Art. 4 
 
Misure    per     il     rafforzamento     della     capacita'     ((
amministrativo-contabile )) del Ministero della giustizia - Procedura
                      d'infrazione n. 2021/4037 
 
  1.   Ai    fini    del    rafforzamento    della    capacita'    ((
amministrativo-contabile )) e per  garantire  la  piena  operativita'
degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione  dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli  relativi
ai servizi di intercettazione nelle  indagini  penali,  la  dotazione
organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250  unita'
di personale del comparto funzioni centrali,  di  cui  61  ((  unita'
dell'area  dei  funzionari  ))  e  189  ((  unita'  dell'area   degli
assistenti  )).  Per  le  medesime  finalita',  il  Ministero   della
giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto  di
lavoro  subordinato  a   tempo   indeterminato,   un   corrispondente
contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di  cui  61
unita' appartenenti ((  all'area  dei  funzionari  ))  e  189  unita'
appartenenti (( all'area degli assistenti )), mediante l'espletamento
di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per  l'anno  2025  e  di  euro
10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi'  autorizzata
la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di
euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di
funzionamento  derivanti  dal   reclutamento   del   contingente   di
personale. 
  3. Agli oneri di cui al comma 2  si  provvede  ((,  quanto  a  euro
2.000.000 )) per l'anno 2025, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112; quanto a euro  6.058.960  per  l'anno  2025  e  a  euro
10.111.170  a  decorrere  dall'anno  2026,  mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale).  -  (Art.  36,
          commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          prima dall'art.  17  del  D.Lgs  n.  546  del  1993  e  poi
          dall'art. 22 del D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 ter del  decreto  legge  17
          giugno 1999, n.  180  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del
          1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato dall'art. 274,  comma  1,  lett.
          aa) del D.Lgs n. 267 del 2000) 
                Omissis 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75: 
                «Art.  16   (Disposizioni   concernenti   la   Scuola
          superiore della magistratura). - 1. All'articolo  1,  comma
          7, del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  le
          parole: "e' a carico dalla Scuola"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "e'  a  carico  della  Scuola  e,  in  attesa  di
          specifica disposizione contrattuale ai sensi  dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e' costituito da un'indennita' di funzione in quota  fissa,
          da corrispondersi mensilmente, e  in  quota  variabile,  da
          corrispondersi  annualmente,  all'esito  del  processo   di
          valutazione della performance individuale, da  considerarsi
          integralmente  sostitutiva   degli   emolumenti   accessori
          attualmente previsti, ad eccezione  dei  buoni  pasto.  Con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Scuola, sono individuati i criteri, le  misure  nonche'  le
          modalita' di  erogazione  della  predetta  indennita',  nel
          rispetto dei limiti  annuali  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di trattamento economico accessorio  dei
          dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili
          nel  bilancio  annuale  della  Scuola.  Il  Fondo   risorse
          decentrate    del    Ministero    della    giustizia     e'
          proporzionalmente ridotto in relazione al numero di  unita'
          di personale assegnate alla Scuola". 
                2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di  euro  269.355  annui  a
          decorrere  dall'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  Programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  Missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          giustizia. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                3. Al fine di garantire il potenziamento dei  servizi
          istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
          previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
          uno stanziamento di 5.000.000 di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o  piu'  decreti
          ministeriali,   ai   cui   oneri   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25  luglio  2005,
          n. 150.».