(( Art. 16 - quater 
 
Disposizioni per il completo adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
  al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della  Commissione,  dell'11
  marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento
  europeo e del Consiglio istituendo un codice  di  rete  relativo  a
  disposizioni settoriali  per  gli  aspetti  di  cybersicurezza  dei
  flussi transfrontalieri di energia elettrica 
 
  1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento  nazionale  al
regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11  marzo
2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e'
designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo. 
  2.  Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  all'articolo  7,
comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  e'  Autorita'  competente  per  l'esecuzione  dei  compiti
previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366  della  Commissione,
dell'11 marzo 2024, che integra  il  regolamento  (UE)  2019/943  del
Parlamento europeo e del Consiglio». 
  3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «migliori
tecniche disponibili di cyber-sicurezza» sono inserite  le  seguenti:
«, d'intesa con l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  per  gli
aspetti di competenza,»; 
  b) all'articolo 22, comma 1, capoverso  2-bis,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e sentita l'Agenzia per la  cybersicurezza
nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza». 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'Autorita'
competente  provvede  all'adempimento  dei  compiti   derivanti   dal
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  della   Commissione
          europea 11 marzo 2024,  n.  2024/1366/UE,  che  integra  il
          regolamento (UE) 2019/943  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  istituendo  un  codice  di   rete   relativo   a
          disposizioni settoriali per gli aspetti  di  cibersicurezza
          dei  flussi  transfrontalieri  di  energia  elettrica,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2024, Serie L. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  14
          giugno  2021,  n.  82  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  cybersicurezza,  definizione  dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza  nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  140  del  14  giugno  2021,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale  n.  185  del  4  agosto  2021,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7. - 1. L'Agenzia: 
                  a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza  e,
          in relazione a tale ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                  b)   predispone   la   strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                  c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                  d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
          contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
          d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
          giuridica dell'ordinamento; 
                  d-bis) e' Autorita'  nazionale  di  gestione  delle
          crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
          g), del decreto legislativo NIS; 
                  d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
          legislativo NIS; 
                  e) e' Autorita' nazionale di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                    1)  accredita,   ai   sensi   dell'articolo   60,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  le  strutture  specializzate  del
          Ministero della difesa e del Ministero  dell'interno  quali
          organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
          rispettiva competenza; 
                    2) delega, ai sensi dell'articolo  56,  paragrafo
          6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della  presente  legge,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                  e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
          compiti previsti dal regolamento  delegato  (UE)  2024/1366
          della Commissione,  dell'11  marzo  2024,  che  integra  il
          regolamento (UE) 2019/943  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio; 
                  f)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                    1)   al   perimetro   di   sicurezza    nazionale
          cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e   ai
          relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  funzioni
          attribuite  al  Centro  di  valutazione  e   certificazione
          nazionale  ai  sensi  del   decreto-legge   perimetro,   le
          attivita' di ispezione e verifica di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro  e  quelle
          relative    all'accertamento     delle     violazioni     e
          all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal
          medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo  3
          del regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                    2)  alla   sicurezza   e   all'integrita'   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                    3)  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                  g) partecipa, per  gli  ambiti  di  competenza,  al
          gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei  regolamenti
          di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56; 
                  h)  assume  tutte  le  funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                  i) assume tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                  l)  provvede,  sulla  base   delle   attivita'   di
          competenza  del  Nucleo  per  la  cybersicurezza   di   cui
          all'articolo 8, alle attivita' necessarie per  l'attuazione
          e il controllo dell'esecuzione  dei  provvedimenti  assunti
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; 
                  m)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                  m-bis)  provvede,  anche   attraverso   un'apposita
          sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
          allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida  e
          raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
          sistemi informatici, alla valutazione della  sicurezza  dei
          sistemi crittografici  nonche'  all'organizzazione  e  alla
          gestione  di  attivita'  di  divulgazione   finalizzate   a
          promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
          della   tecnologia   blockchain,    come    strumento    di
          cybersicurezza.  L'Agenzia,  anche  per  il   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
          e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di  nuovi
          algoritmi proprietari, la ricerca  e  il  conseguimento  di
          nuove  capacita'  crittografiche   nazionali   nonche'   la
          collaborazione internazionale con gli organismi esteri  che
          svolgono analoghe  funzioni.  A  tale  fine,  e'  istituito
          presso  l'Agenzia,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, il Centro nazionale di  crittografia,  il
          cui funzionamento e'  disciplinato  con  provvedimento  del
          direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
          di crittografia svolge le funzioni di centro di  competenza
          nazionale per  tutti  gli  aspetti  della  crittografia  in
          ambito  non  classificato,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Ufficio   centrale   per   la   segretezza,   di   cui
          all'articolo 9 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  con
          riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche'  le
          competenze degli organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7
          della medesima legge; 
                  m-ter) provvede  alla  qualificazione  dei  servizi
          cloud per la pubblica amministrazione  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  n) sviluppa  capacita'  nazionali  di  prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  i)  del
          decreto legislativo NIS. A tale fine,  promuove  iniziative
          di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
          capacita'; 
                  n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui  al  primo
          periodo della lettera n),  svolge  ogni  attivita'  diretta
          all'analisi  e  al  supporto  per  il  contenimento  e   il
          ripristino dell'operativita' dei sistemi  compromessi,  con
          la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
          subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o   attacchi
          informatici. La mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  valutata  ai  fini   dell'applicazione   delle
          sanzioni previste dall'articolo  1,  commi  10  e  14,  del
          decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2-bis, del  medesimo  decreto-legge  perimetro,  i
          soggetti  essenziali  e  i  soggetti  importanti   di   cui
          all'articolo 6 del decreto  legislativo  NIS,  del  decreto
          legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3,  alinea,
          del codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
          gli  organi  dello   Stato   preposti   alla   prevenzione,
          all'accertamento e alla repressione dei reati, alla  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli  organismi  di
          informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                  n-ter) provvede alla raccolta,  all'elaborazione  e
          alla classificazione dei dati relativi  alle  notifiche  di
          incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti  in
          osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono  resi
          pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
          14, comma 1, quali  dati  ufficiali  di  riferimento  degli
          attacchi informatici portati ai soggetti  che  operano  nei
          settori rilevanti per gli  interessi  nazionali  nel  campo
          della  cybersicurezza.  Agli  adempimenti  previsti   dalla
          presente  lettera  si  provvede  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente; 
                  o)  partecipa  alle   esercitazioni   nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                  p)  cura  e   promuove   la   definizione   ed   il
          mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato  e
          coerente nel dominio della  cybersicurezza,  tenendo  anche
          conto  degli  orientamenti  e  degli  sviluppi  in   ambito
          internazionale. A tal fine, l'Agenzia  esprime  pareri  non
          vincolanti sulle  iniziative  legislative  o  regolamentari
          concernenti la cybersicurezza; 
                  q) coordina, in raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                  r) perseguendo obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. 
                L'Agenzia assicura  il  necessario  raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                  s)  stipula  accordi  bilaterali  e  multilaterali,
          anche mediante il  coinvolgimento  del  settore  privato  e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                  t) promuove, sostiene e coordina la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                  u) svolge attivita' di comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                  v)   promuove   la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                  v-bis) puo'  predisporre  attivita'  di  formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                  z) per le finalita' di cui  al  presente  articolo,
          puo'    costituire    e    partecipare    a    partenariati
          pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche',  previa
          autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
          consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e
          privati, italiani e stranieri; 
                  aa)  e'  designata  quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
                1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma 1. 
                Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico
          non sono previsti gettoni di presenza, compensi o  rimborsi
          di spese. 
                2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono   nominati,   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
                3. 
                4.  Il  Centro  di   valutazione   e   certificazione
          nazionale, istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, e' trasferito presso l'Agenzia. 
                5. Nel rispetto delle competenze del Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 22,  comma  1,
          capoverso 2-bis, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
          n. 210, recante: «Attuazione della direttiva  UE  2019/944,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno  2019,
          relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica e che modifica la direttiva  2012/27/UE,  nonche'
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
          mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
          941/2019  sulla  preparazione   ai   rischi   nel   settore
          dell'energia  elettrica   e   che   abroga   la   direttiva
          2005/89/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
          11 dicembre 2021, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9  (Sistemi  di  misurazione  intelligenti   e
          diritto al contatore intelligente). - 1.  L'ARERA  fissa  i
          requisiti  funzionali  e  tecnici  minimi  dei  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    assicurandone    la    piena
          interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
          dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti,
          nonche' la capacita' di fornire informazioni per i  sistemi
          di gestione energetica dei clienti finali.  Tali  requisiti
          si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche
          in tema di interoperabilita', e  alle  migliori  prassi  e,
          comunque, rispettano le seguenti condizioni: 
                  a) il consumo effettivo di energia  elettrica  deve
          essere accuratamente misurato e devono  essere  fornite  ai
          clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso  assicurando
          la coerenza delle  modalita'  di  rilevazione  tra  le  due
          grandezze  dell'energia  elettrica  immessa   in   rete   e
          prelevata dalla rete e prevedendo la medesima  granularita'
          e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa
          in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri
          e per il  medesimo  arco  temporale  previsti  per  i  dati
          relativi  all'energia  elettrica  prelevata.  I  dati   sui
          consumi storici convalidati devono essere resi  accessibili
          e visualizzabili  ai  clienti  finali,  in  modo  facile  e
          sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I  dati
          sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono  resi
          accessibili ai clienti finali in modo  facile  e  sicuro  e
          senza   costi   aggiuntivi,    attraverso    un'interfaccia
          standardizzata o mediante accesso a  distanza,  a  sostegno
          dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della
          gestione della domanda e di altri servizi; 
                  b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e  della
          comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente
          normativa europea, tenendo conto  delle  migliori  tecniche
          disponibili di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di  competenza,
          e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita'; 
                  c)  la  riservatezza  dei  clienti  finali   e   la
          protezione dei loro dati  devono  risultare  conformi  alla
          normativa  nazionale  ed  europea  sulla  protezione  e  il
          trattamento dei dati personali; 
                  d) l'accesso ai dati di misurazione  e  di  consumo
          dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e  per  le
          finalita'  consentite  dalla  legge  e  dai   provvedimenti
          dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria; 
                  e) gli operatori assicurano  che  i  contatori  dei
          clienti attivi che immettono energia elettrica  nella  rete
          siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete; 
                  f)  se  il  cliente  finale  lo  richiede,  i  dati
          sull'energia elettrica immessa nella  rete  e  sul  consumo
          sono messi a disposizione,  in  conformita'  agli  atti  di
          esecuzione  emessi  dalla  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo 24 della  direttiva  2019/944/Ue,  attraverso
          un'interfaccia  di  comunicazione   standardizzata   ovvero
          mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a  un
          soggetto terzo che rappresenta  il  cliente.  I  dati  sono
          messi   a   disposizione   in   un    formato    facilmente
          comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
          comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita'
          dei  suoi  dati  personali,  estraendoli  dal  contatore  e
          trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi; 
                  g) l'operatore, prima ovvero,  al  piu'  tardi,  al
          momento  dell'installazione  del  contatore   intelligente,
          fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate,
          con  particolare  riferimento  al  pieno   potenziale   del
          dispositivo in termini  di  gestione  della  lettura  e  di
          monitoraggio  del  consumo  di  energia  elettrica   e   al
          trattamento dei suoi dati personali; 
                  h) la misurazione e  il  pagamento  debbono  essere
          assicurati ai clienti  finali  con  la  stessa  risoluzione
          temporale utilizzata per il periodo  di  regolazione  degli
          sbilanciamenti nel mercato interno. 
                2.   L'ARERA   fissa   altresi'   le   modalita'   di
          contribuzione  dei  clienti  finali   ai   costi   connessi
          all'introduzione di  sistemi  di  misurazione  intelligenti
          conformi  ai  requisiti  indicati  al  comma  1,  in   modo
          trasparente e non discriminatorio,  nonche'  tenendo  conto
          dei benefici a  lungo  termine  per  l'intera  filiera.  La
          medesima  Autorita'  verifica  con  cadenza  regolare   gli
          eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a  seguito
          dell'introduzione  dei  descritti  sistemi  di  misurazione
          intelligenti. 
                3. Le disposizioni, le norme tecniche e  i  requisiti
          di cui ai due commi precedenti si applicano unicamente agli
          impianti futuri e a quelli che sostituiscono  gli  impianti
          esistenti.  I  sistemi  di  misurazione  intelligenti  gia'
          installati o i cui lavori siano stati avviati prima  del  4
          luglio 2019 restano in funzione  per  l'intera  durata  del
          loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti  e
          le norme tecniche di cui al comma 1 del presente  articolo.
          In tal caso, restano operativi entro e non  oltre  la  data
          del 5 luglio 2031. 
                L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei
          lavori di costruzione richiesti  dall'investimento  ovvero,
          se antecedente, con la  data  del  primo  fermo  impegno  a
          ordinare le attrezzature necessarie ovvero  ancora  con  la
          data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno  tale
          da  rendere  irreversibile  l'investimento.  In   caso   di
          acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con  la  data  di
          acquisizione  degli  attivi  direttamente  collegati   allo
          stabilimento acquistato. 
                L'acquisto di un terreno e le attivita' preparatorie,
          quali la  richiesta  di  permessi  o  autorizzazioni  e  la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  non   integrano
          l'avvio dei lavori. 
                4. L'ARERA elabora e  pubblica  un  calendario  degli
          interventi   di   realizzazione   e   di   sostituzione   e
          ammodernamento dei  sistemi  di  misurazione  intelligenti,
          considerando un arco temporale di dieci  anni  dall'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto.  Il  calendario   cosi'
          predisposto deve assicurare che entro il 31  dicembre  2024
          l'ottanta  per  cento  dei  clienti  finali   disponga   di
          contatori intelligenti. 
                5.  Nelle  more  dell'attuazione   degli   interventi
          pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali
          hanno  comunque  diritto  a  richiedere  l'installazione  o
          l'adattamento, a proprie spese, di contatori  intelligenti,
          a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano
          dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal  cliente
          finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1  del
          presente  articolo  e  assicura   l'interoperabilita'.   Il
          cliente  finale  che  abbia  richiesto  l'installazione   o
          l'adattamento di un contatore  intelligente  ha  diritto  a
          ricevere un'offerta che  espliciti,  in  forma  chiara,  le
          funzioni,  anche  in  chiave  di  interoperabilita',  e   i
          realistici vantaggi del contatore, nonche' i  costi  a  suo
          carico. Il contatore intelligente deve essere installato  o
          adattato entro  un  termine  ragionevole  dalla  richiesta,
          comunque non superiore a quattro mesi. 
                6. I clienti che ancora non dispongano  di  contatori
          intelligenti hanno  comunque  diritto  ad  avere  contatori
          convenzionali  individuali  in  grado   di   misurare   con
          precisione  i  propri  consumi   effettivi   e   facilmente
          leggibili,  direttamente  ovvero  mediante   un'interfaccia
          online o un'altra interfaccia idonea.». 
                «Art. 22  (Funzioni  e  responsabilita'  del  Gestore
          della rete  di  trasmissione).  -  1.  All'articolo  3  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma  2,
          sono inseriti i seguenti: 
                  "2-bis.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale   fornisce   ai   gestori   di   altri    sistemi
          interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti  a
          garantire  il  funzionamento  sicuro  ed   efficiente,   lo
          sviluppo  coordinato  e  l'interoperabilita'  del   sistema
          interconnesso, assicura che non  vi  siano  discriminazioni
          tra utenti e categorie di  utenti,  specialmente  a  favore
          delle proprie societa'  e  imprese  collegate,  fornisce  a
          tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni
          necessarie per un efficiente accesso al  sistema,  riscuote
          le rendite da congestione e i pagamenti dovuti  nell'ambito
          del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi  di
          trasmissione,   in   conformita'   all'articolo   49    del
          regolamento (UE) 2019/943,  acquista  i  servizi  ancillari
          volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa  alle
          valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale
          ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi
          di trasmissione e provvede alla gestione  dei  dati,  anche
          attraverso  lo  sviluppo  di  sistemi  di  gestione,   alla
          cybersicurezza  e  alla  protezione  dei  dati,  sotto   la
          vigilanza e il controllo dell'ARERA e sentita l'Agenzia per
          la cybersicurezza nazionale per gli aspetti  relativi  alla
          cybersicurezza. 
                Omissis."».