Art. 15 
 
         Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore 
               - Procedura di infrazione n. 2017/4092 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni 
    a) all'articolo 15-bis: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi  fra  la
Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono  inserite
le seguenti: «, gli altri  organismi  di  gestione  collettiva  e  le
entita' di gestione indipendenti»; 
      2) al comma 2-ter, terzo periodo,  la  ((  parola  )):  «e»  e'
sostituita dal seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e,  dopo  le
parole: «gestione collettiva»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e  le
entita' di gestione indipendenti»; 
    b) all'articolo 180: 
      (( 1) al primo comma, le parole: «ed agli  altri  organismi  di
gestione collettiva» sono sostituite dalle seguenti:  «,  agli  altri
organismi  di  gestione  collettiva  e  alle  entita'   di   gestione
indipendenti»; )) 
      2) al secondo comma, (( numero 1) )), primo  periodo,  dopo  le
parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e  ciascuna
entita' di gestione indipendente», e  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «gestione collettiva» sono inserite  le  seguenti:  «e  delle
entita' di gestione indipendenti»; 
      3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme  stabilite
dal  regolamento»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e   dal   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35,»; 
      4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito»,  le  parole:
«alla Societa' italiana degli autori ed editori ( (( SIAE )) )»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «all'organismo  di  gestione  collettiva
maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come
individuato ai sensi del comma 2, (( numero 1), ))»; 
      5) al  settimo  comma,  le  parole:  «riscossi  dalla  Societa'
italiana degli autori ed editori (( (SIAE), ))» sono soppresse. 
  2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti:
«e le entita' di gestione  indipendenti»,  e,  dopo  le  parole:  «in
Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche'  per  gli  organismi  di
gestione collettiva e le entita' di gestione  indipendenti  stabilite
nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,». 
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a:
«27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad  eccezione
del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19,  22,
23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27
e 28, commi 1, 2 e 4,»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2,  le  parole:  «,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in  riferimento
all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse; 
      2) al  comma  6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «alcuna
condizione»  sono  inserite  le  seguenti:  «che  ne  renda   gravoso
l'esercizio»; 
      3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel
caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni  di  adesione
specificano altresi': 
        a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente; 
        b) le  modalita'  di  ripartizione  della  remunerazione  del
diritto  d'autore,  anche   precisando   l'eventuale   esistenza   di
meccanismi di differenziazione  tra  gli  aderenti  alla  entita'  di
gestione indipendente; 
        c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di  gestione
indipendente di attivita' potenzialmente in  conflitto  di  interessi
rispetto all'attivita' di intermediazione.»; 
      c) all'articolo 8: 
        1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti  degli
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di   gestione
indipendente  che  svolgono  attivita'  di   amministrazione   e   di
intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»; 
        2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono
inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»; 
      d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono  separata
contabilmente l'attivita' di  intermediazione  dei  diritti  rispetto
alle altre attivita'. Gli  investimenti  delle  entita'  di  gestione
indipendenti  devono  garantire  la  sicurezza,   la   qualita',   la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel  suo  insieme  ((  e
devono essere  diversificati  ))  in  modo  da  evitare  un'eccessiva
dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione  di  rischi
nel portafoglio nel suo insieme.»; 
      e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le
misure necessarie per  identificare  e  localizzare  i  titolari  dei
diritti. In particolare, (( entro i novanta giorni successivi )) alla
scadenza del termine di cui  all'articolo  17,  ((  comma  2,  ))  le
entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei  titolari
dei diritti che rappresentano e  degli  altri  soggetti  legittimati,
sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle  opere  o
altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei  diritti
non sono stati identificati o localizzati, con  particolare  riguardo
ai seguenti dati, se disponibili: 
      a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; 
      b) il nome del titolare dei diritti; 
      c) il nome dell'editore o produttore pertinente; 
      d)  qualsiasi  altra  informazione  rilevante  disponibile  che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»; 
    f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e  le  entita'  di
gestione indipendenti, che non siano tenuti  a  farlo  presso  il  ((
registro delle imprese, di cui al capo II della legge )) 29  dicembre
1993, n. 580, pubblicano, altresi', (( nel proprio sito  internet  ))
il bilancio o rendiconto annuale approvato e  affidano  la  revisione
legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori  legali  di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  Gli  obblighi  di
cui al primo periodo si applicano  altresi'  alla  Societa'  italiana
autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro  120  giorni
dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica ((  nel  proprio  sito
internet )) e presso il (( predetto registro delle imprese )).  Resta
fermo quanto stabilito dall'articolo 13.». 
  (( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo  di  apposizione
del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della  legge  22  aprile
1941, n. 633. La Societa' italiana degli autori  ed  editori  (SIAE),
gli altri organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
indipendenti possono comunque apporre il  contrassegno  su  richiesta
degli interessati. )) 
  (( 3-ter. Alla legge 22 aprile 1941,  n.  633,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 171-bis: 
  1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla  Societa'  italiana
degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai
sensi della presente legge»; 
  2) al comma 2, primo periodo, la parola: «SIAE» e' sostituita dalle
seguenti: «ai sensi della presente legge»; 
  b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera  d),  le  parole:  «,  ai
sensi della presente legge, l'apposizione di  contrassegno  da  parte
della Societa' italiana degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'apposizione di  contrassegno  ai  sensi
della presente legge»; 
  c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le  parole:  «di  contrassegno
SIAE,  ove  richiesto,  o  provvisti  di  contrassegno   SIAE»   sono
sostituite dalle seguenti: «di contrassegno apposto  ai  sensi  della
presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno»; 
  d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
  e) all'articolo 181-bis: 
  1) al comma 1, la parola: «appone» e' sostituita dalle seguenti: «,
gli altri organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,» e dopo
le parole: «accordi tra la SIAE» sono inserite le  seguenti:  «,  gli
altri organismi di gestione  collettiva  o  le  entita'  di  gestione
indipendenti»; 
  2) al comma 2, le parole: «la SIAE verifica» sono sostituite  dalle
seguenti: «la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva  e  le
entita' di gestione indipendenti verificano»; 
  3) al comma 3, dopo le parole:  «tra  la  SIAE»  sono  inserite  le
seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le  entita'
di gestione indipendenti», le parole: «, anche ai fini  della  tutela
penale di cui all'articolo 171-bis,» sono soppresse e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «,  agli  altri  organismi  di  gestione
collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»; 
  4) al comma 4: 
  4.1) dopo le parole: «I tempi, le caratteristiche e la collocazione
del contrassegno» sono inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di
apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie»; 
  4.2) le parole: «sentite la SIAE» sono sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti la SIAE, gli altri  organismi  di  gestione  collettiva,  le
entita' di gestione indipendenti»; 
  4.3) dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite  le  seguenti:  «,
gli altri organismi di gestione collettiva o le entita'  di  gestione
indipendenti»; 
  5) al comma 6, dopo  le  parole:  «trimestralmente  la  SIAE»  sono
inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e
le entita' di gestione indipendenti», dopo le  parole:  «e  la  SIAE»
sono inserite  le  seguenti:  «,  gli  altri  organismi  di  gestione
collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e dopo  le  parole:
«alla SIAE» sono inserite le seguenti: «,  agli  altri  organismi  di
gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti»; 
  6) al comma 7, dopo le parole: «la SIAE» sono inserite le seguenti:
«, gli altri  organismi  di  gestione  collettiva  o  le  entita'  di
gestione indipendenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, degli altri organismi di gestione collettiva o  delle  entita'  di
gestione indipendenti». )) 
  (( 3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del  contrassegno  da
parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma  3-bis,  secondo
periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter  hanno  efficacia  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  previsto
dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941,  n.  633,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 15-bis e 180 della
          legge 22 aprile  1941,  n.  633  recante:  «Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166  del
          16 luglio 194, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15-bis. - 1. Agli  autori  spetta  un  compenso
          ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
          dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti
          di  assistenza,   formalmente   istituiti   nonche'   delle
          associazioni di volontariato,  purche'  destinate  ai  soli
          soci ed invitati e sempre  che  non  vengano  effettuate  a
          scopo di lucro. In mancanza  di  accordi  fra  la  Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE),   gli   altri
          organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
          indipendenti e le associazioni di categoria interessate, la
          misura del  compenso  sara'  determinata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  sentito
          il Ministro dell'interno. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite  le  competenti
          Commissioni parlamentari, sono stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive
          ed oggettive che devono dar  luogo  all'applicazione  della
          disposizione di cui  al  primo  periodo  del  comma  1.  In
          particolare, occorre prescrivere: 
                  a) l'accertamento  dell'iscrizione  da  almeno  due
          anni  dei  soggetti  ivi  indicati  ai  registri  istituiti
          dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
                  b) le modalita' per  l'identificazione  della  sede
          dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei  soci
          ed  invitati,  da  contenere  in  un  numero   limitato   e
          predeterminato; 
                  c) che la condizione di  socio  sia  conseguita  in
          forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data
          della manifestazione di spettacolo; 
                  d) la verifica che la manifestazione di  spettacolo
          avvenga esclusivamente a titolo  gratuito  da  parte  degli
          artisti  interpreti  o  esecutori,  ed  a  soli   fini   di
          solidarieta'    nell'esplicazione    di    finalita'     di
          volontariato. 
                2-bis. Agli  organizzatori  di  spettacoli  dal  vivo
          allestiti  in  luoghi  con  capienza   massima   di   cento
          partecipanti,  ovvero  con  rappresentazione  di  opere  di
          giovani esordienti  al  di  sotto  dei  trentacinque  anni,
          titolari dell'intera quota dei relativi  diritti  d'autore,
          sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla
          corresponsione dei diritti d'autore. 
                2-ter. Con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
          di  esenzione  o  di  riduzione  di  cui  al  comma  2-bis,
          prevedendo  adeguati   meccanismi   di   controllo,   anche
          attraverso    forme    di    responsabilizzazione     degli
          organizzatori, che assicurino il rispetto delle  condizioni
          che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il  decreto
          di  cui  al  presente   comma   possono   altresi'   essere
          individuati ulteriori eventi o ricorrenze  particolari  che
          permettano  l'applicazione  di  forme  di  esenzione  o  di
          riduzione dalla corresponsione  dei  diritti  d'autore.  Il
          decreto di cui al presente  comma  prevede  misure  atte  a
          garantire che,  nelle  fattispecie  previste,  la  Societa'
          italiana degli autori ed editori, gli  altri  organismi  di
          gestione collettiva e le entita' di gestione  indipendenti,
          in coerenza con le risultanze di  bilancio,  remunerino  in
          forma compensativa i  titolari  dei  diritti  d'autore.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' essere  sottoposto  a
          revisione triennale.». 
                «Art. 180. - L'attivita' di  intermediario,  comunque
          attuata,  sotto  ogni  forma   diretta   o   indiretta   di
          intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
          cessione per l'esercizio dei diritti  di  rappresentazione,
          di  esecuzione,  di  recitazione,  di  radiodiffusione  ivi
          compresa la comunicazione al pubblico via  satellite  e  di
          riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate,
          e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana  degli
          autori ed editori (S.I.A.E.) ed, agli  altri  organismi  di
          gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
                Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
                  1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
          aventi   diritto,   di   licenze   e   autorizzazioni   per
          l'utilizzazione economica di opere tutelate,  a  condizioni
          economiche ragionevoli e proporzionate al valore  economico
          dell'utilizzo    dei    diritti    negoziati     e     alla
          rappresentativita'  di  ciascun   organismo   di   gestione
          collettiva e ciascuna entita' di gestione indipendente. Con
          regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione
          della  rappresentativita'  degli  organismi   di   gestione
          collettiva e delle entita'  di  gestione  indipendenti  per
          ciascuna categoria di diritti intermediati; 
                  2) la percezione dei proventi  derivanti  da  dette
          licenze ed autorizzazioni; 
                  3) la ripartizione dei proventi  medesimi  tra  gli
          aventi diritto. 
                L'attivita' della Societa' italiana degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) si esercita altresi'  secondo  le  norme
          stabilite dal regolamento  e  dal  decreto  legislativo  15
          marzo 2017, n. 35, in quei paesi stranieri nei  quali  essa
          ha una rappresentanza organizzata. 
                La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica  la
          facolta' spettante all'autore, ai suoi  successori  o  agli
          aventi causa, di esercitare  direttamente  i  diritti  loro
          riconosciuti da questa legge. 
                Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3  del
          secondo comma una quota parte  deve  essere  in  ogni  caso
          riservata  all'autore.  I  limiti  e  le  modalita'   della
          ripartizione sono determinati dal regolamento. 
                Quando, pero', i diritti di  utilizzazione  economica
          dell'opera possono dar luogo a percezioni  di  proventi  in
          paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
          o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
          non provvedono, per qualsiasi motivo, alla  percezione  dei
          proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita',  e'
          conferito all'organismo di gestione collettiva maggiormente
          rappresentativo per ciascuna categoria  di  titolari,  come
          individuato ai sensi del comma 2, numero 1,  il  potere  di
          esercitare i diritti medesimi per  conto  e  nell'interesse
          dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. 
                I proventi di cui al precedente  comma,  detratte  le
          spese di riscossione, saranno tenuti a  disposizione  degli
          aventi diritto, per  un  periodo  di  tre  anni;  trascorso
          questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi
          diritto,  saranno  versati  alla  Confederazione  nazionale
          professionisti ed artisti, per  scopi  di  assistenza  alle
          categorie degli autori, scrittori e musicisti.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge   16   ottobre   2017,   n.   148,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  242
          del 16 ottobre 2017, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Liberalizzazione in materia  di  collecting
          diritti d'autore). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n.  633,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo,
          dopo le parole: "Societa' italiana  degli  autori  e  degli
          editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri  organismi
          di  gestione  collettiva",  e  la  parola   "remuneri"   e'
          sostituita dalla seguente: "remunerino"; 
                  b) all'articolo 180: 
                    1) al primo  comma,  dopo  le  parole:  "Societa'
          italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)", sono aggiunte
          le  seguenti:  "ed  agli  altri   organismi   di   gestione
          collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.
          35"; 
                    2) al terzo comma, le  parole:  "dell'ente"  sono
          sostituite dalle seguenti: "della Societa'  italiana  degli
          autori ed  editori  (S.I.A.E.)"  e  la  parola:  "esso"  e'
          sostituita dalla seguente: "essa". 
                2. Per gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le
          entita' di gestione indipendenti di cui  all'articolo  180,
          comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633,  stabiliti  in
          Italia, nonche' per gli organismi di gestione collettiva  e
          le  entita'  di   gestione   indipendenti   stabilite   nel
          territorio  dell'Unione   europea   operanti   in   Italia,
          l'esercizio dell'attivita' di intermediazione  e'  in  ogni
          caso subordinata alla verifica del rispetto  dei  requisiti
          da   parte   dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni, ai sensi del decreto  legislativo  15  marzo
          2017, n. 35. 
                3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  8,  comma  3,  dopo  le   parole:
          "Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni"   sono
          aggiunte    le    seguenti:    "definisce    con    proprio
          provvedimento"; 
                  b) all'articolo 20, comma 2, le parole:  "organismi
          di gestione collettiva ed" sono soppresse.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 8, 14, 18  e
          26 del decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.  35  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2014/26/UE  sulla   gestione
          collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi  e
          sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per   i
          diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato
          interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del  27
          marzo 2017, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Agli organismi
          di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV,  V  e
          VI e, nel caso in cui concedano  licenze  multiterritoriali
          per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III. 
                2.  Le  entita'  di  gestione  indipendenti  di   cui
          all'articolo 2, comma  2,  devono  soddisfare  i  requisiti
          previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera
          c),  del  medesimo   articolo,   e   sono   soggette   alle
          disposizioni di cui agli articoli 4, ad eccezione del comma
          3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22,
          23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c),  e),  f),
          g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, nonche' al  Capo  IV  del
          presente decreto.». 
                «Art. 4 (Principi generali e diritti dei titolari dei
          diritti).  -  1.  Gli  organismi  di  gestione   collettiva
          agiscono nell'interesse dei titolari dei  diritti  da  essi
          rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia
          oggettivamente necessario alla protezione dei loro  diritti
          e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi. 
                2. I titolari dei  diritti  possono  affidare  ad  un
          organismo  di  gestione  collettiva  o  ad  un'entita'   di
          gestione indipendente di loro scelta la gestione  dei  loro
          diritti, delle relative categorie o dei  tipi  di  opere  e
          degli altri materiali protetti  per  i  territori  da  essi
          indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea
          di   nazionalita',   di   residenza   o   di   stabilimento
          dell'organismo  di  gestione  collettiva,  dell'entita'  di
          gestione indipendente o del titolare dei diritti. 
                3.  L'organismo  di  gestione  collettiva  scelto  e'
          obbligato ad assumere la gestione  affidatagli,  se  questa
          rientra nel proprio ambito di attivita'  e  non  sussistono
          ragioni   oggettivamente   giustificate   per   rifiutarla.
          L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di  gestione
          indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono  ai
          titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4,  5,
          6 e 7, nonche' quelle relative alle  spese  di  gestione  e
          alle detrazioni derivanti dai proventi  dei  diritti  e  da
          eventuali  introiti   provenienti   dall'investimento   dei
          proventi  stessi.  L'organismo  di  gestione  collettiva  o
          l'entita' di gestione  indipendente  forniscono  le  stesse
          informazioni ai titolari dei  diritti  che,  alla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  li  hanno  gia'
          autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                4. I titolari dei diritti,  qualora  affidino  ad  un
          organismo  di  gestione  collettiva  o  ad  un'entita'   di
          gestione  indipendente  la  gestione  dei  propri  diritti,
          specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di
          diritti  o  tipo  di  opere  e  altri  materiali  protetti,
          affidano alla loro gestione. 
                5. Resta in ogni caso salvo il diritto  dei  titolari
          dei diritti di concedere licenze per l'uso non  commerciale
          di diritti, categorie di diritti o tipi di  opere  e  altri
          materiali protetti di loro scelta. 
                6.  I  titolari  dei  diritti  hanno  il  diritto  di
          revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da
          loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro
          scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non
          superiore  a  sei  mesi.  Tale  diritto  non  puo'   essere
          subordinato ad  alcuna  condizione  che  ne  renda  gravoso
          l'esercizio. L'organismo di gestione collettiva o l'entita'
          di gestione indipendente possono decidere che  tale  revoca
          produca   effetti   soltanto   alla   fine   dell'esercizio
          finanziario. 
                7. In caso di somme dovute ai  titolari  dei  diritti
          per atti  di  sfruttamento  verificatisi  anteriormente  al
          ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che
          si   producano   gli   effetti   di   un'eventuale   revoca
          intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di
          cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38. 
                8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7  sono  indicati
          nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo
          di  gestione  collettiva   e   dell'entita'   di   gestione
          indipendente. Nel caso di entita' di gestione indipendenti,
          le condizioni di adesione specificano altresi': 
                  a) lo  scopo  lucrativo  dell'entita'  di  gestione
          indipendente; 
                  b) le modalita' di ripartizione della remunerazione
          del  diritto   d'autore,   anche   precisando   l'eventuale
          esistenza  di  meccanismi  di  differenziazione   tra   gli
          aderenti alla entita' di gestione indipendente; 
                  c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di
          gestione  indipendente  di  attivita'   potenzialmente   in
          conflitto   di   interessi   rispetto   all'attivita'    di
          intermediazione.». 
                «Art.  8  (Requisiti  degli  organismi  di   gestione
          collettiva e delle entita'  di  gestione  indipendente  che
          svolgono attivita' di amministrazione e di  intermediazione
          del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi). -  1.
          Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa'
          italiana degli autori e  degli  editori  e  le  entita'  di
          gestione   indipendente   che   svolgono    attivita'    di
          amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o
          dei diritti connessi al diritto  d'autore  devono  disporre
          dei seguenti requisiti: 
                  a) costituzione in  una  forma  giuridica  prevista
          dall'ordinamento  italiano  o   di   altro   Stato   membro
          dell'Unione europea  che  consenta,  con  riferimento  agli
          organismi    di    gestione     collettiva,     l'effettiva
          partecipazione  e  controllo  da  parte  dei  titolari  dei
          diritti; 
                  b) il rispetto della normativa vigente in relazione
          alla forma giuridica prescelta; 
                  c) un'organizzazione conforme  a  quanto  stabilito
          dalla Sezione II del presente Capo; 
                  d)    previsione    espressa     nello     statuto,
          indipendentemente  dalla  forma  giuridica  adottata,   dei
          seguenti elementi: 
                    1)    l'attivita'    di     amministrazione     e
          intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di
          cui alla legge  22  aprile  1941,  n.  633,  quale  oggetto
          sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 
                    2) la tenuta dei libri obbligatori e delle  altre
          scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo  II,  Capo
          III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 
                    3) la redazione del bilancio ai sensi  del  Libro
          V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile. 
                    2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b),  c)
          e d), numero 3), si applicano anche alla Societa'  italiana
          autori ed editori. 
                3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a
          segnalare  l'inizio  dell'attivita'  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241,  e  successive  modificazioni  all'Autorita'  per   le
          garanzie nelle comunicazioni,  autorita'  di  vigilanza  ai
          sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta
          amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di
          notorieta', ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          previsti al precedente comma 1, insieme ad  una  copia  del
          proprio  statuto.  L'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  definisce  con  proprio   provvedimento   le
          modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al
          presente articolo. 
                4. La distribuzione del compenso per la  riproduzione
          privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli
          71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
          da parte delle associazioni di  produttori  di  fonogrammi,
          opere audiovisive e videogrammi, non costituisce  attivita'
          di amministrazione ed intermediazione dei diritti  connessi
          al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo.». 
                «Art. 14 (Riscossione  e  impiego  dei  proventi  dei
          diritti).  -  1.  Gli  organismi  di  gestione   collettiva
          riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti  in  base  a
          criteri di diligenza. 
                2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti  dal
          loro investimento devono essere tenuti  separati  sotto  il
          profilo contabile  da  eventuali  attivita'  proprie  degli
          organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle  spese  di
          gestione o da altre attivita'. 
                3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti  dal
          loro investimento, non possono essere  impiegati  per  fini
          diversi dalla distribuzione ai titolari  dei  diritti,  con
          l'eccezione per la detrazione o compensazione  delle  spese
          di gestione in conformita'  ad  una  decisione  adottata  a
          norma  dell'articolo  10,  comma  4,  lettera  d),  o   per
          l'impiego dei proventi dei diritti o  delle  altre  entrate
          derivanti  dall'investimento   in   conformita'   con   una
          decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10,
          comma 4. 
                4.  Nei  casi  in  cui  gli  organismi  di   gestione
          collettiva investono i proventi dei diritti  o  le  entrate
          derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono
          nel  migliore  interesse  dei  titolari  dei  diritti,   in
          conformita' con la  politica  generale  di  investimento  e
          gestione dei  rischi  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,
          lettere c) e f). 
                5. In ogni caso,  gli  investimenti  sono  effettuati
          nell'esclusivo  e  migliore  interesse  dei  titolari   dei
          diritti, devono garantire la  sicurezza,  la  qualita',  la
          liquidita'  e  la  redditivita'  del  portafoglio  nel  suo
          insieme, devono essere inoltre  diversificati  in  modo  da
          evitare  un'eccessiva   dipendenza   da   una   particolare
          attivita' e l'accumulazione di rischi nel  portafoglio  nel
          suo insieme. 
                5-bis. Le entita' di  gestione  indipendenti  tengono
          separata contabilmente l'attivita' di  intermediazione  dei
          diritti rispetto alle  altre  attivita'.  Gli  investimenti
          delle entita' di gestione indipendenti devono garantire  la
          sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del
          portafoglio nel suo insieme e devono  essere  diversificati
          in  modo  da  evitare  un'eccessiva   dipendenza   da   una
          particolare  attivita'  e  l'accumulazione  di  rischi  nel
          portafoglio nel suo insieme.». 
                «Art. 18 (Identificazione dei titolari dei  diritti).
          - 1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le
          misure necessarie per identificare e localizzare i titolari
          dei diritti. In particolare, al piu'  tardi  entro  novanta
          giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17,
          gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione
          le informazioni sulle opere o altri materiali protetti  per
          i quali uno o piu' titolari  dei  diritti  non  sono  stati
          identificati o localizzati: 
                  a) ai titolari di diritti che  rappresentano  o  ai
          soggetti che rappresentano  titolari  di  diritti,  qualora
          tali soggetti siano membri  di  un  organismo  di  gestione
          collettiva; 
                  b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con
          cui hanno concluso accordi di rappresentanza; 
                2. Le informazioni  di  cui  al  comma  1  includono,
          qualora disponibili: 
                  a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; 
                  b) il nome del titolare dei diritti; 
                  c) il nome dell'editore o produttore pertinente; 
                  d)   qualsiasi   altra    informazione    rilevante
          disponibile che  potrebbe  contribuire  all'identificazione
          del titolare dei diritti. 
                3. Gli organismi di  gestione  collettiva  verificano
          altresi' i registri dei propri membri di  cui  all'articolo
          6, comma 2, e altri registri reperibili. Se  le  misure  di
          cui  sopra  non  producono  risultati,  gli  organismi   di
          gestione   collettiva   mettono   tali    informazioni    a
          disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla
          scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1. 
                3-bis. Le entita' di gestione  indipendenti  adottano
          tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i
          titolari dei diritti. In particolare, al piu'  tardi  entro
          novanta giorni successivi alla scadenza del termine di  cui
          all'articolo  17,  comma  2,   le   entita'   di   gestione
          indipendenti  mettono  a  disposizione  dei  titolari   dei
          diritti  che   rappresentano   e   degli   altri   soggetti
          legittimati, sulla  base  di  una  richiesta  motivata,  le
          informazioni sulle opere o altri materiali protetti  per  i
          quali uno o  piu'  titolari  dei  diritti  non  sono  stati
          identificati o localizzati,  con  particolare  riguardo  ai
          seguenti dati, se disponibili: 
                  a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto; 
                  b) il nome del titolare dei diritti; 
                  c) il nome dell'editore o produttore pertinente; 
                  d)   qualsiasi   altra    informazione    rilevante
          disponibile che  potrebbe  contribuire  all'identificazione
          del titolare dei diritti.». 
                «Art. 26 (Divulgazione delle informazioni). - 1.  Gli
          organismi  di  gestione   collettiva   rendono   pubbliche,
          mantenendole aggiornate sul proprio sito  internet,  almeno
          le seguenti informazioni: 
                  a) lo statuto; 
                  b) le condizioni di adesione  e  le  condizioni  di
          ritiro dell'autorizzazione a  gestire  i  diritti,  se  non
          specificate nello statuto; 
                  c) i  contratti  standard  per  la  concessione  di
          licenze e  le  tariffe  standard  applicabili,  incluse  le
          riduzioni; 
                  d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; 
                  e) la  politica  generale  di  distribuzione  degli
          importi dovuti ai titolari dei diritti; 
                  f) la politica  generale  relativa  alle  spese  di
          gestione; 
                  g) la politica generale in materia  di  detrazioni,
          diversa rispetto a quella relativa alle spese di  gestione,
          ai proventi dei diritti e  a  qualsiasi  reddito  derivante
          dalle spese di gestione, comprese quelle  finalizzate  alla
          prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; 
                  h)  un  elenco  degli  accordi  di   rappresentanza
          sottoscritti  e  i  nomi  degli   organismi   di   gestione
          collettiva con cui  tali  accordi  di  rappresentanza  sono
          stati conclusi; 
                  i) la politica generale  sull'utilizzo  di  importi
          non distribuibili; 
                  l) le procedure di trattamento  dei  reclami  e  di
          risoluzione delle controversie disponibili  a  norma  degli
          articoli 38 e 39. 
                1-bis. Gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le
          entita' di gestione indipendenti, che non  siano  tenuti  a
          farlo presso il registro delle imprese, di cui al  capo  II
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi',
          nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto  annuale
          approvato e affidano la revisione legale  ad  una  societa'
          iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui  al
          primo periodo si applicano altresi' alla Societa'  italiana
          autori ed editori (SIAE), che approva il  proprio  bilancio
          entro 120 giorni  dalla  conclusione  dell'esercizio  e  lo
          pubblica nel proprio sito internet  e  presso  il  predetto
          registro  delle  imprese.  Resta  fermo  quanto   stabilito
          dall'articolo 13.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  degli  articoli
          171-bis, 171-ter, 171-sexies, 171-septies e  181-bis  della
          legge n. 633 del  1941  recante:  «Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166  del  16  luglio
          1941: 
                «Art. 171-bis. - 1.  Chiunque  abusivamente  duplica,
          per  trarne  profitto,  programmi  per  elaboratore  o   ai
          medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
          commerciale  o  imprenditoriale  o  concede  in   locazione
          programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi
          della  presente  legge,  e'  soggetto   alla   pena   della
          reclusione da sei mesi a tre anni e  della  multa  da  euro
          2.582 (lire cinque milioni)  a  euro  15.493  (lire  trenta
          milioni). La stessa pena si applica se  il  fatto  concerne
          qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
          la  rimozione  arbitraria  o   l'elusione   funzionale   di
          dispositivi applicati a  protezione  di  un  programma  per
          elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni
          di reclusione  e  la  multa  a  euro  15.493  (lire  trenta
          milioni) se il fatto e' di rilevante gravita'. 
                2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su  supporti
          non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce,
          trasferisce  su  altro  supporto,  distribuisce,  comunica,
          presenta o dimostra in pubblico il contenuto di  una  banca
          di dati  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli   64-quinquies   e   64-sexies,   ovvero    esegue
          l'estrazione  o  il  reimpiego  della  banca  di  dati   in
          violazione delle disposizioni di cui agli articoli  102-bis
          e  102-ter,  ovvero  distribuisce,  vende  o   concede   in
          locazione una banca di dati, e' soggetto  alla  pena  della
          reclusione da sei mesi a tre anni e  della  multa  da  euro
          2.582 (lire cinque milioni)  a  euro  15.493  (lire  trenta
          milioni). La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di
          reclusione e la multa a euro 15.493 (lire  trenta  milioni)
          se il fatto e' di rilevante gravita'.». 
                «Art. 171-ter. - E' punito, se il fatto  e'  commesso
          per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a  tre
          anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da  cinque
          a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: 
                  a) abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette  o
          diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
          in  parte,  un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
          televisivo, cinematografico, della vendita o del  noleggio,
          dischi,  nastri  o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          musicali,  cinematografiche  o  audiovisive  assimilate   o
          sequenze di immagini in movimento; 
                  b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde  in
          pubblico, con qualsiasi  procedimento,  opere  o  parti  di
          opere letterarie, drammatiche, scientifiche  o  didattiche,
          musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,  anche
          se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
                  c) pur non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o
          riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
          per la vendita o la distribuzione,  distribuisce,  pone  in
          commercio, concede in noleggio o comunque cede a  qualsiasi
          titolo, proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo  della
          televisione con qualsiasi procedimento, trasmette  a  mezzo
          della radio, fa ascoltare in  pubblico  le  duplicazioni  o
          riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 
                  d) detiene per la vendita o la distribuzione,  pone
          in commercio, vende, noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,
          proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
          televisione  con  qualsiasi  procedimento,   videocassette,
          musicassette, qualsiasi supporto  contenente  fonogrammi  o
          videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o
          audiovisive o sequenze di immagini in movimento,  od  altro
          supporto  per  il  quale  e'  prescritta  l'apposizione  di
          contrassegno ai  sensi  della  presente  legge,  privi  del
          contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
          o alterato; 
                  e)  in  assenza  di  accordo   con   il   legittimo
          distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
          servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
          apparati  atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
          accesso condizionato; 
                  f) introduce nel territorio  dello  Stato,  detiene
          per la vendita o  la  distribuzione,  distribuisce,  vende,
          concede in noleggio,  cede  a  qualsiasi  titolo,  promuove
          commercialmente,  installa  dispositivi   o   elementi   di
          decodificazione speciale che  consentono  l'accesso  ad  un
          servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 
                  f-bis)  fabbrica,  importa,  distribuisce,   vende,
          noleggia, cede  a  qualsiasi  titolo,  pubblicizza  per  la
          vendita o il noleggio, o  detiene  per  scopi  commerciali,
          attrezzature, prodotti o componenti ovvero  presta  servizi
          che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale  di
          eludere efficaci misure tecnologiche  di  cui  all'articolo
          102-quater   ovvero   siano   principalmente    progettati,
          prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
          possibile o facilitare l'elusione di predette  misure.  Fra
          le misure tecnologiche sono comprese  quelle  applicate,  o
          che residuano,  a  seguito  della  rimozione  delle  misure
          medesime  conseguentemente  a  iniziativa  volontaria   dei
          titolari dei diritti o ad accordi tra  questi  ultimi  e  i
          beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
          provvedimenti     dell'autorita'      amministrativa      o
          giurisdizionale; 
                  h) abusivamente rimuove o  altera  le  informazioni
          elettroniche  di  cui  all'articolo  102-quinquies,  ovvero
          distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
          radio o per televisione, comunica o  mette  a  disposizione
          del pubblico opere o altri  materiali  protetti  dai  quali
          siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
          stesse; 
                  h-bis)  abusivamente,  anche   con   le   modalita'
          indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, esegue la  fissazione  su  supporto
          digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o  in  parte,
          di  un'opera  cinematografica,  audiovisiva  o   editoriale
          ovvero  effettua  la  riproduzione,   l'esecuzione   o   la
          comunicazione al  pubblico  della  fissazione  abusivamente
          eseguita. 
                2. E' punito con la reclusione da uno a quattro  anni
          e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta
          milioni di lire) chiunque: 
                  a)  riproduce,  duplica,   trasmette   o   diffonde
          abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede  a
          qualsiasi titolo o  importa  abusivamente  oltre  cinquanta
          copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore  e
          da diritti connessi; 
                  a-bis) in violazione dell'articolo 16,  a  fini  di
          lucro, comunica al pubblico immettendola in un  sistema  di
          reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere,
          un'opera dell'ingegno  protetta  dal  diritto  d'autore,  o
          parte di essa; 
                  b) esercitando in forma  imprenditoriale  attivita'
          di     riproduzione,     distribuzione,      vendita      o
          commercializzazione, importazione  di  opere  tutelate  dal
          diritto d'autore e da diritti connessi, si rende  colpevole
          dei fatti previsti dal comma 1; 
                  c) promuove o organizza le  attivita'  illecite  di
          cui al comma 1. 
                3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
          tenuita'. 
                4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
          comporta: 
                  a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
          articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
                  b)  la  pubblicazione  della  sentenza   ai   sensi
          dell'articolo 36 del codice penale; 
                  c) la sospensione per un periodo di un  anno  della
          concessione o autorizzazione di diffusione  radiotelevisiva
          per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 
                5.  Gli  importi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni pecuniarie  previste  dai  precedenti  commi  sono
          versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  per
          i  pittori  e  scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici.». 
                «Art.  171-sexies.   -   1.   Quando   il   materiale
          sequestrato  e',  per  entita',  di   difficile   custodia,
          l'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinarne  la  distruzione,
          osservate le disposizioni  di  cui  all'articolo  83  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice  di  procedura   penale,   approvate   con   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                2. E' sempre ordinata la confisca degli  strumenti  e
          dei materiali serviti o destinati a commettere i  reati  di
          cui   agli   articoli   171-bis,   171-ter   e   l'illecito
          amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonche' delle
          videocassette,   degli   altri   supporti   audiovisivi   o
          fonografici  o  informatici  o  multimediali   abusivamente
          duplicati,  riprodotti,  ceduti,  commerciati,  detenuti  o
          introdotti sul territorio nazionale, ovvero  non  provvisti
          di contrassegno apposto ai sensi della presente legge,  ove
          richiesto,  o  provvisti  di  contrassegno  contraffatto  o
          alterato, o destinato ad  opera  diversa.  La  confisca  e'
          ordinata anche nel  caso  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura penale. 
                Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi   si
          applicano anche se  i  beni  appartengono  ad  un  soggetto
          giuridico diverso, nel cui interesse abbia  agito  uno  dei
          partecipanti al reato.». 
                «Art. 171-septies. - 1. La pena di  cui  all'articolo
          171-ter, comma 1, si applica anche: 
                  a) (abrogata); 
                  b) salvo che il fatto non  costituisca  piu'  grave
          reato,   a   chiunque   dichiari   falsamente    l'avvenuto
          assolvimento degli obblighi di  cui  all'articolo  181-bis,
          comma 2, della presente legge.». 
                «Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli
          effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE),   gli   altri
          organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
          indipendenti   possono   apporre,   su   richiesta    degli
          interessati, un contrassegno su  ogni  supporto  contenente
          programmi per elaboratore o multimediali  nonche'  su  ogni
          supporto contenente suoni, voci o  immagini  in  movimento,
          che reca la fissazione di opere o di  parti  di  opere  tra
          quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati  ad
          essere posti comunque  in  commercio  o  ceduti  in  uso  a
          qualunque titolo a fine di lucro. Analogo  sistema  tecnico
          per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo  68
          potra' essere  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la  SIAE,
          gli altri organismi di gestione collettiva o le entita'  di
          gestione indipendenti e  le  associazioni  delle  categorie
          interessate. 
                2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui  al
          comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
          opere  dell'ingegno,  previa  attestazione  da  parte   del
          richiedente  dell'assolvimento  degli  obblighi   derivanti
          dalla  normativa  sul  diritto  d'autore  e   sui   diritti
          connessi. In presenza di seri indizi, la  SIAE,  gli  altri
          organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
          indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze
          ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 
                3.  Fermo  restando  l'assolvimento  degli   obblighi
          relativi  ai  diritti  di  cui  alla  presente  legge,   il
          contrassegno, secondo modalita' e  nelle  ipotesi  previste
          nel regolamento di cui al  comma  4,  che  tiene  conto  di
          apposite convenzioni  stipulate  tra  la  SIAE,  gli  altri
          organismi di gestione collettiva o le entita'  di  gestione
          indipendenti e le categorie interessate,  puo'  non  essere
          apposto sui supporti contenenti programmi  per  elaboratore
          disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre  1992,  n.
          518,   utilizzati   esclusivamente   mediante   elaboratore
          elettronico,  sempre  che  tali  programmi  non  contengano
          suoni, voci o sequenze di immagini  in  movimento  tali  da
          costituire   opere   fonografiche,    cinematografiche    o
          audiovisive intere, non  realizzate  espressamente  per  il
          programma  per  elaboratore,  ovvero  loro  brani  o  parti
          eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera  da  cui
          sono   tratti,    che    diano    luogo    a    concorrenza
          all'utilizzazione economica delle opere medesime.  In  tali
          ipotesi la  legittimita'  dei  prodotti  e'  comprovata  da
          apposite  dichiarazioni  identificative  che  produttori  e
          importatori preventivamente rendono alla SIAE,  agli  altri
          organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione
          indipendenti. 
                4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione  del
          contrassegno nonche'  le  modalita'  di  apposizione  dello
          stesso  mediante  l'impiego  di   nuove   tecnologie   sono
          individuati da un regolamento di esecuzione da emanare  con
          decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi
          di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti
          e le associazioni di  categoria  interessate,  nei  termini
          piu' idonei a consentirne  la  agevole  applicabilita',  la
          facile  visibilita'  e  a  prevenire  l'alterazione  e   la
          falsificazione delle opere. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
          di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e  della
          collocazione  del  contrassegno  determinatosi   sotto   la
          disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche  per  il
          controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro  misura,
          in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri  organismi  di
          gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e
          le categorie interessate, e' determinata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  comitato
          consultivo permanente per il diritto di autore. 
                5.   Il   contrassegno    deve    avere,    comunque,
          caratteristiche tali da  non  poter  essere  trasferito  su
          altro supporto. Deve contenere elementi tali da  permettere
          la identificazione del titolo dell'opera per  la  quale  e'
          stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
          titolare del  diritto  d'autore.  Deve  contenere  altresi'
          l'indicazione di un numero  progressivo  per  ogni  singola
          opera   riprodotta   o   registrata   nonche'   della   sua
          destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi  altra
          forma di distribuzione. 
                6.  L'apposizione  materiale  del  contrassegno  puo'
          essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo
          da  questi  delegato,  i  quali  assumono  le   conseguenti
          responsabilita' a termini di  legge.  I  medesimi  soggetti
          informano  almeno  trimestralmente  la  SIAE,   gli   altri
          organismi di gestione collettiva e le entita'  di  gestione
          indipendenti  circa  l'attivita'  svolta  e  lo  stadio  di
          utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
          apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui  esista
          apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri
          organismi di gestione collettiva o le entita'  di  gestione
          indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE,
          agli altri organismi di gestione collettiva o alle  entita'
          di gestione indipendenti preventiva  notizia  dell'ingresso
          nel territorio nazionale  dei  prodotti.  Si  osservano  le
          disposizioni di cui al comma 4. 
                7. Nei casi di cui al comma 6,  la  SIAE,  gli  altri
          organismi di gestione collettiva o le entita'  di  gestione
          indipendenti  e  il  richiedente  possono  concordare   che
          l'apposizione   del   contrassegno   sia   sostituita    da
          attestazione  temporanea  resa  ai  sensi  del   comma   2,
          corredata  dalla  presa  d'atto  della  SIAE,  degli  altri
          organismi  di  gestione  collettiva  o  delle  entita'   di
          gestione indipendenti. 
                8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
          il contrassegno e' considerato segno  distintivo  di  opera
          dell'ingegno.».