(( Art. 16 - sexies 
 
            Valutazione degli atti normativi che limitano 
              l'accesso alle professioni regolamentate 
 
  1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa  da
quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari  con  cui  si
introducono  nuove   disposizioni   che   limitano   l'accesso   alle
professioni regolamentate  o  il  loro  esercizio  ovvero  modificano
quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai  commi
1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla
professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata  a
esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e  il  suo
parere  sugli  emendamenti.   Limitatamente   alla   valutazione   di
proporzionalita' degli emendamenti, non si  procede  all'acquisizione
del parere di cui al comma 3.»; 
  b) all'articolo 4, comma 8, alinea,  dopo  la  parola:  «altresi',»
sono inserite  le  seguenti:  «nell'ambito  dell'istruttoria  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi degli articoli 3 e 4 del decreto
          legislativo 16 ottobre 2020, n. 142,  recante:  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 28 giugno 2018  relativa  a  un  test  della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione  delle  professioni»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  30  ottobre  2020,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e
          monitoraggio).  -  1.  I   soggetti   regolatori   di   cui
          all'articolo  2,   comma   1,   lettera   c),   nell'ambito
          dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti
          normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi  con
          cui  si  introducono  nuove   disposizioni   che   limitano
          l'accesso  alle  professioni  regolamentate   o   il   loro
          esercizio ovvero  modificano  quelle  esistenti,  procedono
          alla valutazione di proporzionalita' ai sensi del  presente
          decreto,  utilizzando  il  questionario   riportato   nella
          tabella di cui all'Allegato I. Nella  tabella  deve  essere
          fornita, per ciascun quesito, una motivazione  specifica  e
          sufficientemente dettagliata per consentire di valutare  il
          rispetto del principio  di  proporzionalita'.  La  tabella,
          debitamente   compilata,   e'   parte   integrante    della
          documentazione che accompagna gli  atti  di  cui  al  primo
          periodo. I motivi per considerare che una  disposizione  e'
          giustificata e proporzionata sono  suffragati  da  elementi
          qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi. 
                2. La portata della valutazione e' proporzionata alla
          natura, al contenuto e  all'impatto  della  disposizione  e
          deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente. 
                3. Ai fini dei commi 1 e 2,  prima  della  definitiva
          adozione  di  una  disposizione  normativa  o  di  un  atto
          amministrativo  generale  che  limita  l'accesso   ad   una
          professione regolamentata o il suo  esercizio,  i  soggetti
          regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato
          della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della
          concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere. 
                3-bis.  In  relazione  ai  progetti   di   legge   di
          iniziativa  diversa  da  quella  governativa  ovvero   agli
          emendamenti  parlamentari  con  cui  si  introducono  nuove
          disposizioni  che  limitano  l'accesso   alle   professioni
          regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano  quelle
          esistenti, la valutazione di  proporzionalita'  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e' effettuata  dall'amministrazione  competente
          in relazione  alla  professione  regolamentata  nell'ambito
          dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del
          Governo sul  progetto  di  legge  e  il  suo  parere  sugli
          emendamenti.    Limitatamente    alla    valutazione     di
          proporzionalita'  degli   emendamenti,   non   si   procede
          all'acquisizione del parere di cui al comma 3. 
                4. Quando gli atti di cui al comma  1  sono  adottati
          dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3  e'
          espresso dalle amministrazioni vigilanti. 
                5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione,
          la conformita' con il principio di  proporzionalita'  delle
          disposizioni   legislative   o   regolamentari,   nuove   o
          modificate,  che  limitano   l'accesso   alle   professioni
          regolamentate o il loro  esercizio,  avendo  riguardo  agli
          eventuali     sviluppi     sopravvenuti     successivamente
          all'adozione delle disposizioni medesime.». 
                «Art. 4 (Non discriminazione,  giustificazione  sulla
          base di motivi di interesse generale, proporzionalita').  -
          1. Le nuove disposizioni legislative  o  regolamentari  che
          limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
          esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti
          non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta,
          ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della
          residenza. 
                2. Le disposizioni di cui al comma  1  devono  essere
          giustificate  da   motivi   di   interesse   generale.   Le
          disposizioni  sono  obiettivamente  giustificate,  tra  gli
          altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza  pubblica
          o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di  interesse
          pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio  finanziario
          del  sistema  di   sicurezza   sociale;   la   tutela   dei
          consumatori, dei destinatari di servizi e  dei  lavoratori;
          la   salvaguardia   della   buona   amministrazione   della
          giustizia;  la  garanzia  dell'equita'  delle   transazioni
          commerciali; la lotta contro  la  frode  e  la  prevenzione
          dell'evasione   e   dell'elusione   fiscali,   nonche'   la
          salvaguardia  dell'efficacia  dei  controlli  fiscali;   la
          sicurezza dei trasporti; la tutela  dell'ambiente,  inclusi
          l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli  animali;
          la  proprieta'  intellettuale;   la   salvaguardia   e   la
          conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
          gli obiettivi  di  politica  sociale  e  gli  obiettivi  di
          politica culturale. 
                3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro
          esercizio non puo' essere  limitato  da  motivi  di  natura
          esclusivamente economica o amministrativa. 
                4. Le disposizioni di cui al comma  1  devono  essere
          idonee a garantire il conseguimento dello scopo  perseguito
          e non possono introdurre limitazioni ulteriori  rispetto  a
          quanto strettamente necessario  per  il  raggiungimento  di
          tale scopo. 
                5. Ai fini di cui al  comma  4,  prima  dell'adozione
          delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori
          valutano i seguenti elementi: 
                  a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi  di
          interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi  per
          i  destinatari  di  servizi,  compresi  i  consumatori,   i
          professionisti o terzi; 
                  b) se  le  vigenti  norme  di  natura  specifica  o
          generale, quali  quelle  contenute  nella  normativa  sulla
          sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione
          dei  consumatori,   siano   insufficienti   ai   fini   del
          conseguimento dello scopo perseguito; 
                  c)  l'idoneita'  della  disposizione   per   quanto
          attiene  alla  sua  adeguatezza  a  conseguire   lo   scopo
          perseguito e se essa rispecchia  realmente  tale  scopo  in
          modo coerente e sistematico e affronta  pertanto  i  rischi
          individuati in modo analogo a quanto avviene per  attivita'
          comparabili; 
                  d)  l'impatto  sulla  libera   circolazione   delle
          persone e  dei  servizi  all'interno  dell'Unione  europea,
          sulle  opportunita'  di  scelta  dei  consumatori  e  sulla
          qualita' del servizio prestato; 
                  e)  la  possibilita'  di  ricorrere  a  mezzi  meno
          restrittivi  per  conseguire   l'obiettivo   di   interesse
          pubblico; ai fini  della  presente  lettera,  allorche'  le
          disposizioni sono giustificate soltanto  dalla  tutela  dei
          consumatori e  i  rischi  individuati  sono  limitati  alla
          relazione tra il  professionista  e  il  consumatore  senza
          incidere  pertanto  negativamente  su  terzi,  i   soggetti
          regolatori valutano in  particolare  se  l'obiettivo  possa
          essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi  rispetto
          all'opzione di riserva delle attivita'; 
                  f) l'effetto di  disposizioni  nuove  o  modificate
          quando sono combinate con altre disposizioni  che  limitano
          l'accesso  alla  professione  o  il  suo  esercizio  e,  in
          particolare,  il  modo  in  cui  le  disposizioni  nuove  o
          modificate, combinate con altri  requisiti,  contribuiscono
          al conseguimento, e se siano necessarie  al  conseguimento,
          dello stesso obiettivo di interesse pubblico. 
                6. I soggetti  regolatori  considerano  inoltre,  ove
          pertinenti  alla  natura  e  al   contenuto   della   nuova
          disposizione o della disposizione oggetto  di  modifica,  i
          seguenti elementi: 
                  a) il collegamento  tra  l'ambito  delle  attivita'
          esercitate  nell'ambito  di  una  professione  o   a   essa
          riservate e la qualifica professionale richiesta; 
                  b)  il  collegamento  tra  la  complessita'   delle
          mansioni interessate e la  necessita'  per  coloro  che  le
          esercitano    di    possedere    determinate     qualifiche
          professionali,  in  particolare  per  quanto  riguarda   il
          livello,  la  natura  e  la  durata  della   formazione   o
          dell'esperienza richieste; 
                  c)  la  possibilita'  di  ottenere   la   qualifica
          professionale attraverso percorsi alternativi; 
                  d)  se  le  attivita'   riservate   a   determinate
          professioni possono  o  meno  essere  condivise  con  altre
          professioni e le ragioni giustificative; 
                  e) il grado  di  autonomia  nell'esercizio  di  una
          professione regolamentata  e  l'incidenza  di  disposizioni
          organizzative e di  supervisione  sul  conseguimento  dello
          scopo  perseguito,  in  particolare  nel  caso  in  cui  le
          attivita' relative a una  professione  regolamentata  siano
          esercitate sotto il controllo e la  responsabilita'  di  un
          professionista debitamente qualificato; 
                  f)  gli  sviluppi  scientifici  e  tecnologici  che
          possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra  i
          professionisti e i consumatori; 
                7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i  soggetti
          regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi,
          della nuova disposizione o della  disposizione  oggetto  di
          modifica in combinazione con uno o  piu'  requisiti  e,  in
          particolare, i seguenti: 
                  a)  attivita'   riservate,   titolo   professionale
          protetto o qualsiasi altra  forma  di  regolamentazione  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
                  b) obbligo di aggiornamento professionale continuo; 
                  c)   norme   relative   all'organizzazione    della
          professione, alla deontologia e alla supervisione; 
                  d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione  o
          a un ordine professionale, regimi  di  registrazione  o  di
          autorizzazione,  in  particolare  quando   tali   requisiti
          implicano  il  possesso  di  una  qualifica   professionale
          specifica; 
                  e)   restrizioni   quantitative,   segnatamente   i
          requisiti  che  limitano  il   numero   di   autorizzazioni
          all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo
          o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in
          possesso di qualifiche professionali specifiche; 
                  f) requisiti circa una forma giuridica specifica  o
          in materia di assetto proprietario o  di  gestione  di  una
          societa',  nella  misura  in  cui   tali   requisiti   sono
          direttamente  connessi  all'esercizio   della   professione
          regolamentata; 
                  g)  restrizioni  territoriali,  anche   quando   la
          professione  e'  regolamentata  nelle   varie   parti   del
          territorio nazionale in modo diverso rispetto  al  modo  in
          cui e' regolamentata in altre parti; 
                  h)  requisiti  che  limitano  l'esercizio  di   una
          professione  regolamentata  svolta  congiuntamente   o   in
          associazione, nonche' norme di incompatibilita'; 
                  i) requisiti in materia di copertura assicurativa o
          altri mezzi di  protezione  personale  o  collettiva  della
          responsabilita' professionale; 
                  l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche,
          nella misura necessaria all'esercizio della professione; 
                  m)   requisiti   tariffari   minimi    o    massimi
          prestabiliti; 
                  n) requisiti in materia di pubblicita'. 
                8.   I   soggetti   regolatori   valutano    altresi'
          nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo  3,  comma
          3-bis, ovvero, prima di  introdurre  nuove  disposizioni  o
          disposizioni che modificano quelle esistenti,  il  rispetto
          del principio di proporzionalita' dei  requisiti  specifici
          relativi alla  prestazione  temporanea  od  occasionale  di
          servizi  prestati  a  norma  del  titolo  II  del   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi: 
                  a)  la  registrazione  temporanea  e  automatica  o
          un'affiliazione pro forma  presso  un'organizzazione  o  un
          ordine professionale di cui all'articolo 13, comma  1,  del
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
                  b)  una  dichiarazione  preventiva  in  conformita'
          dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti  a  norma  del
          comma  2  del   medesimo   articolo   o   altro   requisito
          equivalente; 
                  c) il pagamento di una  tassa,  o  di  altri  costi
          necessari  per  le  procedure  amministrative   concernenti
          l'accesso  alle  professioni  regolamentate,  o   il   loro
          esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio. 
                9. Il comma 8 non si applica  alle  misure  intese  a
          garantire il rispetto dei termini  e  delle  condizioni  di
          lavoro applicabili in conformita' del  diritto  dell'Unione
          europea. 
                10.  Qualora  le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo riguardino la regolamentazione  delle  professioni
          sanitarie  e  abbiano  ripercussioni  sulla  sicurezza  dei
          pazienti,   le   competenti   autorita'    tengono    conto
          dell'obiettivo di garantire un elevato  livello  di  tutela
          della salute umana.».