Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli (( articoli 4,  10,  11-bis  e
16-septies )), dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' (( competenti ))
provvedono  alle  attivita'  ivi  previste  mediante  utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.