Art. 5 Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della (( direttiva (UE) 2016/800 )) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090 1. (( Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla (( direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»; b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»; c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.»; d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza (( di una o piu' )) delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»; e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 (( del presente decreto )) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 (( del presente articolo )). 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto: a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute (( sia fisica sia )) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato (( all'eta' e alle capacita' )) del minorenne. Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.». 2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»; 2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»; b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: «Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi' informato che: a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'; b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale; c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge; d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».
Riferimenti normativi - Si riportano il testo degli articoli 1, 7 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante: «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O. n. 92, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi generali del processo minorile). - 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.». «Art. 7 (Notifiche all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la responsabilita' genitoriale o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter.". «Art. 12 (Assistenza all'imputato minorenne). - 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori odegli altri esercenti la responsabilita' genitoriale. 1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione in presenza di una di una o piu' delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del26 ottobre 2018, S.O. n. 50: «Art. 1 (Regole e finalita' dell'esecuzione). - 1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Tende altresi' a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero.».