Italia 2023 2027.
4. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.
5. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono
includere la descrizione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto,
ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine
deve essere altresi' specificato quale situazione e' indicata come
scenario controfattuale o progetto o attivita' alternative e fornita
tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale
scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica
individuale, quando non e' noto uno specifico scenario
controfattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un
piano aziendale ex ante.
7. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a
notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione
che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovra'
dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario
per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
8. Gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dalla
data di sottoscrizione del contratto di distretto e comunque non
oltre i termini indicati nei successivi eventuali provvedimenti.