Art. 13 Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187 1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.». (( 1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis: 1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000»; b) al comma 1-quater, le parole: «attivita' diverse dall'attivita' di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attivita' di tiro»; c) dopo il comma 1-quater sono inseriti seguenti: «1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita' di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia». )) (( 1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonche' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 19-ter e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. 2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. 3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. 4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.». «Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5; b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239); c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239); h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attivita' di tiro. 1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita' di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.».