(( Art. 14 - ter 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore nel settore del commercio elettronico 
 
  1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Art.  178-quater (Modalita'  per  adempiere  agli  obblighi  della
responsabilita' estesa  del  produttore  nel  settore  del  commercio
elettronico). - 1.  Qualsiasi  produttore  che  immetta  sul  mercato
nazionale, anche  per  conto  di  terzi,  attraverso  piattaforme  di
commercio elettronico, un prodotto  per  il  quale  e'  istituito  un
regime di responsabilita' estesa  del  produttore  e'  soggetto  alla
responsabilita' medesima e adempie  ai  relativi  obblighi  ai  sensi
degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo. 
  2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio
elettronico si intende una piattaforma, come  definita  dall'articolo
3, lettera i), del  regolamento  (UE)  n.  2065/2022  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  19  ottobre  2022,   che   consente
l'immissione di prodotti sul mercato  del  commercio  elettronico  da
parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa. 
  3. I produttori del prodotto che  immettono  prodotti  sul  mercato
nazionale mediante piattaforma  di  commercio  elettronico  adempiono
agli  obblighi  di  responsabilita'  estesa  del   produttore   anche
avvalendosi dei servizi che  i  soggetti  gestori  della  piattaforma
medesima  sono  tenuti  a  offrire,  secondo  modalita'  semplificate
disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e
i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237. 
  4. Gli accordi di cui al  comma  3  stabiliscono  le  modalita'  di
adempimento degli obblighi di: 
  a) adesione ai consorzi  ovvero  ai  sistemi  di  gestione  di  cui
all'articolo 237; 
  b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter,
comma 1, lettera c),  da  parte  dei  gestori  delle  piattaforme  di
commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero
ai sistemi di gestione; 
  c) versamento  del  contributo  ambientale  di  cui  agli  articoli
178-ter e 237, comma 4; 
  d) comunicazione delle informazioni di  cui  all'articolo  178-ter,
comma 1, lettera e),  da  parte  dei  gestori  delle  piattaforme  di
commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e). 
  5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a
dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme  di  commercio
elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei
servizi di cui al medesimo comma 3. 
  6. Gli accordi di cui al comma 3 sono  sottoscritti  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
oppure entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio
dell'attivita'   di   gestione   della   piattaforma   di   commercio
elettronico, se successive alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
  7. Entro dieci giorni dalla  data  di  sottoscrizione,  i  consorzi
ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono  gli
accordi di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro  i  successivi
sessanta giorni, puo' chiederne la  modifica  ovvero  l'integrazione.
Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni  dalla
richiesta.  L'accordo  acquista  efficacia  decorso  il  termine   di
sessanta giorni di cui al primo  periodo  o  decorso  il  termine  di
trenta  giorni  dalla  trasmissione  dell'accordo  stesso  modificato
ovvero integrato. 
  8. Nel  Registro  nazionale  dei  produttori  di  cui  all'articolo
178-ter, comma 8,  e'  istituita  un'apposita  sezione  in  cui  sono
iscritti i  gestori  di  piattaforme  di  commercio  elettronico  che
stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e,  con
modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, i produttori che  immettono  prodotti  sul  mercato
mediante le medesime piattaforme. 
  9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al
comma 8 del  presente  articolo,  i  consorzi  ovvero  i  sistemi  di
gestione  di   cui   all'articolo   237   comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo
237, comma 6, i dati dei prodotti  immessi  sul  mercato  tramite  le
piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  10. Per i prodotti di cui al titolo  II  della  parte  quarta,  gli
accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione  sul
mercato effettuata  dai  produttori  aventi  sede  legale  fuori  del
territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore
della piattaforma di commercio elettronico. 
  11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul
mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo
1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  se  non  e'  tecnicamente  possibile  prescindere
dall'uso di imballaggi ovvero ottenere  l'accesso  all'infrastruttura
necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo». ))