(( Art. 16 - septies Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 18 (Dipartimento per le politiche europee). - 1. Le attivita' di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di "Dipartimento per le politiche europee".». - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».