Art. 5
Attivita' istruttoria di Ismea
1. Ismea verifica l'ammissibilita', la regolarita' e la completezza
delle domande, ai sensi degli articoli 2 e 4 e, previo eventuale
contraddittorio con i soggetti richiedenti, comunica agli stessi
l'ammissione o l'esclusione alla procedura di concessione dei
contributi, tramite gli indirizzi pec indicati nella domanda.
2. Ismea istruisce le domande in ordine cronologico, rispetto alla
data e all'ora di convalida delle stesse, come risultante ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 4, nei limiti della disponibilita' delle
risorse di cui all'art. 1, comma 2.
3. Ismea, nel caso di esito positivo dell'istruttoria, eroga il
contributo effettuando il versamento sul conto corrente indicato dal
soggetto richiedente, ed aggiornando l'elenco dei contributi per
singolo settore di intervento.
4. Ismea, nel caso di esito negativo dell'istruttoria, comunica al
soggetto richiedente le motivazioni del diniego di concessione del
contributo.