(( Art. 14 - bis 
 
Disposizioni urgenti  per  favorire  il  recupero  di  materie  prime
  critiche   dai   rifiuti   di   apparecchiature    elettriche    ed
  elettroniche-Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097 
 
  1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche
generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e  il  deposito  dei
RAEE e di impegnare in modo efficiente  l'eco-contributo,  anche  per
migliorare il  livello  di  consapevolezza  sulla  corretta  gestione
separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo,  al  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 e' inserito il seguente: 
  «10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il  Centro
di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare  i  programmi
di comunicazione,  informazione  e  sensibilizzazione  dei  cittadini
sull'importanza della raccolta  separata  dei  RAEE  e  sui  benefici
ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo
periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno
il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro
il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione  dettagliata
che descrive i programmi di comunicazione  realizzati  nell'esercizio
precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi
sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
verifica la documentazione fornita  dai  sistemi  collettivi  e,  ove
necessario,  richiede  la  documentazione  integrativa.  In  caso  di
mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  applica  al   sistema
collettivo interessato la sanzione  di  cui  all'articolo  38,  comma
6-bis»; 
  b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno"  e  "uno
contro zero"). - 1.  I  distributori  assicurano,  al  momento  della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica  o  elettronica,  il
ritiro gratuito, in ragione di uno contro  uno,  dell'apparecchiatura
usata di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di  cui  al
primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria,  anche  dai
distributori di AEE professionali incaricati dai produttori  di  tali
apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali. 
  2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio  di
almeno  400  metri  quadrati  assicurano  il  ritiro  dei   RAEE   di
piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei  domestici  a  titolo
gratuito e senza obbligo di acquisto  di  AEE  di  tipo  equivalente.
L'attivita' di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo puo' essere
effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di  RAEE,
dai distributori con  superficie  di  vendita  di  AEE  al  dettaglio
inferiore a 400 metri quadrati  e  dai  distributori  che  effettuano
vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza. 
  3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro
che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di
informare i consumatori sulla  gratuita'  del  ritiro  con  modalita'
chiare e di immediata percezione,  anche  tramite  avvisi  posti  nei
locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante
apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui  al
comma  2,  i  distributori  sono  altresi'  tenuti  a   informare   i
consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra  o  analoga
merce ai sensi del medesimo comma. 
  4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183,  comma
1, lettera o), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'
compreso  anche  il  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE
effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo presso i  locali  del  proprio  punto  di
vendita  ovvero  presso  altri  luoghi,  comunicati  al   Centro   di
coordinamento  nel  portale  telematico  messo  a  disposizione   dal
medesimo e realizzati in conformita' a quanto previsto dal  comma  5,
al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti
sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo  articolo  183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del  2006  o  ai
centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
e delle disposizioni del  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  agli  impianti
autorizzati al trattamento adeguato.  Al  deposito  preliminare  alla
raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma  non
si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le  disposizioni  del
titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006. I rifiuti ritirati ai sensi  dei  commi  1  e  2  del  presente
articolo possono essere raggruppati e, ove  ritirati  selettivamente,
depositati per tipologia nella stessa area di  deposito  preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di  raccolta  o  all'impianto  di
trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o  del  soggetto
da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato  raggiunge  i   3.500   chilogrammi   per   ciascuno   dei
raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023,  n.  40.
Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche  nel
caso in cui il quantitativo ritirato e  depositato  non  raggiunga  i
3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE  ritirati
nel punto di vendita, raggruppati  e  depositati  selettivamente  per
tipologia nell'area  di  deposito  preliminare,  sono  conservati  da
ciascun distributore per tre anni.  Nel  caso  in  cui  il  trasporto
avvenga  a  carico  del  distributore,  i  dati  di  cui  al  periodo
precedente  sono  comunicati  al  Centro  di  coordinamento  per   le
finalita' di cui all'articolo 34, comma 2. 
  5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in un  luogo
idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE  sono
protetti dalle acque meteoriche  e  dall'azione  del  vento  mediante
appositi sistemi di  copertura,  anche  mobili,  nonche'  raggruppati
avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi,  in  conformita'
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.  L'integrita'  delle  apparecchiature  e'   garantita   mediante
l'adozione di ogni precauzione idonea  a  evitare  il  deterioramento
delle  apparecchiature  medesime  e  la   fuoriuscita   di   sostanze
pericolose.  I  distributori  che  effettuano  la  vendita   mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la  televendita  e  la
vendita elettronica, possono avvalersi del  luogo  di  ritiro  e  del
luogo di deposito preliminare alla raccolta  allestiti  da  un  altro
distributore che non  operi  mediante  tecniche  di  comunicazione  a
distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto. 
  6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che  effettuano
il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di  carico  e
scarico di cui all'articolo 190  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ne' all'obbligo di comunicazione  di  cui  all'articolo
189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non  sono  tenuti  a
iscriversi al Registro elettronico nazionale  per  la  tracciabilita'
dei rifiuti, di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo stesso. 
  7. Le  operazioni  di  deposito  preliminare  alla  raccolta  e  di
trasporto  effettuate  dal  distributore  e  dal  soggetto  da   esso
incaricato non sono  subordinate  all'iscrizione  all'Albo  nazionale
gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. 
  8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello  dai  locali
del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso  dal  punto  di
vendita stesso, e' accompagnato  dal  documento  di  trasporto  (DDT)
attestante il luogo di produzione, la tipologia  di  materiale  e  il
luogo di destinazione. 
  9. Le disposizioni dei commi da 1 a  8  si  applicano  altresi'  al
ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri
di  assistenza  tecnica  di  AEE  nello  svolgimento  della   propria
attivita'. 
  10. I regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 8  marzo  2010,  n.  65  e  31
maggio 2016, n.121 sono abrogati.»; 
    c) all'articolo 38, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,  comma
10.2,  comporta  l'applicazione  di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non  superiore  al  3  per
cento  del  totale  dei  ricavi  realizzati  dal  sistema  collettivo
inadempiente  nell'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  si   e'
verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   per   la
realizzazione  di  programmi   di   comunicazione,   informazione   e
sensibilizzazione  dei  cittadini  sull'importanza   della   raccolta
separata dei RAEE e sui benefici ambientali  ed  economici  del  loro
corretto riciclaggio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  10  e  38  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.   49,   recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   (RAEE)»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  73  del  28  marzo
          2014, S.O. n. 30, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (I sistemi collettivi). -  1.  I  produttori
          che non adempiono ai propri obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
                2. I sistemi collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
                3. I consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
                4.  Ciascun  sistema  collettivo  deve  garantire  il
          ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
                4-bis.  Ciascun  sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
                5.  I  consorzi   esistenti   e   quelli   di   nuova
          costituzione  conformano  la  loro  attivita'  ai   criteri
          direttivi dei sistemi di gestione di cui  all'articolo  237
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  il  loro
          statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai
          commi 6, 7 e 8. 
                5-bis.  Lo  statuto-tipo  assicura  che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
                6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
                7.  I  sistemi  collettivi  di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
                8. Lo statuto e' approvato nei successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
                8-bis.   Fermi   restando   gli   obblighi   di   cui
          all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle  more
          dell'approvazione dello statuto, i  sistemi  collettivi  di
          nuova  costituzione  possono  avviare  le  attivita',   ivi
          inclusa  l'iscrizione  al   Registro   nazionale   di   cui
          all'articolo 29, in coerenza con lo statuto  tipo,  decorsi
          novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ai
          fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono  nei
          successivi  180  giorni  verificare  la  conformita'  dello
          statuto allo statuto tipo e  la  coerenza  delle  attivita'
          avviate e,  in  caso  di  difformita',  formulano  motivate
          osservazioni, nel rispetto delle quali  il  consorzio,  nei
          successivi  60  giorni,   adegua   lo   statuto   ai   fini
          dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico. Il  mancato  adeguamento
          nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro
          nazionale e la cessazione dell'attivita'. 
                9. I sistemi collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
                10. I sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
                10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita'
          di cui ai commi da  3  a  10  dei  sistemi  collettivi  che
          gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di
          riferimento  possono  avvalersi  del  Gestore  dei  servizi
          energetici - GSE S.p.A. 
                10.2.  I   sistemi   collettivi   provvedono,   anche
          attraverso  il  Centro  di  coordinamento,  a   progettare,
          realizzare  e  finanziare  i  programmi  di  comunicazione,
          informazione    e    sensibilizzazione    dei     cittadini
          sull'importanza della raccolta  separata  dei  RAEE  e  sui
          benefici ambientali ed economici del loro  riciclaggio.  Ai
          fini di cui al  primo  periodo,  i  sistemi  collettivi  in
          ciascun anno solare impiegano almeno il  3  per  cento  del
          totale dei ricavi dell'esercizio precedente.  Entro  il  30
          aprile di  ogni  anno,  i  sistemi  collettivi  inviano  al
          Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  una
          relazione  dettagliata  che   descrive   i   programmi   di
          comunicazione   realizzati    nell'esercizio    precedente,
          allegando la documentazione contabile che attesta  i  costi
          sostenuti. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica verifica la documentazione fornita  dai  sistemi
          collettivi e, ove necessario,  richiede  la  documentazione
          integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni
          del presente comma,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica   applica   al   sistema   collettivo
          interessato la  sanzione  di  cui  all'articolo  38,  comma
          6-bis. 
                10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in  almeno
          un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
          dalla   somma   delle   percentuali   in    ogni    singolo
          raggruppamento, ovvero una  quota  almeno  pari  all'1  per
          cento degli  impianti  incentivati  installati  in  potenza
          rispetto al totale  garantito  dai  sistemi  collettivi  ai
          sensi dell'articolo 24-bis, comma 1. 
                10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.». 
                «Art.  38  (Sanzioni).  -  1.  Il  distributore  che,
          nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  commi  1   e   3,
          indebitamente non ritira, a titolo  gratuito,  un  RAEE  e'
          soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro  150  ad  euro  400,  per
          ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso. 
                2. Salvo che  il  fatto  non  costituisca  reato,  il
          produttore: 
                  a) che non provvede ad organizzare  il  sistema  di
          raccolta   separata   dei   RAEE   professionali   di   cui
          all'articolo 13, ed  i  sistemi  di  ritiro  ed  invio,  di
          trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18,
          comma 2, e  19,  comma  1,  ed  a  finanziare  le  relative
          operazioni, nelle ipotesi e secondo  le  modalita'  di  cui
          agli articoli  23  e  24,  fatti  salvi,  per  tali  ultime
          operazioni, gli accordi  eventualmente  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  3,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000; 
                  b)  che,   nel   momento   in   cui   immette   una
          apparecchiatura elettrica od elettronica sul  mercato,  non
          provvede  a  costituire  la  garanzia  finanziaria  di  cui
          all'articolo 25, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  euro  200  ad  euro  1.000   per   ciascuna
          apparecchiatura  immessa  sul  mercato;  resta   ferma   la
          sanzionabilita' delle identiche condotte commesse  dopo  il
          10 luglio 2010; 
                  c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso  di
          AEE, le informazioni di cui all'articolo  26,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  ad
          euro 5.000; 
                  d) che, entro un anno dalla immissione sul  mercato
          di ogni tipo di nuova AEE, non mette a  disposizione  degli
          impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo
          27, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 5.000 ad euro 30.000; 
                  e) che, dopo il termine  di  cui  all'articolo  40,
          comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio  di  cui
          all'articolo 28, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  euro  200  ad  euro  1.000   per   ciascuna
          apparecchiatura immessa sul mercato; 
                  f) che, immette sul mercato AEE prive  del  simbolo
          di cui all'articolo 28, comma 5, e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  100  ad  euro  500  per
          ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;  resta  ferma
          la sanzionabilita' delle identiche condotte  commesse  dopo
          il 31 dicembre 2010; 
                  g)  che,  senza  avere  provveduto   all'iscrizione
          presso la Camera di Commercio ai  sensi  dell'articolo  29,
          comma 8, immette sul mercato AEE, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000; 
                  h) che, entro il  termine  stabilito  dall'articolo
          29,  comma  2,  non  effettua  l'iscrizione   al   Registro
          nazionale   o   non   effettua   le   comunicazioni   delle
          informazioni ivi  previste,  ovvero  le  comunica  in  modo
          incompleto  o   inesatto,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 
                3.  La   mancata   iscrizione   degli   impianti   di
          trattamento  al  registro   predisposto   dal   Centro   di
          Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2,  comporta
          l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione
          ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il  venir
          meno dei requisiti per l'iscrizione, l'autorita' diffida  a
          provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente
          i quali l'autorizzazione e' revocata. 
                4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
          all'articolo 33, comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  ad  euro
          20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei  medesimi
          dati  comporta  l'applicazione  delle   suddette   sanzioni
          amministrative   ridotte   alla   meta'.   La    violazione
          dell'obbligo di comunicazione delle informazioni  da  parte
          dei sistemi individuali e collettivi per  due  anni,  anche
          non consecutivi, in un triennio comporta  la  cancellazione
          d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29. Le
          persone fisiche e giuridiche cancellate per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione non possono  essere  iscritte
          al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni
          successivi. 
                5.  Il  mancato  adempimento   all'obbligo   di   cui
          all'articolo 30,  comma  2,  comporta  l'irrogazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  200  ad  euro
          1.000 per  ciascuna  apparecchiatura  immessa  sul  mercato
          estero. 
                6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21,  qualora  la
          spedizione di AEE usate sospettate di essere  RAEE  avvenga
          in difformita' dalle prescrizioni di cui  all'Allegato  VI,
          si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                6-bis.  La   violazione   degli   obblighi   di   cui
          all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una
          sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1  per
          cento e non superiore al 3 per cento del totale dei  ricavi
          realizzati    dal    sistema    collettivo     inadempiente
          nell'esercizio precedente a quello in cui si e'  verificata
          la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui  al
          presente comma sono versate all'entrata del bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica per la realizzazione di  programmi  di
          comunicazione,   informazione   e   sensibilizzazione   dei
          cittadini sull'importanza della raccolta separata dei  RAEE
          e sui benefici ambientali ed economici  del  loro  corretto
          riciclaggio. 
                7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle  sanzioni
          previste dal presente decreto legislativo, nonche'  per  la
          destinazione dei proventi  delle  stesse  si  applicano  le
          disposizioni  degli  articoli  262  e   263   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». ))