Art. 8
Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le misure di sostegno di cui al presente
decreto sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto. La misura degli aiuti e' fissata da provvedimenti in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.
3. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda da parte del soggetto proponente di cui
all'art. 6.
4. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di
contributo in conto capitale, tenuto conto della tipologia di
interventi e della dimensione dell'impresa, come segue:
a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale, fino
al 65% della spesa ammissibile dell'investimento;
b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti
agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella
forma di contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa
ammissibile dell'investimento; gli investimenti con costi ammissibili
superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo
supera i 12 milioni di euro saranno appositamente notificati alla
Commissione a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
c. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti
agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore
dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore
agricolo: nella forma di contributo in conto capitale fino al 100%
delle spese ammissibili;
d. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo e
agroalimentare fino al 100% delle spese ammissibili, purche' siano
soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;
e. spese per investimenti concernenti la trasformazione di
prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di
notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per
progetto di investimento, nella forma di contributo in conto
capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese;
f. spese per lo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla
condivisione e diffusione delle innovazioni fino a 100% delle spese
ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dalla
normativa unionale vigente;
g. spese per attivita' di animazione e comunicazione del
Programma del contratto di distretto, fino al 100% delle spese
ammissibili, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dalla
normativa unionale vigente.
Per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I
del regolamento (UE) 2022/2472, la forma e l'intensita' dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita' dell'aiuto, ai sensi di quanto disposto nel presente
decreto.
Le attivita' di cui al punto f, comma 1 dell'art. 7 devono essere
realizzate da organismi di consulenza ed enti di formazione
riconosciuti dalla regione territorialmente competente.
Gli investimenti di cui al punto g) del presente articolo non
possono superare il 10% della spesa prevista nel programma
presentato.
Gli investimenti riguardanti la ricerca, la comunicazione e la
promozione possono essere realizzati dagli organismi di ricerca e/o
dai soggetti beneficiari avvalendosi per la ricerca obbligatoriamente
degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come
definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali,
iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca. Tali investimenti devono
rappresentare minimo il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel
programma presentato.
Gli investimenti previsti dai soggetti beneficiari devono essere
coerenti sia con l'accordo di distretto che con il programma
presentato dallo stesso.
6. Le aliquote di aiuto di cui al comma precedente possono essere
maggiorate nella misura e alle condizioni previste negli
orientamenti.
7. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non
puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni
concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di
aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. I
provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di
agevolazioni concedibili per singolo progetto.
8. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis», nella misura in cui
tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli
aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun
tipo di aiuto, dalla vigente normativa.
9. Gli aiuti di cui al presente decreto potranno essere concessi
esclusivamente dopo che il relativo regime di aiuto sia stato
istituito e autorizzato con decisione della Commissione europea.