Art. 2
Modalita' di monitoraggio
1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'art. 1 sono
sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di
monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva
definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle
istruzioni relative alla compilazione, e' pubblicata annualmente a
cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e
rendicontazione a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.
entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in
modalita' esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione
delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si
riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 settembre 2024
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro
per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2677