(( Art. 16 - sexies Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate 1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3.»; b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: «altresi',» sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero». ))
Riferimenti normativi - Si riportano i testi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020, come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio). - 1. I soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalita' ai sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalita'. La tabella, debitamente compilata, e' parte integrante della documentazione che accompagna gli atti di cui al primo periodo. I motivi per considerare che una disposizione e' giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. 2. La portata della valutazione e' proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere. 3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3. 4. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3 e' espresso dalle amministrazioni vigilanti. 5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione, la conformita' con il principio di proporzionalita' delle disposizioni legislative o regolamentari, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni medesime.». «Art. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalita'). - 1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta, ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della residenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. 3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non puo' essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. 5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi: a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi; b) se le vigenti norme di natura specifica o generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito; c) l'idoneita' della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attivita' comparabili; d) l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione europea, sulle opportunita' di scelta dei consumatori e sulla qualita' del servizio prestato; e) la possibilita' di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorche' le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti regolatori valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riserva delle attivita'; f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. 6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove pertinenti alla natura e al contenuto della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i seguenti elementi: a) il collegamento tra l'ambito delle attivita' esercitate nell'ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta; b) il collegamento tra la complessita' delle mansioni interessate e la necessita' per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; c) la possibilita' di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi; d) se le attivita' riservate a determinate professioni possono o meno essere condivise con altre professioni e le ragioni giustificative; e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attivita' relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista debitamente qualificato; f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori; 7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi, della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione con uno o piu' requisiti e, in particolare, i seguenti: a) attivita' riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) obbligo di aggiornamento professionale continuo; c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione; d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica; e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche; f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una societa', nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata; g) restrizioni territoriali, anche quando la professione e' regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti; h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonche' norme di incompatibilita'; i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilita' professionale; l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione; m) requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti; n) requisiti in materia di pubblicita'. 8. I soggetti regolatori valutano altresi' nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero, prima di introdurre nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati a norma del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi: a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) una dichiarazione preventiva in conformita' dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo o altro requisito equivalente; c) il pagamento di una tassa, o di altri costi necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio. 9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformita' del diritto dell'Unione europea. 10. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorita' tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.».