Art. 5 
 
                   Attivita' istruttoria di Ismea 
 
  1. Ismea verifica l'ammissibilita', la regolarita' e la completezza
delle domande, ai sensi degli articoli 2  e  4  e,  previo  eventuale
contraddittorio con i  soggetti  richiedenti,  comunica  agli  stessi
l'ammissione  o  l'esclusione  alla  procedura  di  concessione   dei
contributi, tramite gli indirizzi pec indicati nella domanda. 
  2. Ismea istruisce le domande in ordine cronologico, rispetto  alla
data e all'ora di convalida delle stesse, come  risultante  ai  sensi
dell'art. 4, commi 2 e  4,  nei  limiti  della  disponibilita'  delle
risorse di cui all'art. 1, comma 2. 
  3. Ismea, nel caso di esito  positivo  dell'istruttoria,  eroga  il
contributo effettuando il versamento sul conto corrente indicato  dal
soggetto richiedente, ed  aggiornando  l'elenco  dei  contributi  per
singolo settore di intervento. 
  4. Ismea, nel caso di esito negativo dell'istruttoria, comunica  al
soggetto richiedente le motivazioni del diniego  di  concessione  del
contributo.