(( Art. 16 - septies 
 
          Disposizioni per la prevenzione e la definizione 
            delle procedure d'infrazione e pre-infrazione 
 
  1. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento
alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di
pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  deroga
alle vigenti facolta'  assunzionali,  e'  autorizzata  a  bandire  un
concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare
in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro
a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nel livello  iniziale  della  categoria  A  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. La dotazione organica della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita'  di  personale
non dirigenziale.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di  partecipazione
al concorso di cui al primo  periodo.  Ai  fini  dell'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  809.877  euro  per  l'anno
2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzata  la
spesa di 19.767 euro per  l'anno  2025  e  di  29.650  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al
personale di cui al medesimo comma 1 per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
829.644 euro per l'anno 2025 e  a  869.465  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                «Art. 18 (Dipartimento per le politiche  europee).  -
          1. Le attivita' di coordinamento delle politiche  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  e   di
          adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di  cui
          all'articolo  1  sono   svolte   dal   Dipartimento   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che  assume
          la  denominazione  di  "Dipartimento   per   le   politiche
          europee".». 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».