Art. 15 Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 15-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti»; 2) al comma 2-ter, terzo periodo, la (( parola )): «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti»; b) all'articolo 180: (( 1) al primo comma, le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»; )) 2) al secondo comma, (( numero 1) )), primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entita' di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita' di gestione indipendenti»; 3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,»; 4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito», le parole: «alla Societa' italiana degli autori ed editori ( (( SIAE )) )» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato ai sensi del comma 2, (( numero 1), ))»; 5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (( (SIAE), ))» sono soppresse. 2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,». 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»; b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse; 2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»; 3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi': a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente; b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente; c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.»; c) all'articolo 8: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»; 2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»; d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme (( e devono essere diversificati )) in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»; e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, (( entro i novanta giorni successivi )) alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, (( comma 2, )) le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»; f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il (( registro delle imprese, di cui al capo II della legge )) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', (( nel proprio sito internet )) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica (( nel proprio sito internet )) e presso il (( predetto registro delle imprese )). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.». (( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati. )) (( 3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 171-bis: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»; 2) al comma 2, primo periodo, la parola: «SIAE» e' sostituita dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»; b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: «, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge»; c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno»; d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata; e) all'articolo 181-bis: 1) al comma 1, la parola: «appone» e' sostituita dalle seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,» e dopo le parole: «accordi tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»; 2) al comma 2, le parole: «la SIAE verifica» sono sostituite dalle seguenti: «la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti verificano»; 3) al comma 3, dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti», le parole: «, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»; 4) al comma 4: 4.1) dopo le parole: «I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno» sono inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie»; 4.2) le parole: «sentite la SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti»; 4.3) dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»; 5) al comma 6, dopo le parole: «trimestralmente la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti», dopo le parole: «e la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e dopo le parole: «alla SIAE» sono inserite le seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti»; 6) al comma 7, dopo le parole: «la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti». )) (( 3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 15-bis e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 194, come modificato dalla presente legge: «Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo all'applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare, occorre prescrivere: a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato; c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo; d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di volontariato. 2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. 2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a revisione triennale.». «Art. 180. - L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentativita' di ciascun organismo di gestione collettiva e ciascuna entita' di gestione indipendente. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendenti per ciascuna categoria di diritti intermediati; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e' conferito all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato ai sensi del comma 2, numero 1, il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al precedente comma, detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: "Societa' italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva", e la parola "remuneri" e' sostituita dalla seguente: "remunerino"; b) all'articolo 180: 1) al primo comma, dopo le parole: "Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)", sono aggiunte le seguenti: "ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 2) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" e la parola: "esso" e' sostituita dalla seguente: "essa". 2. Per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "definisce con proprio provvedimento"; b) all'articolo 20, comma 2, le parole: "organismi di gestione collettiva ed" sono soppresse.». - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 8, 14, 18 e 26 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante: «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III. 2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, nonche' al Capo IV del presente decreto.». «Art. 4 (Principi generali e diritti dei titolari dei diritti). - 1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi. 2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entita' di gestione indipendente o del titolare dei diritti. 3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia' autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione. 5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. 6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non puo' essere subordinato ad alcuna condizione che ne renda gravoso l'esercizio. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. 7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38. 8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entita' di gestione indipendente. Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi': a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente; b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente; c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.». «Art. 8 (Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi). - 1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.». «Art. 14 (Riscossione e impiego dei proventi dei diritti). - 1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a criteri di diligenza. 2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile da eventuali attivita' proprie degli organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'. 3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita' ad una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4. 4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in conformita' con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f). 5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. 5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme e devono essere diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.». «Art. 18 (Identificazione dei titolari dei diritti). - 1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati: a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri di un organismo di gestione collettiva; b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza; 2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. 3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1. 3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 2, le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili: a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; b) il nome del titolare dei diritti; c) il nome dell'editore o produttore pertinente; d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.». «Art. 26 (Divulgazione delle informazioni). - 1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni: a) lo statuto; b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; f) la politica generale relativa alle spese di gestione; g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili; l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39. 1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il registro delle imprese, di cui al capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica nel proprio sito internet e presso il predetto registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.». - Si riporta il testo degli articoli degli articoli 171-bis, 171-ter, 171-sexies, 171-septies e 181-bis della legge n. 633 del 1941 recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941: «Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto e' di rilevante gravita'. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto e' di rilevante gravita'.». «Art. 171-ter. - E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalita' indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.». «Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.». «Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) (abrogata); b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.». «Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.».