Art. 3 Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»; b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una (( persona oppure )) dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»; c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»; d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».
Riferimenti normativi - Si riportano i testi degli articoli 293, 350, 386 e 387 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca; i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. 4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.». «Art. 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita' previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria da' tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se il difensore non e' stato reperito o non e' comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4. 4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter. 5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una persona oppure dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 e' vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.». «Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo; i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato. 1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito [c.p.p. 566], salvo quanto previsto dall'articolo 558. 5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.». «Art. 387 (Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari). - 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata.».