Art. 10 
 
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo  di
  periodi assicurativi maturati presso organizzazioni  internazionali
  - Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl 
 
  1. All'articolo 18  della  legge  29  luglio  2015,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati  ((
aderenti  all'Accordo  ))  sullo  Spazio  economico  europeo,   della
Confederazione  ((  Svizzera  e  di  Paesi  ))   terzi   regolarmente
soggiornanti nell'Unione  europea  e  ai  beneficiari  di  protezione
internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea,
dello Spazio economico europeo o della Confederazione  Svizzera  alle
dipendenze di organizzazioni  internazionali,  e'  data  facolta'  di
cumulare  i  periodi   assicurativi   maturati   presso   le   citate
organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati  in
Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati ((
aderenti  all'Accordo  ))  sullo  Spazio  economico  europeo   e   la
Confederazione Svizzera.»; 
    b) al comma 2, le parole: «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
    c) al comma 3, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «periodi  di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis»,   e   le   parole:    «maturati    presso    l'organizzazione
internazionale» sono soppresse; 
    d) al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nell'ipotesi  in  cui  un   ex   dipendente   di   un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste  dalla
normativa  italiana  soltanto   tramite   il   cumulo   dei   periodi
assicurativi  maturati  presso  l'organizzazione   internazionale   e
maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea,  altri  Stati
(( aderenti all'Accordo  ))  sullo  Spazio  economico  europeo  e  la
Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana  prende
in  considerazione  i  periodi  assicurativi  compiuti   nel   regime
pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea, degli altri Stati (( aderenti all'Accordo
)) sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad
eccezione di quelli che sono  stati  oggetto  di  rimborso,  come  se
fossero stati effettuati ai  sensi  della  legislazione  italiana,  e
calcola l'ammontare  della  prestazione  esclusivamente  in  base  ai
periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
euro 666.000 per l'anno 2025, euro  849.000  per  l'anno  2026,  euro
1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000
per l'anno 2029, euro 870.000  per  l'anno  2030,  euro  935.000  per
l'anno 2031, euro 1.072.000  per  l'anno  2032,  euro  1.386.000  per
l'anno 2033 ed euro 1.289.000 (( annui a decorrere dall'anno 2034  ))
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.  234.  Non  si
applicano le disposizioni di cui al terzo periodo  dell'articolo  18,
comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  a  far
data dal 1° gennaio 2025. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  29
          luglio   2015,   n.   115,   recante:   «Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea  2014»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  3  agosto
          2015, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18  (Disposizioni  in  materia  di  cumulo  dei
          periodi di  assicurazione  maturati  presso  organizzazioni
          internazionali - Procedura di infrazione n.  2014/4168).  -
          1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio   2016,   ai   cittadini
          dell'Unione  europea,   ai   cittadini   di   Paesi   terzi
          regolarmente  soggiornanti   nell'Unione   europea   e   ai
          beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato
          nel territorio dell'Unione europea o  della  Confederazione
          svizzera alle dipendenze di organizzazioni  internazionali,
          iscritti  o  che  siano  stati  iscritti  all'assicurazione
          generale  obbligatoria   per   invalidita',   vecchiaia   e
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,   nelle   gestioni
          speciali della  medesima  assicurazione  per  i  lavoratori
          autonomi e nella Gestione separata di cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  nonche'  nei
          regimi  speciali  sostitutivi  ed  esclusivi  della  citata
          assicurazione   generale   obbligatoria   e   nelle   forme
          obbligatorie  di  previdenza  dei   liberi   professionisti
          gestite da persone giuridiche private, e' data facolta'  di
          cumulare i periodi assicurativi maturati presso  le  citate
          assicurazioni  con  quelli  maturati  presso  le   medesime
          organizzazioni internazionali. 
                1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli  altri
          Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico  europeo,
          della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente
          soggiornanti  nell'Unione  europea  e  ai  beneficiari   di
          protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio
          dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della
          Confederazione Svizzera alle dipendenze  di  organizzazioni
          internazionali, e' data  facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  maturati  presso  le  citate   organizzazioni
          internazionali  con  i  periodi  assicurativi  maturati  in
          Italia, presso  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          altri Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo e la Confederazione Svizzera. 
                2. Il cumulo di cui ai commi 1 e  1-bis  puo'  essere
          richiesto, se necessario per il conseguimento  del  diritto
          alla pensione di vecchiaia, invalidita' e superstiti o alla
          pensione anticipata, purche' la durata totale  dei  periodi
          di  assicurazione  maturati  ai  sensi  della  legislazione
          italiana  sia  almeno  di  cinquantadue   settimane   e   a
          condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. 
                3.  Il  cumulo  dei  periodi  di   assicurazione   e'
          conseguibile  a  domanda  dell'interessato  da   presentare
          all'istituzione previdenziale italiana presso la  quale  lo
          stesso ha maturato periodi  assicurativi.  Nell'ipotesi  in
          cui un ex dipendente  di  un'organizzazione  internazionale
          acquisisca  il  diritto  alle  prestazioni  previste  dalla
          normativa italiana senza  che  sia  necessario  cumulare  i
          periodi di assicurazione ai sensi  dei  commi  1  e  1-bis,
          l'istituzione previdenziale italiana  calcola  la  pensione
          esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel
          sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui  un  ex
          dipendente di un'organizzazione  internazionale  acquisisca
          il  diritto  alle  prestazioni  previste  dalla   normativa
          italiana   soltanto   tramite   il   cumulo   dei   periodi
          assicurativi     maturati      presso      l'organizzazione
          internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende
          in  considerazione  i  periodi  assicurativi  compiuti  nel
          regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad
          eccezione di quelli che sono  stati  oggetto  di  rimborso,
          come  se  fossero   stati   effettuati   ai   sensi   della
          legislazione  italiana,   e   calcola   l'ammontare   della
          prestazione esclusivamente in base ai periodi  assicurativi
          compiuti ai sensi della legislazione italiana. Nell'ipotesi
          in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale
          acquisisca  il  diritto  alle  prestazioni  previste  dalla
          normativa italiana soltanto tramite il cumulo  dei  periodi
          assicurativi     maturati      presso      l'organizzazione
          internazionale  e  maturati  presso  altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo
          Spazio economico  europeo  e  la  Confederazione  Svizzera,
          l'istituzione    previdenziale    italiana    prende     in
          considerazione i periodi assicurativi compiuti  nel  regime
          pensionistico  dell'organizzazione  internazionale,   degli
          altri Stati membri dell'Unione europea, degli  altri  Stati
          aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
          Confederazione Svizzera, ad eccezione di  quelli  che  sono
          stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati
          ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare
          della  prestazione  esclusivamente  in  base   ai   periodi
          assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. 
                4. Le prestazioni pensionistiche liquidate  ai  sensi
          del presente articolo  sono  da  considerare  pensioni  per
          tutto    quanto    concerne    gli    effetti     derivanti
          dall'applicazione della legislazione italiana. 
                5.  I  periodi  di  lavoro  presso  un'organizzazione
          internazionale, in quanto non possono dare  diritto  a  una
          prestazione pensionistica a carico del fondo  pensionistico
          della  medesima  organizzazione   internazionale,   possono
          essere  riscattati  nel  sistema   pensionistico   italiano
          secondo la normativa relativa al riscatto  dei  periodi  di
          lavoro  svolti  all'estero.  Il  diritto  al  riscatto   e'
          esercitato,   anche   dai   superstiti    del    dipendente
          dell'organizzazione internazionale,  nei  termini  previsti
          dall'ordinamento  dell'istituzione  previdenziale  italiana
          alla quale e' chiesto il riscatto. 
                6. I trattamenti pensionistici derivanti  dal  cumulo
          decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello  di
          presentazione  della  domanda  di  pensione  in  regime  di
          cumulo. In caso  di  pensione  ai  superstiti  la  pensione
          decorre dal primo giorno del mese successivo a  quello  del
          decesso del dante causa. 
                7. Lo scambio di informazioni e  di  notizie  con  le
          organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento
          delle  procedure  previste  dal  presente  articolo,   puo'
          avvenire anche attraverso modalita' informatiche. 
                8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e
          possono  essere  utilizzati  esclusivamente  al   fine   di
          applicare  il  presente  articolo,   nel   rispetto   della
          normativa in vigore sulla protezione dei dati. 
                9. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in euro 340.000 per  l'anno  2016,  euro
          456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro
          695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro
          1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno  2022,
          euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000  per  l'anno
          2024, euro 3.260.000 per  l'anno  2025  ed  euro  4.070.000
          annui a decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede,  per  un
          ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2017,   mediante
          corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  gli  anni
          2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo
          17, comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   (INPS)
          provvede al monitoraggio degli oneri  di  cui  al  presente
          comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel caso si verifichino o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  spesa
          di cui  al  presente  comma,  fatta  salva  l'adozione  dei
          provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  l),
          della  citata  legge  n.  196   del   2009,   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali,  provvede  con  proprio
          decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria   alla
          copertura  finanziaria   del   maggior   onere   risultante
          dall'attivita' di  monitoraggio,  in  via  prioritaria  del
          Fondo  nazionale  per  le   politiche   sociali,   di   cui
          all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328, ed eventualmente del Fondo sociale per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
          ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito  alle
          cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di  cui
          al periodo precedente. 
                10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del
          comma 9 del presente articolo, pari a  3.614.000  euro  per
          l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a  3.375.000
          euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno  2020,  a
          2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno
          2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023,  a  1.460.000  euro
          per l'anno 2024 e a 810.000  euro  per  l'anno  2025,  sono
          destinate al Fondo per interventi strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».