Art. 3
Piattaforma informatica per la procedura
di concessione dei contributi
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, Ismea garantisce la funzionalita' della
piattaforma informatica per la presentazione delle domande,
informandone il Ministero.
2. Con successivo avviso pubblicato sulla pagina del Ministero
dedicata alla misura di concessione dei contributi, e sul sito Ismea,
e' reso noto il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il
quale i soggetti di cui all'art. 2 possono procedere alla
presentazione delle domande.