Art. 4 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
                    di concessione dei contributi 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2, per accedere alla concessione  dei
contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma  informatica
dell'art. 3, previa registrazione sulla stessa, secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  ai
sensi e per gli effetti degli  articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  relazione:
a).1.  al  riconoscimento  come   organizzazione   o   consorzio   di
organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n.  2013/1308  -  a).2.
all'iscrizione presso la CCIAA - a).3. al corretto assolvimento degli
obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai  fini  del
rilascio del DURC) - a).4.  alla  corretta  posizione  rispetto  agli
adempimenti nei confronti di Agenzia entrate riscossione - a).5. agli
aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni - a).6.  al  conto
corrente dedicato al versamento  dell'importo  richiesto,  unitamente
all'elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi
dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; 
    b) allegando, ai fini dell'ammissibilita'  della  domanda:  b).1.
visura rilasciata dalla Centrale dei  rischi  della  Banca  d'Italia,
alla data contabile precedente  di  non  oltre  tre  mesi  quella  di
presentazione  della  domanda  -  b).2.  piano  di  ammortamento  del
contratto di prestito -  b).3.  documentazione  attestante  l'importo
degli  interessi  corrisposti  per  l'anno  2023,  in  relazione   al
contratto  bancario  di  prestito,   a   medio   o   lungo   termine,
sottoscritto. 
  2. La  ricevuta  di  presentazione,  rilasciata  dalla  piattaforma
informatica, attesta la data e l'ora di presentazione della domanda. 
  3. Fino al termine di scadenza per la presentazione delle  domande,
individuato ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  ciascun  soggetto  puo'
annullare e ripresentare la propria domanda. 
  4. Nel caso di  presentazione  di  piu'  domande  da  parte  di  un
medesimo soggetto,  e'  considerata  validamente  acquisita  l'ultima
registrata  dalla  piattaforma  informatica,  entro  il  termine   di
scadenza.