Art. 2 
 
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati  onorari  -
                 Procedura d'infrazione n. 2016/4081 
 
  1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova  disciplina  della
magistratura onoraria  del  contingente  ad  esaurimento,  l'articolo
15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si  interpreta
nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente  a
esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
13  luglio  2017,  n.  116,  che  hanno  optato  per  il  regime   di
esclusivita'  delle  funzioni  onorarie,  iscritti  all'assicurazione
generale  obbligatoria  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica,  le  contribuzioni  obbligatorie  per  le  seguenti
tutele,  con  applicazione  delle  medesime   aliquote   contributive
previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti: 
    a)  assicurazione  per  l'invalidita'  ((,  la  vecchiaia   e   i
superstiti )); 
    b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
    c) assicurazione contro le malattie; 
    d) assicurazione di maternita'.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   15-bis   del
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  organizzazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  144
          del 22 giugno 2023, n.  144  convertito  con  modificazioni
          dalla legge  10  agosto  2023,  n.  112,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023: 
                «Art. 15-bis (Disposizioni riguardanti  i  magistrati
          onorari). - 1. All'articolo 50, comma 1,  lettera  f),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  e  ai
          magistrati   onorari   del   contingente   ad   esaurimento
          confermati  ai   sensi   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116". 
                2.  I   magistrati   onorari   del   contingente   ad
          esaurimento  confermati  ai  sensi  dell'articolo  29   del
          decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,  che  hanno
          optato   per   il   regime    esclusivo    sono    iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. 
                3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  5,   i
          magistrati   onorari   del   contingente   ad   esaurimento
          confermati  ai   sensi   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  che  esercitino  le
          funzioni  in  via  non  esclusiva  e  abbiano  titolo   per
          l'iscrizione  alla  Cassa   nazionale   di   previdenza   e
          assistenza  forense  mantengono  l'iscrizione   presso   la
          medesima Cassa. 
                4. Le modalita' di  applicazione  del  comma  3  sono
          disciplinate con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, sentita  la  Cassa  nazionale  di
          previdenza e assistenza forense. 
                5.  I   magistrati   onorari   del   contingente   ad
          esaurimento  confermati  ai  sensi  dell'articolo  29   del
          decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che  esercitano
          le  funzioni  in  via  non  esclusiva  sono  iscritti  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui  al
          comma 5 e' stabilita nella misura di un terzo a carico  del
          magistrato onorario e di due terzi a carico  del  Ministero
          della giustizia. 
                7. Per i magistrati onorari confermati che non  hanno
          optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che  sono
          pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, gia' rilasciate alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 13  luglio  2017,  n.  116,  recante:  «Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n.  57»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017: 
                «Art. 29 (Contingente ad esaurimento  dei  magistrati
          onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
          alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
          essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
          settantesimo anno di eta'. 
                2. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
          alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
          della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
          della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
          diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
          pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
          del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
          almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
          corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
          udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
          complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
          ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
          superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
          dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
          anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
          ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
          al rapporto onorario cessato. 
                3. Ai fini della conferma  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
          ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
          cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
          magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
          maturato: 
                  a) oltre 16 anni di servizio; 
                  b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
                  c) meno di 12 anni di servizio. 
                4.  Le  procedure  valutative  di  cui  al  comma   3
          consistono in un colloquio orale, della durata  massima  di
          30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
          civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto  penale
          sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
          candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
          prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
          procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
          commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
          tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
          conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
          professionalita' designato dal consiglio giudiziario  e  da
          un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
          dell'ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
          commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
          servizio presso l'amministrazione della giustizia,  purche'
          in possesso di qualifica  professionale  per  la  quale  e'
          richiesta almeno la  laurea  triennale.  I  segretari  sono
          designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
          del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
          costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
          che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
          domande di conferma superano il numero di novantanove  sono
          costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
          al numero dei candidati, in modo tale che ogni  commissione
          possa  esaminare  almeno  cinquanta  candidati.  Le  misure
          organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
          valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. Con  tale
          decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
          presentazione delle domande,  alla  data  di  inizio  delle
          procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
          del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
          esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
          nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
          e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
          componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
          un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
          durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 
                5.  La  domanda  di  partecipazione  alle   procedure
          valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
          ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
          rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
          all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
          conferma. 
                6. I magistrati onorari confermati, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito  della
          procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
          il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In  tale
          ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto  un
          compenso parametrato  allo  stipendio  e  alla  tredicesima
          mensilita', spettanti alla data del  31  dicembre  2021  al
          personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
          economica F3, F2 e F1, in  funzione,  rispettivamente,  del
          numero di anni di servizio maturati di cui al comma  2,  in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
          esclusione degli incrementi  previsti  per  tali  voci  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
          triennio 2019-2021. E'  inoltre  corrisposta  un'indennita'
          giudiziaria in misura pari  al  doppio  dell'indennita'  di
          amministrazione  spettante  al   personale   amministrativo
          giudiziario di cui al periodo precedente e non sono  dovute
          le  voci  retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
          straordinario  e  quelle  alimentate  dalle   risorse   che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate.  Il  trattamento
          economico di cui al presente comma non e' cumulabile con  i
          redditi di pensione e da lavoro autonomo e  dipendente.  Ai
          magistrati onorari confermati che optano per il  regime  di
          esclusivita' delle funzioni onorarie non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente
          decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. 
                7.  Ai  magistrati   onorari   confermati   che   non
          esercitano l'opzione di cui al comma 6  e'  corrisposto  un
          compenso parametrato  allo  stipendio  e  alla  tredicesima
          mensilita', spettanti alla data del  31  dicembre  2021  al
          personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
          economica F3, F2 e F1, in  funzione,  rispettivamente,  del
          numero di anni di servizio maturati di cui al comma  2,  in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          richiamato al comma  6,  con  esclusione  degli  incrementi
          previsti per tali voci dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro successivi  al  triennio  2019-2021.  E'  inoltre
          corrisposta  un'indennita'  giudiziaria  in   misura   pari
          all'indennita' di amministrazione  spettante  al  personale
          amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente  e
          non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al
          lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse  che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  1,
          comma 3, del presente decreto,  con  esclusivo  riferimento
          allo svolgimento dell'incarico in  modo  da  assicurare  il
          contestuale espletamento di ulteriori attivita'  lavorative
          o professionali. 
                8. Ai magistrati onorari  e'  riconosciuto  il  buono
          pasto    nella    misura     spettante     al     personale
          dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza  che  si
          protragga per un  numero  di  ore  superiore  a  sei,  come
          risultante  da   specifica   attestazione   del   dirigente
          dell'ufficio giudiziario. 
                9. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
          qualora  non  presentino  domanda  di  partecipazione  alla
          procedura valutativa di cui al comma 3.».