Art. 4 Misure per il rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037 1. Ai fini del rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) e per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 (( unita' dell'area dei funzionari )) e 189 (( unita' dell'area degli assistenti )). Per le medesime finalita', il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti (( all'area dei funzionari )) e 189 unita' appartenenti (( all'area degli assistenti )), mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale. 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede ((, quanto a euro 2.000.000 )) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000) Omissis 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75: «Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura). - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: "e' a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "e' a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale assegnate alla Scuola". 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.».