Art. 14 
 
Misure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualita'  dell'aria  -
  Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 
 
  1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della  Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla
causa )) C-573/19, e del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa  ))
C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' approvato uno specifico programma ((, in coerenza con  il
Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui
al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di
60 mesi )), finalizzato a promuovere la mobilita' sostenibile, per un
importo complessivo pari  a  500  milioni  di  euro  a  valere  sulla
dotazione del (( Fondo )) previsto dall'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti  annualita':
50 milioni di euro per l'anno 2024, 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028  e  150  milioni  di
euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con  le
risorse di cui al primo periodo ((, individuati ai sensi del comma 3,
possono concorrere all'efficace attuazione degli  obiettivi  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi  interventi
in materia di mobilita' )). 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento  di
interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e  dalle  citta'  metropolitane,  il  cui
territorio ricade, in tutto o in parte, (( in  zone  nelle  quali  e'
intervenuto il superamento )) dei valori limite di qualita' dell'aria
ambiente previsti dal decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  155,
individuate dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea del 12 maggio 2002,  ((  relativa  alla  causa  C-573/19,  in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano,
dei valori limite di biossido di azoto (NO2), )) ovvero dalla lettera
di costituzione in mora della Commissione europea del 13  marzo  2024
relativa alla procedura di  infrazione  n.  2014/2147  in  merito  ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone  e  agglomerati  del
territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli  enti
di  cui   al   primo   periodo   possono   avvalersi   del   supporto
dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  le  cui
attivita' sono definite  con  apposita  convenzione,  con  oneri  nel
limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma
3. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalita'
di gestione e di monitoraggio del programma ((  di  cui  al  medesimo
comma  1  )),  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse   tra   i
destinatari, (( che sono gli enti proponenti gli  interventi  nonche'
l'ANCI )) per il supporto indicato dal comma  2,  i  requisiti  degli
interventi  e  le  procedure  di  presentazione  delle  proposte,  di
trasferimento  delle  risorse  e  di   rendicontazione   e   verifica
dell'attuazione.  Ai   fini   della   gestione   del   programma   di
finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere  l'attribuzione  di
attivita' a societa' in house del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse  di  cui
al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo
1, comma 498, della (( legge 30 dicembre 2021, n. 234 )),  nei  quali
rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui  al  comma
2.  Con  successivo  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, da trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui  al
primo periodo, con indicazione del cronoprogramma  procedurale  e  di
realizzazione, nei limiti delle risorse  indicate  al  comma  1.  Gli
interventi sono identificati attraverso il Codice Unico  di  progetto
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,  al  fine  di
individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate  ad  assicurare
l'esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa  ))  C-644/2018,
pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione  europea  (TFUE)   e   della   conseguente   lettera   di
costituzione in mora della Commissione europea  del  13  marzo  2024,
adottata  ai  sensi  dell'articolo  260  del  TFUE,  in   merito   ai
superamenti ((,)) in zone e agglomerati del territorio italiano,  dei
valori limite di materiale particolato PM10, nonche'  della  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio  2022,  ((
relativa alla causa )) C-573/2019, in merito ai superamenti, in  zone
e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di  biossido
di azoto (( NO₂ )), e' istituita, presso la Presidenza del  Consiglio
dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare,  entro
il  31  dicembre  2024,  un  Piano  di  azione   nazionale   per   il
miglioramento    della    qualita'    dell'aria,    comprensivo    di
cronoprogramma, (( di seguito denominato «Piano» )). 
  5. La cabina di regia di  cui  al  comma  4  e'  presieduta  da  un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'
composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,   un   rappresentante   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  un  rappresentante  del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un
rappresentante del  Ministro  della  salute,  un  rappresentante  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  ((
e il PNRR )) nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali  e  le  autonomie,  da  un  rappresentante   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  per  ciascuna
delle regioni interessate dalle procedure di  infrazione  di  cui  al
comma 4. Le  funzioni  di  segreteria  della  cabina  di  regia  sono
assicurate dal Dipartimento per gli affari europei  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,   secondo   modalita'
definite con apposito decreto  adottato  ((  dai  capi  dei  predetti
dipartimenti, d'intesa tra loro )), nei limiti delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Il Piano elaborato  dalla  cabina  di  regia  e'  approvato  con
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
La  delibera  di  approvazione  del  Piano  contiene,  altresi',   ((
l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali  e  locali
cui  e'  demandata  l'attuazione  delle  misure  previste  dal  Piano
medesimo, in relazione  alla  natura  delle  misure  stesse  e  delle
competenze delle amministrazioni interessate )). 
  7. Il Piano ha una durata di ventiquattro  mesi  ((  decorrenti  ))
dalla data della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,
adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, (( la
durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo  di  ulteriori
ventiquattro  mesi  e  possono  essere  disposti   la   revisione   o
l'aggiornamento  del  Piano  stesso  )),  anche  sulla   base   delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9. 
  8. Le Amministrazioni individuate nella  delibera  di  approvazione
del Piano sono tenute ad adottare le  relative  misure  di  carattere
normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo, (( finanziario )) volte ad assicurare il rispetto  dei  valori
limite di materiale particolato PM10 e di biossido di  azoto  ((  NO₂
)9, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155,  anche  in  accordo  con  gli  altri  enti  locali   interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019. 
  9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  senza
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al  monitoraggio
dell'attuazione  ((  del  Piano   ))   e   delle   relative   misure,
verificandone gli effetti e gli eventuali  impedimenti,  avvalendosi,
senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del  Piano
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale.
In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti
dal cronoprogramma approvato superiori al  trimestre,  la  cabina  di
regia  riferisce  al  Consiglio  dei  ministri  che,   con   apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
ministri ovvero del  Ministro  ((  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  )),  puo'  anche  autorizzare   l'esercizio   di   poteri
sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131. L'esercizio dei poteri sostitutivi (( di cui al secondo  periodo
)) puo' essere deliberato, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, anche per  la  tempestiva  attuazione  di
misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per
assicurare l'esecuzione delle  decisioni  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea e della lettera di  costituzione  in  mora  della
Commissione europea di cui al comma 4. 
  10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a
carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di  regia  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2018,  n.  81,
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2016/2284  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2016,
          concernente  la  riduzione  delle  emissioni  nazionali  di
          determinati  inquinanti  atmosferici,   che   modifica   la
          direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  151  del  2  luglio
          2018. 
              - Si riporta il comma 498 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49: 
                «498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del
          programma   nazionale   di   controllo    dell'inquinamento
          atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio  2018,
          n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
          emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero della  transizione  ecologica,  un
          apposito Fondo destinato a  finanziare  l'attuazione  delle
          misure previste dal medesimo programma nazionale. Al  Fondo
          e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  150
          milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni dal  2026  al  2035.  Con  appositi
          decreti  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dello  sviluppo   economico,   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili e della salute  per  gli  aspetti  di
          competenza, sono stabilite le modalita' di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo  di  cui  al  precedente  periodo,  anche
          attraverso  bandi  e  programmi  di   finanziamento   delle
          attivita' necessarie ad attuare  le  misure  del  programma
          nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i
          medesimi decreti  di  cui  al  terzo  periodo  puo'  essere
          altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
          periodo sia affidata direttamente a societa' in  house  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  che
          i relativi oneri di gestione siano a carico  delle  risorse
          del Fondo stesso,  nel  limite  del  due  per  cento  delle
          risorse medesime per gli anni  2023,  2024  e  2025  e  nel
          limite dell'uno per cento per gli anni successivi.». 
              - Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del
          15 settembre 2010, S.O. n. 217. 
              - La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: «Disposizioni
          ordinamentali in materia di  pubblica  amministrazione»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15  del  20  gennaio
          2003, S.O. n. 217. 
              - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
          10 giugno 2003: 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
                2. Qualora  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  si
          renda necessario al fine di porre rimedio  alla  violazione
          della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
          cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
                3. Fatte salve le competenze delle Regioni a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
                4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
                5.  I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».