Art. 14 Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa )) C-573/19, e del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato uno specifico programma ((, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi )), finalizzato a promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del (( Fondo )) previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo ((, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilita' )). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, (( in zone nelle quali e' intervenuto il superamento )) dei valori limite di qualita' dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2), )) ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3. 3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita' di gestione e di monitoraggio del programma (( di cui al medesimo comma 1 )), i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, (( che sono gli enti proponenti gli interventi nonche' l'ANCI )) per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere l'attribuzione di attivita' a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della (( legge 30 dicembre 2021, n. 234 )), nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti ((,)) in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonche' della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (( NO₂ )), e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, (( di seguito denominato «Piano» )). 5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione (( e il PNRR )) nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita' definite con apposito decreto adottato (( dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro )), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi', (( l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui e' demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate )). 7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi (( decorrenti )) dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, (( la durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso )), anche sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9. 8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, (( finanziario )) volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto (( NO₂ )9, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019. 9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione (( del Piano )) e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro (( dell'ambiente e della sicurezza energetica )), puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi (( di cui al secondo periodo )) puo' essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4. 10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018. - Si riporta il comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49: «498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.». - Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010, S.O. n. 217. - La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, S.O. n. 217. - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003: «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».