(( Art. 16 - ter 
 
          Trattamento del prestito o distacco di personale 
            agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e  ai
distacchi di personale stipulati  o  rinnovati  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2025;  sono  fatti  salvi  i  comportamenti   adottati   dai
contribuenti anteriormente a tale data in conformita'  alla  sentenza
della Corte di giustizia  dell'Unione  europea  dell'11  marzo  2020,
nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della
legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti  accertamenti
definitivi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          61 del 14 marzo 1988, S.O, come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 8. - 1. Le tasse sulle concessioni  governative
          previste dalla tariffa annessa al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  641,  e  successive
          modificazioni,  sono  aumentate  del  20  per  cento,   con
          esclusione delle tasse di cui  al  n.  125  della  medesima
          tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni  governative
          di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.  Si  applicano  le
          disposizioni  del  secondo  e   del   terzo   periodo   del
          ventinovesimo comma dell'articolo 5  del  decreto-legge  30
          dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge  28
          febbraio 1983, n. 53, di conversione  del  decreto  stesso.
          Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo'
          essere  corrisposta  anche  con  le   normali   marche   di
          concessione  governativa   da   annullarsi   a   cura   del
          contribuente.  L'aumento  si  applica  alle   tasse   sulle
          concessioni governative il cui termine di pagamento decorre
          dal 1° gennaio 1988. 
                2. La tassa erariale  automobilistica,  nella  misura
          risultante  dall'applicazione  dell'articolo  3,  comma  3,
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'  aumentata  del  25
          per cento. L'aumento non influisce  sulla  tassa  regionale
          automobilistica. 
                3. La soprattassa annua dovuta per le  autovetture  e
          gli autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
          cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8  del
          decreto-legge 8  ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1976,  n.  786,  e
          successive modificazioni, e' stabilita in lire  33.750  per
          ogni CV di potenza fiscale del motore.  Per  gli  anzidetti
          autoveicoli con potenza fino a 15 CV la  soprattassa  annua
          e' stabilita in lire 375.000. 
                4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della
          legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000  per
          CV per gli autoveicoli muniti di impianto di  alimentazione
          a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600  per  CV
          per quelli  muniti  di  impianto  di  alimentazione  a  gas
          metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino  a  15
          CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000  se
          alimentati con GPL e in lire 126.000 se  alimentati  a  gas
          metano. 
                5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3  e  4  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge  sono
          stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi
          2, 3 e 4 per  periodi  fissi  scadenti  nell'anno  1988  in
          misura inferiore a  quella  ivi  stabilita,  l'integrazione
          deve essere corrisposta nei  termini  e  con  le  modalita'
          determinati con decreto del Ministro delle finanze. 
                6.  L'imposta  di  fabbricazione   sulla   birra   e'
          aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per  ettolitro  e  per
          ogni  grado  di  saccarometrico  del  mosto,  misurato  con
          saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50  del
          termometro centesimale. 
                7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come  sopra
          misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento
          dell'imposta, a un decimo di grado. 
                8. Le frazioni di grado superiori a cinque  centesimi
          sono computate per un decimo di grado. 
                9. Agli effetti della  liquidazione  dell'imposta  il
          limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a  gradi
          16 ed il limite minimo a gradi 11. 
                10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una
          sovrimposta   di   confine   equivalente   all'imposta   di
          fabbricazione da commisurare al volume della  birra  stessa
          ed  al  suo  grado  saccarometrico,  determinato   mediante
          analisi da eseguirsi  dal  competente  laboratorio  chimico
          delle dogane e imposte  indirette  sui  campioni  prelevati
          all'atto dell'importazione. 
                11. Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  e
          della sovrimposta di confine sulla birra, sono  considerati
          come birra anche i suoi succedanei. 
                12. Gli aumenti d'imposta e  sovrimposta  di  confine
          stabiliti con i commi da 6  a  11  si  applicano  anche  al
          prodotto   che   abbia   assolto   il    tributo    vigente
          precedentemente e che alla data  del  16  gennaio  1988  si
          trovi tuttora in recinti, spazi o locali  sui  quali  viene
          esercitata  la  vigilanza   finanziaria   nelle   fabbriche
          produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e
          dovunque in possesso dei fabbricanti, degli  importatori  e
          degli  imbottigliatori.  A  tal  uopo  il  possessore   del
          prodotto a norma del  presente  comma  deve  fare  denuncia
          delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello
          di entrata  in  vigore  della  presente  legge  all'ufficio
          tecnico delle  imposte  di  fabbricazione  o  alla  dogana,
          secondo la rispettiva competenza. 
                13. Agli effetti della liquidazione della  differenza
          di  imposta   sulla   birra   esistente   nelle   fabbriche
          produttrici  o  comunque  e  dovunque   in   possesso   dei
          fabbricanti, sono  accordate  le  seguenti  detrazioni  sul
          volume effettivo accertato: 
                  a) 10 per cento per il mosto di birra  in  caso  di
          accertamento; 
                  b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase  di
          fermentazioni primaria; 
                  c)  7,50  per  cento  sulla  birra   in   fase   di
          fermentazione secondaria; 
                  d) 5,70 per cento per la  birra  in  recipienti  di
          deposito dopo la fermentazione  secondaria  e  prima  della
          filtrazione e decantazione; 
                  e) 4,50 per  cento  sulla  birra  gia'  filtrata  o
          decantata ma non messa in fusti o bottiglie per il consumo; 
                  f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti  o
          bottiglie per il consumo. 
                14.  I  maggiori  tributi   dovuti   in   base   alle
          disposizioni dei commi da 6 a  13  debbono  essere  versati
          alla competente  sezione  provinciale  di  tesoreria  entro
          venti   giorni   dalla   data   di   notificazione    della
          liquidazione. 
                15.  Sulle  somme  non  versate  tempestivamente   si
          applica  l'indennita'  di  mora  del  6  per  cento.  Detta
          indennita' e' ridotta al 2 per cento  quando  il  pagamento
          avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza  del
          termine. 
                16.  Sulle  somme  non  versate  tempestivamente   si
          applica,  inoltre,  l'interesse  nella   misura   stabilita
          dall'articolo 13 del decreto-legge 30  settembre  1982,  n.
          688, convertito con modificazioni, dalla legge 27  novembre
          1982, n. 873. 
                17. Nel caso di tardiva presentazione della  denuncia
          di cui all'ultimo periodo del comma 12 o  di  presentazione
          di denuncia inesatta, si applica  la  pena  pecuniaria  dal
          doppio al decuplo del tributo dovuto. 
                18. La pena pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  del
          minimo di cui al  comma  17  quando  sia  stata  presentata
          denuncia,  riconosciuta  regolare,  entro   cinque   giorni
          successivi alla scadenza dei termini stabiliti  nell'ultimo
          periodo del comma 12. 
                19. A decorrere dal  16  gennaio  1988  l'imposta  di
          fabbricazione e la corrispondente  sovrimposta  di  confine
          sullo spirito  (alcole  etilico)  sono  aumentate  da  lire
          420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla  temperatura  di
          20 gradi centigradi. 
                20.  A  decorrere  dal  16  gennaio  1988  l'aliquota
          ridotta   dell'imposta    di    fabbricazione    e    della
          corrispondente  sovrimposta  di  confine  per  i   prodotti
          indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15
          giugno 1984, n. 232, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire  340.000
          a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20  gradi
          centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992. 
                21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi  19  e
          20  si  applicano  agli  alcoli,  anche  se  contenuti  nei
          prodotti  nazionali  o  di  importazione,  da  chiunque   o
          comunque detenuti  o  viaggianti  che,  alla  data  del  16
          gennaio  1988,  non  hanno  ancora  assolto  l'imposta   di
          fabbricazione o la corrispondente  sovrimposta  di  confine
          nonche' alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta. 
                22. Agli alcoli  nazionali  o  di  importazione,  tal
          quali  o  contenuti  nei   seguenti   prodotti   finiti   o
          semilavorati: 
                  a) liquori; 
                  b) acquaviti; 
                  c) estratti alcolici; 
                  d) profumerie alcoliche; 
                  e)  vermut,  marsala,  vini  aromatizzati  e   vini
          liquorosi,  che  abbiano  gia'  assolto  il  tributo  nella
          precedente  misura,  da  chiunque  o  comunque  detenuti  o
          viaggianti, si  applica  l'aumento  nella  misura  di  lire
          102.000 ad ettanidro. Sono esclusi  dall'anzidetto  aumento
          alcoli  detenuti  negli  esercizi  di  minuta  vendita   in
          quantita' complessiva non superiore a 3.000  litri  anidri.
          Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico
          e scarico previsto dall'articolo 14-bis  del  decreto-legge
          26 maggio 1978,  n.  216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 luglio 1978, n.  388,  e'  elevato  a  litri
          8.000 anidri. 
                23. Per l'applicazione delle  disposizioni  contenute
          nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9  e  10
          della legge 11  maggio  1981,  n.  213,  ad  eccezione  del
          termine di effettuazione del  versamento  della  differenza
          d'imposta sulle giacenze e  del  termine  per  la  denuncia
          delle quantita' possedute, che vengono fissati  nell'ultimo
          giorno del mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
                24. A decorrere dal 16 gennaio 1988  la  restituzione
          di fabbricazione prevista dalle  vigenti  disposizioni  per
          gli alcoli contenuti nei prodotti esportati  e'  effettuata
          nelle misure di  lire  442.000  ad  ettanidro  fino  al  31
          dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio
          1993. 
                25. Per le profumerie alcoliche condizionate a  norma
          del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23,  convertito
          dalla  legge  3  aprile  1933,  n.  353,  l'obbligo   della
          circolazione con  bolletta  di  legittimazione  si  intende
          assolto qualora il prodotto risulti scortato dal  documento
          di accompagnamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato,  a  cura  del
          mittente, con l'indicazione della  quantita'  idrata  e  di
          quella anidra, e in tal caso gli  scarichi  possono  essere
          effettuati con le  modalita'  previste  per  le  operazioni
          senza obbligo di emissione di bolletta  di  legittimazione,
          mediante annotazione sul registro C. 38. 
                26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta  del
          registro di carico e scarico  possono  ricevere  profumerie
          alcoliche  scortate  dal   documento   di   accompagnamento
          indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto  previsto
          nel comma medesimo, in tali casi, la presa  in  carico  nel
          registro si effettua sulla base di detto documento. 
                27. Nei casi  di  impiego  di  alcoli  denaturati  in
          lavorazioni  industriali  ai  sensi  dell'articolo  8   del
          decreto-legge 6  ottobre  1948,  n.  1200  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  1948,  n.  1388,
          l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente
          autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti  effettivamente
          impiegata sotto  il  controllo  dell'Amministrazione  nelle
          lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come  fatto  che
          comporti il recupero di tributi, salvo quello  del  diritto
          erariale speciale nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  2,
          secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415. 
                28. Il quinto comma dell'articolo 3  della  legge  11
          maggio 1981, n. 213, concernente  modificazioni  al  regime
          fiscale degli spiriti, e' sostituito dal seguente: 
                  "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e  di
          frutta allo spirito, effettuata ai  sensi  dell'articolo  2
          del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n.  226,  e
          dell'articolo  14,  secondo  comma,  del  decreto-legge  16
          settembre 1955,  n.  836,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  15  novembre  1955,  n.  1037,  e'   concesso
          l'abbuono   dell'imposta   di   fabbricazione    o    della
          corrispondente   sovrimposta   di    confine    sui    cali
          effettivamente accertati di spirito impiegato, purche'  non
          superino le seguenti misure: 
                    a)  per  cento  per  tutte   le   operazioni   di
          preparazione, di trasformazione e di confezionamento; 
                    b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a),  4
          per cento o 6 per cento rispettivamente  dopo  sei  mesi  o
          dopo dodici mesi di giacenza in magazzino.  Per  i  periodi
          successivi ai cali suddetti si  aggiunge  il  5  per  cento
          annuo. Gli  abbuoni  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          frazionabili per mese". 
                29. A decorrere dal  16  gennaio  1988  l'imposta  di
          consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata
          da lire 30 a lire 40 al metro cubo. 
                30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per  le  cessioni
          di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per
          il riscaldamento, di cui al punto  H/1-c  della  tabella  B
          allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.  32,  e  successive
          modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore  aggiunto
          e' stabilita nella misura del 18 per cento. 
                31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per  le  cessioni
          di gas metano per uso domestico distribuito  a  mezzo  rate
          urbana ad eccezione di quello destinato  esclusivamente  ad
          uso domestico di cottura cibi e produzione di  acqua  calda
          si applica  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          nella misura del 18 per cento. Per le  cessioni  effettuate
          nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita  al  9  per
          cento. 
                32. Le disposizioni di cui alle lettere c  e  d)  del
          secondo comma dell'articolo 19 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo
          sostituito   dal   primo   comma   dell'articolo   5    del
          decreto-legge, 30 dicembre 1982, n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          prorogate fino al 31 dicembre 1990. 
                33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2
          per cento prevista per le somministrazioni  di  alimenti  e
          bevande   deve   intendersi   applicabile   anche   se   le
          somministrazioni  stesse  sono  eseguite  sulla   base   di
          contratti di appalto. 
                34. I versamenti eseguiti  dagli  enti  pubblici  per
          l'esecuzione  di  corsi   di   formazione,   aggiornamento,
          riqualificazione e riconversione del personale, non  devono
          intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto,
          quali corrispettivi di prestazioni di  servizi  ne'  devono
          intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. 
                35. (abrogato). 
                36. Le cessioni  e  importazioni  effettuate  dal  1°
          gennaio 1973 di gas  petroliferi  liquefatti  contenuti  in
          bombole da 10 e 15 chilogrammi  sono  considerate  per  uso
          domestico in qualunque fase della commercializzazione.  Non
          si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di
          cui  all'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni.».