Art. 13 
 
Disposizioni  in  materia  di  protezione  della  fauna  selvatica  -
                Procedura di infrazione n. 2023/2187 
 
  1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  nel
rispetto di quanto previsto dalla  disciplina  di  recepimento  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici.». 
  (( 1-bis. All'articolo 31 della legge 11  febbraio  1992,  n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis: 
  1) le parole: «da  euro  20  a  euro  300»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da euro 150 a euro 500»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di  ripetuta
constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000»; 
  b) al comma 1-quater, le parole: «attivita' diverse  dall'attivita'
di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una  diversa  attivita'  di
tiro»; 
  c) dopo il comma 1-quater sono inseriti seguenti: 
  «1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del  comma  1-bis,  non  e'
considerato percorso all'interno di una zona umida quello  effettuato
attraverso   strade   classificate   come   autostrade,   extraurbane
principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane  di
quartiere e simili. 
  1-sexies. Ai fini del comma  1-bis,  per  "attivita'  di  tiro"  si
intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia». )) 
  (( 1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle  foreste,  sentiti  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  nonche'  le  regioni  a  statuto
speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ove
competenti secondo i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione, sono identificate su base  cartografica  e  con  apposite
tabelle le zone umide presenti nel territorio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19-ter e 31  della
          legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante:  «Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          46 del 25 febbraio 1992,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 19-ter (Piano straordinario per la  gestione  e
          il contenimento della fauna selvatica). -  1.  Con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare  e  delle  foreste,  sentito,  per   quanto   di
          competenza, l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, un piano straordinario per  la
          gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata
          quinquennale. 
                2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1  costituisce  lo
          strumento programmatico, di coordinamento e  di  attuazione
          dell'attivita' di gestione e  contenimento  numerico  della
          presenza della fauna  selvatica  nel  territorio  nazionale
          mediante abbattimento e cattura. 
                3. Le attivita' di contenimento disposte  nell'ambito
          del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio  di
          attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate
          alla caccia, comprese le aree protette e  le  aree  urbane,
          nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. 
                4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato
          dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, che possono avvalersi,  con  l'eventuale  supporto
          tecnico  del  Comando  unita'  per  la  tutela   forestale,
          ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri,  dei
          cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia  o  nei
          comprensori alpini, delle guardie venatorie,  degli  agenti
          dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza
          per l'esercizio venatorio nonche'  dei  proprietari  o  dei
          conduttori dei fondi nei quali il piano  trova  attuazione,
          purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 
                5. Le attivita' previste dal presente  articolo  sono
          svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali previste a legislazione vigente. 
                5-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano nel rispetto di quanto previsto dalla  disciplina
          di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
          21 maggio 1992, relativa alla conservazione  degli  habitat
          naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
          selvatiche e della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,  concernente
          la conservazione degli uccelli selvatici.». 
                «Art. 31  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Per  le
          violazioni delle disposizioni della presente legge e  delle
          leggi regionali, salvo che  il  fatto  sia  previsto  dalla
          legge  come  reato,  si  applicano  le  seguenti   sanzioni
          amministrative: 
                  a) sanzione amministrativa da lire 400.000  a  lire
          2.400.000 (da euro 206 euro  1.239)  per  chi  esercita  la
          caccia in una forma diversa da quella  prescelta  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 5; 
                  b) sanzione amministrativa da lire 200.000  a  lire
          1.200.000 (da euro 103 a euro  619)  per  chi  esercita  la
          caccia senza avere stipulato la polizza  di  assicurazione;
          se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e'  da
          lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239); 
                  c) sanzione amministrativa da lire 300.000  a  lire
          1.800.000 (da euro 154 a euro  929)  per  chi  esercita  la
          caccia senza aver effettuato il versamento delle  tasse  di
          concessione governativa o regionale; se  la  violazione  e'
          nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a  lire
          3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); 
                  d) sanzione amministrativa da lire 300.000  a  lire
          1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi  esercita  senza
          autorizzazione  la   caccia   all'interno   delle   aziende
          faunistico-venatorie, nei  centri  pubblici  o  privati  di
          riproduzione e negli ambiti e  comprensori  destinati  alla
          caccia  programmata;  se  la   violazione   e'   nuovamente
          commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a  lire  3.000.000
          (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione
          la sanzione e' da lire 700.000 a lire  4.200.000  (da  euro
          361 a euro 2.169).  Le  sanzioni  previste  dalla  presente
          lettera sono ridotte di un terzo se il  fatto  e'  commesso
          mediante sconfinamento in un comprensorio o  in  un  ambito
          territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; 
                  e) sanzione amministrativa da lire 200.000  a  lire
          1.200.000 (da euro 103 a euro  619)  per  chi  esercita  la
          caccia in zone di divieto non diversamente  sanzionate;  se
          la violazione e' nuovamente commessa,  la  sanzione  e'  da
          lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); 
                  f) sanzione amministrativa da lire 200.000  a  lire
          1.200.000 (da euro 103 a euro  619)  per  chi  esercita  la
          caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
          disposizioni  emanate  dalle  regioni  o   dalle   province
          autonome di Trento e di Bolzano  per  la  protezione  delle
          coltivazioni  agricole;  se  la  violazione  e'  nuovamente
          commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a  lire  3.000.000
          (da euro 258 a euro 1.549); 
                  g) sanzione amministrativa da lire 200.000  a  lire
          1.200.000 (da euro 103 a euro  619)  per  chi  esercita  la
          caccia in violazione  degli  orari  consentiti  o  abbatte,
          cattura o detiene fringillidi in  numero  non  superiore  a
          cinque;  se  la  violazione  e'  nuovamente  commessa,   la
          sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a
          euro 1.239); 
                  h) sanzione amministrativa da lire 300.000  a  lire
          1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per  chi  si  avvale  di
          richiami  non  autorizzati,  ovvero  in  violazione   delle
          disposizioni emanate dalle regioni ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 1;  se  la  violazione  e'  nuovamente  commessa,  la
          sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a
          euro 1.549); 
                  i) sanzione amministrativa da lire 150.000  a  lire
          900.000 (da euro 77 a euro  464)  per  chi  non  esegue  le
          prescritte annotazioni sul tesserino regionale; 
                  l) sanzione amministrativa da lire 150.000  a  lire
          900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo,  per  chi
          importa  fauna  selvatica  senza  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di
          eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi  dell'art.  20
          per altre introduzioni; 
                  m) sanzione amministrativa da lire  50.000  a  lire
          300.000 (da euro 25 a euro  154)  per  chi,  pur  essendone
          munito,  non  esibisce,  se  legittimamente  richiesto,  la
          licenza,  la  polizza  di  assicurazione  o  il   tesserino
          regionale;  la  sanzione  e'  applicata   nel   minimo   se
          l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; 
                  m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non  esegue
          sul  tesserino  regionale  le  annotazioni  prescritte  dal
          provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. 
                1-bis.  Chiunque,  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi  o  a
          rientrare  dopo  aver  svolto   tale   attivita',   detiene
          munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa
          in metallo, uguale o superiore all'1  per  cento  in  peso,
          all'interno di una zona  umida  o  entro  100  metri  dalla
          stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
          da euro 150 a euro 500.  In  caso  di  ripetuta  constatata
          violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000. 
                1-ter. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  1-bis,
          sono qualificate zone umide le seguenti: 
                  a)   zone   umide    d'importanza    internazionale
          riconosciute  e  inserite  nell'elenco  della   Convenzione
          relativa  alle  zone  umide  d'importanza   internazionale,
          soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
          Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
                  b) zone  umide  ricadenti  nei  siti  di  interesse
          comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); 
                  c) zone  umide  ricadenti  all'interno  di  riserve
          naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale
          e regionale. 
                1-quater. La sanzione non si applica se  il  soggetto
          dimostra di detenere munizioni di piombo di  cui  al  comma
          1-bis al fine di svolgere una diversa attivita' di tiro. 
                1-quinquies.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma
          1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una  zona
          umida quello effettuato attraverso strade classificate come
          autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie,
          urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 
                1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita'  di
          tiro" si intende quella di sparare colpi con un  fucile  da
          caccia. 
                2. Le leggi  regionali  prevedono  sanzioni  per  gli
          abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 
                3. Le regioni prevedono la sospensione  dell'apposito
          tesserino di cui all'art. 12,  comma  12,  per  particolari
          infrazioni   o    violazioni    delle    norme    regionali
          sull'esercizio venatorio. 
                4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge  e
          di regolamento per la disciplina delle armi  e  in  materia
          fiscale e doganale. 
                5. Nei casi previsti dal  presente  articolo  non  si
          applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 
                6. Per quanto non altrimenti previsto dalla  presente
          legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
          1981, n. 689 e successive modificazioni.».