Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
  81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva  prevista
  per gli abusi pregressi per il settore privato -  Procedura  di  ((
  infrazione n. 2014/4231 )) 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita'
in misura superiore se il  lavoratore  dimostra  di  aver  subito  un
maggior danno.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  recante:  «Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n.
          34, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Decadenza e tutele).  -  1.  L'impugnazione
          del contratto a tempo determinato  deve  avvenire,  con  le
          modalita' previste dal primo comma  dell'articolo  6  della
          legge 15 luglio 1966,  n.  604,  entro  centottanta  giorni
          dalla cessazione  del  singolo  contratto.  Trova  altresi'
          applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. 
                2. Nei casi di trasformazione del contratto  a  tempo
          determinato in contratto a tempo indeterminato, il  giudice
          condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  a
          favore    del    lavoratore    stabilendo     un'indennita'
          onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di  2,5
          e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima  retribuzione  di
          riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento   di   fine
          rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati  nell'articolo
          8 della legge n. 604 del 1966.Resta ferma  la  possibilita'
          per  il  giudice  di  stabilire  l'indennita'   in   misura
          superiore se il  lavoratore  dimostra  di  aver  subito  un
          maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il
          pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le  conseguenze
          retributive e contributive relative al periodo compreso tra
          la scadenza del termine e la  pronuncia  con  la  quale  il
          giudice ha  ordinato  la  ricostituzione  del  rapporto  di
          lavoro. 
                3. (abrogato).».