(( Art. 16 - bis 
 
Misure urgenti per  l'applicazione  della  sentenza  della  Corte  di
  giustizia dell'Unione europea del 6 novembre  2018,  relative  alle
  cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle  decisioni  della
  Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  della  sentenza  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea del  6  novembre  2018,  relativa  alle
cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P,  e  delle  decisioni  della
Commissione europea del 19 dicembre  2012  e  del  3  marzo  2023,  i
soggetti  passivi,  che  abbiano  presentato  la  dichiarazione   per
l'imposta  municipale  propria  e  per  il  tributo  per  i   servizi
indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI  ENC)  in  almeno
uno degli anni 2012 e 2013, recante  l'indicazione  di  un'imposta  a
debito superiore a 50.000 euro annui,  o  che  comunque  siano  stati
chiamati a versare, anche a seguito  di  accertamento  da  parte  dei
comuni,  un  importo  superiore  a  50.000  euro  annui,  presentano,
esclusivamente in via telematica, la dichiarazione  per  il  recupero
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente  al  periodo
dal 2006 al 2011,  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite  anche  le
modalita'  di  trasmissione  della  dichiarazione  e   di   messa   a
disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione  e'  unica  per
tutti  gli  immobili  posseduti  dal   soggetto   passivo.   Per   la
determinazione dell'ICI oggetto  del  recupero  di  cui  al  presente
comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno  2013.  La
base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli  stabiliti
dalla  disciplina  dell'ICI,  applicabili  nell'anno  di  riferimento
interessato dal recupero. Nel solo caso in cui  l'aliquota  effettiva
non e' individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille. 
  2. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al  2011
non sono state  superate  le  soglie  di  aiuto,  ovvero  sono  stati
rispettati  le  condizioni  e  i  limiti  previsti  dalle  discipline
europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di  Stato  di  importo
limitato. Non si fa luogo, altresi',  al  versamento  se  l'ammontare
dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un  regolamento  europeo
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione
di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione  della  fornitura
di servizi di interesse economico generale  esentata  dalla  notifica
alla  Commissione  europea,  secondo  le  condizioni  e  i  requisiti
prescritti dalla  disciplina  europea  in  materia,  in  applicazione
dell'articolo  106,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  3. Il versamento  delle  somme  relative  all'aiuto,  detratti  gli
importi eventualmente gia' corrisposti a titolo di ICI per lo  stesso
periodo di imposta, e' effettuato  in  favore  dei  comuni  ove  sono
ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. Sugli  importi  dovuti  sono  applicati  gli  interessi
secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme  da
recuperare sono state messe a disposizione dei  beneficiari  fino  al
loro effettivo recupero. 
  4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi,  ove
superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro  quote
trimestrali di pari  importo.  La  scelta  della  rateizzazione  deve
essere indicata nella dichiarazione. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono fissati i termini per la  presentazione  della
dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e  la  misura
degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata  la
struttura che svolge le attivita'  di  coordinamento  nella  gestione
delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. La struttura, individuata ai  sensi  del  comma  5,  adempie  ai
compiti derivanti dalla decisione della  Commissione  europea  del  3
marzo 2023 e  si  avvale  dei  comuni  destinatari  del  gettito  del
recupero  per  quanto  riguarda  le  attivita'  di  controllo   delle
dichiarazioni e dei versamenti, nonche' quelle di accertamento  e  di
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8. 
  7. Le attivita' di controllo delle dichiarazioni e  dei  versamenti
nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 8 sono effettuate dal comune  interessato  dalle  misure  di
aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso  ha  affidato  la  riscossione
delle proprie entrate e i relativi dati  sono  messi  a  disposizione
della struttura di cui al comma 5. 
  8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui  al  comma
1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del  100   per   cento
dell'importo  non  versato,  con  un  minimo  di  50  euro.   Se   la
dichiarazione e' infedele, si applica la sanzione amministrativa  del
40 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50  euro.  In
caso  di  versamento  di  un  importo  difforme  rispetto  a   quanto
dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  10. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  decisione  della  Commissione  europea  del   19
          dicembre 2012  riguardante  l'esenzione  dall'ICI  per  gli
          immobili  utilizzati  da  enti  non  commerciali  per  fini
          specifici cui l'Italia ha dato esecuzione  [notificata  con
          il numero C(2012) 9461] (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 166. 
              - La decisione della Commissione europea  del  3  marzo
          2023, riguardante l'esenzione  dall'ICI  per  gli  immobili
          utilizzati da enti non commerciali per fini  specifici  cui
          l'Italia ha  dato  esecuzione  [notificata  con  il  numero
          C(2023)  1287]  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 6 ottobre 2023, L. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                1-bis. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo maturati  a  titolo  di  contributi  nei  confronti
          dell'INPS puo' essere effettuata: 
                  a) dai datori di lavoro non agricoli a partire  dal
          quindicesimo giorno successivo a  quello  di  scadenza  del
          termine mensile per la trasmissione in via  telematica  dei
          dati retributivi e delle  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo dei contributi da  cui  il  credito  emerge  o  dal
          quindicesimo giorno successivo alla sua  presentazione,  se
          tardiva, ovvero  dalla  data  di  notifica  delle  note  di
          rettifica passive; 
                  b)  dai   datori   di   lavoro   che   versano   la
          contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola
          a decorrere dalla data di scadenza del versamento  relativo
          alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito
          emerge; 
                  c) dai lavoratori autonomi iscritti  alle  gestioni
          speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali
          e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
          8 agosto 1995,  n.  335,  a  decorrere  dal  decimo  giorno
          successivo a quello di  presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi da cui il credito emerge. Resta  impregiudicata
          la  verifica  sulla  correttezza  sostanziale  del  credito
          compensato. Sono escluse  dalle  compensazioni  le  aziende
          committenti per i  compensi  assoggettati  a  contribuzione
          alla suddetta Gestione separata presso l'INPS. 
                1-ter. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo  per  premi  e  accessori  maturati  nei  confronti
          dell'INAIL puo'  essere  effettuata  a  condizione  che  il
          credito certo, liquido ed esigibile  sia  registrato  negli
          archivi del predetto Istituto. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica  del  provvedimento,   della   compensazione   dei
          crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;  detta
          esclusione  opera   a   prescindere   dalla   tipologia   e
          dall'importo dei crediti, anche qualora questi  ultimi  non
          siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
          la partita IVA  oggetto  del  provvedimento,  e  rimane  in
          vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  recante:  «Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, S.O. n. 4: 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          venticinque per cento di ogni importo  non  versato,  anche
          quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
          calcolo rilevati in sede di controllo  della  dichiarazione
          annuale,  risulti  una  maggiore  imposta  o   una   minore
          eccedenza detraibile. Per i versamenti  effettuati  con  un
          ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di  cui
          al   primo   periodo   e'   ridotta   alla   meta'.   Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   4-ter,   si
          considerano inesistenti  ovvero  non  spettanti  i  crediti
          rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1,  lettere
          g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo  10  marzo
          2000, n. 74. 
                4-bis.  Nel  caso  di  utilizzo  di  un  credito  non
          spettante  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
          si  applica,  salvo  diverse  disposizioni   speciali,   la
          sanzione  pari  al  venticinque  per  cento   del   credito
          utilizzato in compensazione. La sanzione di  cui  al  primo
          periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
          difetto  dei  prescritti  adempimenti  amministrativi   non
          previsti a pena di decadenza e le relative  violazioni  non
          sono state rimosse, entro i  termini  stabiliti  dal  comma
          4-ter. 
                4-ter. Si applica la  sanzione  di  duecentocinquanta
          euro quando il credito e' utilizzato  in  compensazione  in
          difetto  dei  prescritti  adempimenti   amministrativi   di
          carattere  strumentale,  sempre   che   siano   rispettante
          entrambe le seguenti condizioni: 
                  a) gli adempimenti non siano  previsti  a  pena  di
          decadenza; 
                  b) la violazione sia rimossa entro  il  termine  di
          presentazione della dichiarazione  annuale  ai  fini  delle
          imposte sui redditi relativa all'anno di commissione  della
          violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione,  entro
          un anno dalla commissione della violazione medesima. 
                5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  g-quater),  numero
          1), del decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  si
          applica la sanzione pari al settanta per cento del  credito
          utilizzato in compensazione. 
                5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
          ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-quater),
          numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
          sanzione di cui al comma 5  e'  aumentata  dalla  meta'  al
          doppio. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 292 del 23 dicembre 1997, S.O. n. 252: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. 
                7.».