Art. 3 
 
              Piattaforma informatica per la procedura 
                    di concessione dei contributi 
 
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  presente  decreto,  Ismea  garantisce  la  funzionalita'   della
piattaforma  informatica  per   la   presentazione   delle   domande,
informandone il Ministero. 
  2. Con successivo avviso  pubblicato  sulla  pagina  del  Ministero
dedicata alla misura di concessione dei contributi, e sul sito Ismea,
e' reso noto il termine, non inferiore a quindici  giorni,  entro  il
quale  i  soggetti  di  cui  all'art.  2   possono   procedere   alla
presentazione delle domande.