Art. 17 Disposizioni finanziarie 1. Fatto salvo quanto previsto dagli (( articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies )), dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' (( competenti )) provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.