(( Art. 16 - bis
Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle
cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della
Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle
cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della
Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i
soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per
l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi
indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno
uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a
debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati
chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei
comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano,
esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le
modalita' di trasmissione della dichiarazione e di messa a
disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione e' unica per
tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la
determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente
comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La
base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti
dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento
interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva
non e' individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
2. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011
non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati
rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline
europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo
limitato. Non si fa luogo, altresi', al versamento se l'ammontare
dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione
di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura
di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica
alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti
prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione
dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli
importi eventualmente gia' corrisposti a titolo di ICI per lo stesso
periodo di imposta, e' effettuato in favore dei comuni ove sono
ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi
secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da
recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al
loro effettivo recupero.
4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove
superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote
trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve
essere indicata nella dichiarazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della
dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e la misura
degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata la
struttura che svolge le attivita' di coordinamento nella gestione
delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai
compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3
marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del
recupero per quanto riguarda le attivita' di controllo delle
dichiarazioni e dei versamenti, nonche' quelle di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.
7. Le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti
nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di
aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione
delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione
della struttura di cui al comma 5.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma
1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento
dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la
dichiarazione e' infedele, si applica la sanzione amministrativa del
40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In
caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto
dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- La decisione della Commissione europea del 19
dicembre 2012 riguardante l'esenzione dall'ICI per gli
immobili utilizzati da enti non commerciali per fini
specifici cui l'Italia ha dato esecuzione [notificata con
il numero C(2012) 9461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 166.
- La decisione della Commissione europea del 3 marzo
2023, riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili
utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui
l'Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero
C(2023) 1287] (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 6 ottobre 2023, L.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del
termine mensile per la trasmissione in via telematica dei
dati retributivi e delle informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal
quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se
tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di
rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la
contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo
alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito
emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali
e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata
la verifica sulla correttezza sostanziale del credito
compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende
committenti per i compensi assoggettati a contribuzione
alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, S.O. n. 4:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione pari al settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 292 del 23 dicembre 1997, S.O. n. 252:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».