Art. 3 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento  alla   direttiva   2013/48/UE   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  relativa
  al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento  penale  e
  nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto  europeo,  al
  diritto di informare un terzo al  momento  della  privazione  della
  liberta'  personale  e  al  diritto  delle  persone  private  della
  liberta' personale di comunicare  con  terzi  e  con  le  autorita'
  consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  293,  comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»; 
    b) all'articolo 350, comma 5, dopo la  parola:  «assumere»,  sono
inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e
indicazioni  utili  ai  fini  della  immediata   prosecuzione   delle
indagini» sono sostituite dalle seguenti:  «quando  cio'  e'  imposto
dalla necessita' di evitare un imminente pericolo  per  la  liberta',
l'integrita' fisica o la vita di  una  ((  persona  oppure  ))  dalla
necessita' di compiere attivita' indispensabili al  fine  di  evitare
una grave compromissione delle indagini»; 
    c)  all'articolo  386,  comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»; 
    d)  all'articolo  387,  comma  1,  le   parole:   «ai   familiari
dell'avvenuto  arresto  o  fermo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'avvenuto arresto o fermo  ai  familiari  dell'arrestato  o  del
fermato o ad altra persona da essi indicata».  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi degli articoli 293, 350,  386  e
          387 del codice di procedura penale, come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo  quanto
          previsto  dall'articolo   156,   l'ufficiale   o   l'agente
          incaricato di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la
          custodia  cautelare   consegna   all'imputato   copia   del
          provvedimento  unitamente  a  una  comunicazione   scritta,
          redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
          conosce la lingua italiana, tradotta in una  lingua  a  lui
          comprensibile, con cui lo informa: 
                  a) della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di
          fiducia e di essere ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato nei casi previsti dalla legge; 
                  b) del diritto di ottenere informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                  c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
          atti fondamentali; 
                  d) del diritto di avvalersi della facolta'  di  non
          rispondere; 
                  e) del diritto di accedere agli atti sui  quali  si
          fonda il provvedimento; 
                  f) del diritto di informare le autorita'  consolari
          e di dare avviso a un  familiare  o  ad  altra  persona  di
          fiducia; 
                  g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
          urgenza; 
                  h)  del  diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita'   giudiziaria   non   oltre   cinque   giorni
          dall'inizio dell'esecuzione,  se  la  misura  applicata  e'
          quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
          dieci giorni se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare; 
                  i) del diritto di comparire dinanzi al giudice  per
          rendere  l'interrogatorio,  di  impugnare  l'ordinanza  che
          dispone  la  misura   cautelare   e   di   richiederne   la
          sostituzione o la revoca; 
                  i-bis) della facolta' di accedere ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                1-bis. Qualora la comunicazione  scritta  di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'imputato, le  informazioni  sono  fornite
          oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
          comunicazione scritta all'imputato. 
                1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di  eseguire
          l'ordinanza informa immediatamente il difensore di  fiducia
          eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
          norma  dell'articolo  97  e  redige  verbale  di  tutte  le
          operazioni compiute, facendo menzione della consegna  della
          comunicazione di cui al comma 1 o  dell'informazione  orale
          fornita  ai  sensi  del  comma   1-bis.   Il   verbale   e'
          immediatamente  trasmesso  al   giudice   che   ha   emesso
          l'ordinanza e al pubblico ministero. 
                2. Le ordinanze che dispongono misure  diverse  dalla
          custodia cautelare sono notificate all'imputato. 
                3. Le ordinanze previste dai commi 1  e  2,  dopo  la
          loro notificazione  o  esecuzione,  sono  depositate  nella
          cancelleria del giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al  difensore.
          Il difensore ha diritto di esaminare e  di  estrarre  copia
          dei   verbali   delle   comunicazioni    e    conversazioni
          intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha  in  ogni
          caso diritto alla trasposizione, su  supporto  idoneo  alla
          riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 
                4.  Copia  dell'ordinanza  che  dispone  una   misura
          interdittiva   e'   trasmessa   all'organo    eventualmente
          competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. 
                4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone  la  custodia
          cautelare in carcere nei confronti di  madre  di  prole  di
          minore eta' e' comunicata al procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
          della misura.». 
                «Art. 350 (Sommarie informazioni  dalla  persona  nei
          cui  confronti  vengono  svolte  le  indagini).  -  1.  Gli
          ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita'
          previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili  per
          le investigazioni dalla persona nei cui  confronti  vengono
          svolte le indagini che non si trovi in stato di  arresto  o
          di fermo a norma dell'articolo  384,  e  nei  casi  di  cui
          all'articolo 384-bis. 
                2. Prima di assumere  le  sommarie  informazioni,  la
          polizia giudiziaria invita la  persona  nei  cui  confronti
          vengono svolte le  indagini  a  nominare  un  difensore  di
          fiducia e, in difetto, provvede a  norma  dell'articolo  97
          comma 3. 
                3. Le  sommarie  informazioni  sono  assunte  con  la
          necessaria assistenza del difensore, al  quale  la  polizia
          giudiziaria  da'  tempestivo  avviso.   Il   difensore   ha
          l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 
                4. Se il difensore non e' stato  reperito  o  non  e'
          comparso,  la  polizia  giudiziaria  richiede  al  pubblico
          ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4. 
                4-bis. Quando la persona sottoposta alle  indagini  e
          il difensore  vi  consentono,  il  pubblico  ministero,  su
          richiesta della polizia giudiziaria,  puo'  autorizzare  lo
          svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter. 
                5. Sul  luogo  o  nell'immediatezza  del  fatto,  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono,  anche  senza  la
          presenza del  difensore,  assumere  notizie  e  indicazioni
          dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
          anche  se  arrestata  in  flagranza  o  fermata   a   norma
          dell'articolo 384, quando cio' e' imposto dalla  necessita'
          di  evitare  un  imminente  pericolo   per   la   liberta',
          l'integrita' fisica o la vita di una persona  oppure  dalla
          necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine  di
          evitare una grave compromissione delle indagini. 
                6. Delle notizie e delle  indicazioni  assunte  senza
          l'assistenza del difensore sul  luogo  o  nell'immediatezza
          del  fatto  a  norma  del   comma   5   e'   vietata   ogni
          documentazione e utilizzazione. 
                7. La  polizia  giudiziaria  puo'  altresi'  ricevere
          dichiarazioni spontanee dalla  persona  nei  cui  confronti
          vengono svolte le indagini, ma di esse  non  e'  consentita
          l'utilizzazione nel  dibattimento,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 503 comma 3.». 
                «Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria  in  caso
          di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti  di
          polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
          o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne  danno  immediata
          notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o  il
          fermo e' stato  eseguito.  Consegnano  all'arrestato  o  al
          fermato una comunicazione scritta, redatta in forma  chiara
          e precisa e, se questi  non  conosce  la  lingua  italiana,
          tradotta in una lingua a  lui  comprensibile,  con  cui  lo
          informano: 
                  a) della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di
          fiducia e di essere ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato nei casi previsti dalla legge; 
                  b) del diritto di ottenere informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                  c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
          atti fondamentali; 
                  d) del diritto di avvalersi della facolta'  di  non
          rispondere; 
                  e) del diritto di accedere agli atti sui  quali  si
          fonda l'arresto o il fermo; 
                  f) del diritto di informare le autorita'  consolari
          e di dare avviso a un  familiare  o  ad  altra  persona  di
          fiducia; 
                  g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
          urgenza; 
                  h)  del  diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
          ore dall'avvenuto arresto o fermo; 
                  i) del diritto di comparire dinanzi al giudice  per
          rendere  l'interrogatorio  e  di   proporre   ricorso   per
          cassazione contro l'ordinanza che  decide  sulla  convalida
          dell'arresto o del fermo; 
                  i-bis) della facolta' di accedere ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                1-bis. Qualora la comunicazione  scritta  di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'arrestato o al fermato,  le  informazioni
          sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di  dare  comunque,
          senza ritardo, comunicazione  scritta  all'arrestato  o  al
          fermato. 
                1-ter. La comunicazione scritta di  cui  al  comma  1
          viene allegata agli atti in forma di documento informatico.
          Se l'originale e' redatto in forma di documento  analogico,
          si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
          111-ter, comma 3. 
                2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e  gli
          agenti di polizia giudiziaria informano  immediatamente  il
          difensore di fiducia eventualmente nominato  ovvero  quello
          di  ufficio  designato  dal  pubblico  ministero  a   norma
          dell'articolo 97. 
                3.   Qualora   non   ricorra    l'ipotesi    prevista
          dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e  gli  agenti  di
          polizia giudiziaria pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a
          disposizione  del  pubblico  ministero  al  piu'  presto  e
          comunque non oltre  ventiquattro  ore  dall'arresto  o  dal
          fermo. Entro il medesimo termine  trasmettono  il  relativo
          verbale, anche per via telematica, salvo  che  il  pubblico
          ministero autorizzi  una  dilazione  maggiore.  Il  verbale
          contiene  l'eventuale  nomina  del  difensore  di  fiducia,
          l'indicazione del giorno,  dell'ora  e  del  luogo  in  cui
          l'arresto o il fermo e'  stato  eseguito  e  l'enunciazione
          delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la  menzione
          dell'avvenuta  consegna  della  comunicazione   scritta   o
          dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 
                4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico  ministero  mediante  la  conduzione  nella   casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo e' stato eseguito [c.p.p. 566], salvo quanto previsto
          dall'articolo 558. 
                5.  Il   pubblico   ministero   puo'   disporre   che
          l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno  dei  luoghi
          indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne  possa
          derivare grave pregiudizio per le  indagini,  presso  altra
          casa circondariale o mandamentale. 
                6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
          che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
          1. 
                7. L'arresto o il fermo  diviene  inefficace  se  non
          sono osservati i termini previsti dal comma 3.». 
                «Art.  387  (Avviso  dell'arresto  o  del  fermo   ai
          familiari). - 1. La polizia giudiziaria,  con  il  consenso
          dell'arrestato o  del  fermato,  deve  senza  ritardo  dare
          notizia  dell'avvenuto  arresto  o   fermo   ai   familiari
          dell'arrestato o del fermato o ad  altra  persona  da  essi
          indicata.».