Art. 2
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari -
Procedura d'infrazione n. 2016/4081
1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della
magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo
15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta
nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a
esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti
tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive
previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidita' ((, la vecchiaia e i
superstiti ));
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144
del 22 giugno 2023, n. 144 convertito con modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023:
«Art. 15-bis (Disposizioni riguardanti i magistrati
onorari). - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai
magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116".
2. I magistrati onorari del contingente ad
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno
optato per il regime esclusivo sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i
magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per
l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la
medesima Cassa.
4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono
disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano
le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al
comma 5 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del
magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero
della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno
optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono
pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante: «Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017:
«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3
consistono in un colloquio orale, della durata massima di
30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magistrati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non
esercitano l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono
pasto nella misura spettante al personale
dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si
protragga per un numero di ore superiore a sei, come
risultante da specifica attestazione del dirigente
dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.».