Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista
per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di ((
infrazione n. 2014/4231 ))
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita'
in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un
maggior danno.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n.
34, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione
del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le
modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni
dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi'
applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a
favore del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge n. 604 del 1966.Resta ferma la possibilita'
per il giudice di stabilire l'indennita' in misura
superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un
maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso tra
la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il
giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di
lavoro.
3. (abrogato).».