(( Art. 16 - sexies
Valutazione degli atti normativi che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate
1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da
quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si
introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle
professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano
quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi
1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla
professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a
esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo
parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di
proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione
del parere di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: «altresi',»
sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'istruttoria di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero». ))
Riferimenti normativi
- Si riportano i testi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e
monitoraggio). - 1. I soggetti regolatori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti
normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con
cui si introducono nuove disposizioni che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono
alla valutazione di proporzionalita' ai sensi del presente
decreto, utilizzando il questionario riportato nella
tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere
fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e
sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il
rispetto del principio di proporzionalita'. La tabella,
debitamente compilata, e' parte integrante della
documentazione che accompagna gli atti di cui al primo
periodo. I motivi per considerare che una disposizione e'
giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi
qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.
2. La portata della valutazione e' proporzionata alla
natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e
deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva
adozione di una disposizione normativa o di un atto
amministrativo generale che limita l'accesso ad una
professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti
regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato
della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere.
3-bis. In relazione ai progetti di legge di
iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli
emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove
disposizioni che limitano l'accesso alle professioni
regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle
esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente
in relazione alla professione regolamentata nell'ambito
dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del
Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli
emendamenti. Limitatamente alla valutazione di
proporzionalita' degli emendamenti, non si procede
all'acquisizione del parere di cui al comma 3.
4. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati
dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3 e'
espresso dalle amministrazioni vigilanti.
5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione,
la conformita' con il principio di proporzionalita' delle
disposizioni legislative o regolamentari, nuove o
modificate, che limitano l'accesso alle professioni
regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli
eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente
all'adozione delle disposizioni medesime.».
«Art. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla
base di motivi di interesse generale, proporzionalita'). -
1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che
limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti
non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta,
ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della
residenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere
giustificate da motivi di interesse generale. Le
disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli
altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica
o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di interesse
pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori;
la salvaguardia della buona amministrazione della
giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni
commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione
dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la
salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la
sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi
l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali;
la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la
conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di
politica culturale.
3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio non puo' essere limitato da motivi di natura
esclusivamente economica o amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere
idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito
e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a
quanto strettamente necessario per il raggiungimento di
tale scopo.
5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione
delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori
valutano i seguenti elementi:
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di
interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per
i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i
professionisti o terzi;
b) se le vigenti norme di natura specifica o
generale, quali quelle contenute nella normativa sulla
sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione
dei consumatori, siano insufficienti ai fini del
conseguimento dello scopo perseguito;
c) l'idoneita' della disposizione per quanto
attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo
perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in
modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi
individuati in modo analogo a quanto avviene per attivita'
comparabili;
d) l'impatto sulla libera circolazione delle
persone e dei servizi all'interno dell'Unione europea,
sulle opportunita' di scelta dei consumatori e sulla
qualita' del servizio prestato;
e) la possibilita' di ricorrere a mezzi meno
restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse
pubblico; ai fini della presente lettera, allorche' le
disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei
consumatori e i rischi individuati sono limitati alla
relazione tra il professionista e il consumatore senza
incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti
regolatori valutano in particolare se l'obiettivo possa
essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto
all'opzione di riserva delle attivita';
f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate
quando sono combinate con altre disposizioni che limitano
l'accesso alla professione o il suo esercizio e, in
particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o
modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono
al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento,
dello stesso obiettivo di interesse pubblico.
6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove
pertinenti alla natura e al contenuto della nuova
disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i
seguenti elementi:
a) il collegamento tra l'ambito delle attivita'
esercitate nell'ambito di una professione o a essa
riservate e la qualifica professionale richiesta;
b) il collegamento tra la complessita' delle
mansioni interessate e la necessita' per coloro che le
esercitano di possedere determinate qualifiche
professionali, in particolare per quanto riguarda il
livello, la natura e la durata della formazione o
dell'esperienza richieste;
c) la possibilita' di ottenere la qualifica
professionale attraverso percorsi alternativi;
d) se le attivita' riservate a determinate
professioni possono o meno essere condivise con altre
professioni e le ragioni giustificative;
e) il grado di autonomia nell'esercizio di una
professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni
organizzative e di supervisione sul conseguimento dello
scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le
attivita' relative a una professione regolamentata siano
esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un
professionista debitamente qualificato;
f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che
possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i
professionisti e i consumatori;
7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti
regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi,
della nuova disposizione o della disposizione oggetto di
modifica in combinazione con uno o piu' requisiti e, in
particolare, i seguenti:
a) attivita' riservate, titolo professionale
protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) obbligo di aggiornamento professionale continuo;
c) norme relative all'organizzazione della
professione, alla deontologia e alla supervisione;
d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o
a un ordine professionale, regimi di registrazione o di
autorizzazione, in particolare quando tali requisiti
implicano il possesso di una qualifica professionale
specifica;
e) restrizioni quantitative, segnatamente i
requisiti che limitano il numero di autorizzazioni
all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo
o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in
possesso di qualifiche professionali specifiche;
f) requisiti circa una forma giuridica specifica o
in materia di assetto proprietario o di gestione di una
societa', nella misura in cui tali requisiti sono
direttamente connessi all'esercizio della professione
regolamentata;
g) restrizioni territoriali, anche quando la
professione e' regolamentata nelle varie parti del
territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in
cui e' regolamentata in altre parti;
h) requisiti che limitano l'esercizio di una
professione regolamentata svolta congiuntamente o in
associazione, nonche' norme di incompatibilita';
i) requisiti in materia di copertura assicurativa o
altri mezzi di protezione personale o collettiva della
responsabilita' professionale;
l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche,
nella misura necessaria all'esercizio della professione;
m) requisiti tariffari minimi o massimi
prestabiliti;
n) requisiti in materia di pubblicita'.
8. I soggetti regolatori valutano altresi'
nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma
3-bis, ovvero, prima di introdurre nuove disposizioni o
disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto
del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici
relativi alla prestazione temporanea od occasionale di
servizi prestati a norma del titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi:
a) la registrazione temporanea e automatica o
un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un
ordine professionale di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) una dichiarazione preventiva in conformita'
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti a norma del
comma 2 del medesimo articolo o altro requisito
equivalente;
c) il pagamento di una tassa, o di altri costi
necessari per le procedure amministrative concernenti
l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro
esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio.
9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a
garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di
lavoro applicabili in conformita' del diritto dell'Unione
europea.
10. Qualora le disposizioni di cui al presente
articolo riguardino la regolamentazione delle professioni
sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei
pazienti, le competenti autorita' tengono conto
dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela
della salute umana.».