Art. 8 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Le spese ammissibili e le misure di sostegno di cui al  presente
decreto sono concesse nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di  Stato  di  cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  da  provvedimenti  in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A. 
  2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  3.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda da parte del soggetto proponente  di  cui
all'art. 6. 
  4. Le agevolazioni  concedibili  sono  articolate  nella  forma  di
contributo  in  conto  capitale,  tenuto  conto  della  tipologia  di
interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: 
    a. investimenti nelle aziende agricole connessi  alla  produzione
agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale,  fino
al 65% della spesa ammissibile dell'investimento; 
    b. investimenti nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella
forma di contributo in  conto  capitale,  fino  al  65%  della  spesa
ammissibile dell'investimento; gli investimenti con costi ammissibili
superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo
supera i 12 milioni di euro  saranno  appositamente  notificati  alla
Commissione a norma dell'art. 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    c.  spese  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali  a  favore
dei prodotti agricoli  e  per  la  ricerca  e  sviluppo  nel  settore
agricolo: nella forma di contributo in conto capitale  fino  al  100%
delle spese ammissibili; 
    d.  spese  per  ricerca  e  sviluppo  nel  settore   agricolo   e
agroalimentare fino al 100% delle spese  ammissibili,  purche'  siano
soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente; 
    e.  spese  per  investimenti  concernenti  la  trasformazione  di
prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di
notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto  di  investimento,  nella  forma  di  contributo  in   conto
capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le  piccole  imprese;
fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese; 
    f. spese per lo sviluppo del sistema  della  conoscenza  ed  alla
condivisione e diffusione delle innovazioni fino a 100%  delle  spese
ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni  previste  dalla
normativa unionale vigente; 
    g.  spese  per  attivita'  di  animazione  e  comunicazione   del
Programma del contratto  di  distretto,  fino  al  100%  delle  spese
ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni  previste  dalla
normativa unionale vigente. 
  Per gli investimenti di cui alle  lettere  a)  e  b),  proposti  da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I
del regolamento (UE) 2022/2472, la forma  e  l'intensita'  dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita' dell'aiuto, ai sensi di quanto disposto nel presente
decreto. 
  Le attivita' di cui al punto f, comma 1 dell'art. 7  devono  essere
realizzate  da  organismi  di  consulenza  ed  enti   di   formazione
riconosciuti dalla regione territorialmente competente. 
  Gli investimenti di cui al  punto  g)  del  presente  articolo  non
possono  superare  il  10%  della  spesa   prevista   nel   programma
presentato. 
  Gli investimenti riguardanti la  ricerca,  la  comunicazione  e  la
promozione possono essere realizzati dagli organismi di  ricerca  e/o
dai soggetti beneficiari avvalendosi per la ricerca obbligatoriamente
degli organismi di ricerca e di  diffusione  della  conoscenza,  come
definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali,
iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita  presso  il
Ministero dell'universita' e della ricerca. Tali investimenti  devono
rappresentare minimo il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel
programma presentato. 
  Gli investimenti previsti dai soggetti  beneficiari  devono  essere
coerenti  sia  con  l'accordo  di  distretto  che  con  il  programma
presentato dallo stesso. 
  6. Le aliquote di aiuto di cui al comma precedente  possono  essere
maggiorate  nella   misura   e   alle   condizioni   previste   negli
orientamenti. 
  7. L'ammontare complessivo del contributo  in  conto  capitale  non
puo' superare l'importo delle spese  ammissibili  e  le  agevolazioni
concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di
aiuto  previsti  in  relazione  alle   regioni   di   intervento.   I
provvedimenti  possono  stabilire   eventuali   limiti   massimi   di
agevolazioni concedibili per singolo progetto. 
  8. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis», nella  misura  in  cui
tali aiuti riguardino costi ammissibili  individuabili  diversi.  Gli
aiuti possono essere cumulati con qualsiasi  altro  aiuto  di  Stato,
compresi gli aiuti «de  minimis»,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, dalla vigente normativa. 
  9. Gli aiuti di cui al presente decreto  potranno  essere  concessi
esclusivamente dopo  che  il  relativo  regime  di  aiuto  sia  stato
istituito e autorizzato con decisione della Commissione europea.