Art. 5 
 
Disposizioni per il completo recepimento degli  articoli  4,  5  e  8
  della (( direttiva (UE) 2016/800 )) del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie  procedurali  per  i
  minori indagati o imputati  nei  procedimenti  penali  -  Procedura
  d'infrazione 2023/2090 
 
  1. (( Alle disposizioni sul processo penale a  carico  di  imputati
minorenni, di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo,  dopo  la  parola:
«minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei
diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e  dall'articolo
6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti  riconosciuti
dalla ((  direttiva  (UE)  2016/800  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali  per  i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali»; 
    b) all'articolo 7, comma  1,  dopo  le  parole:  «responsabilita'
genitoriale» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «o  agli  altri
soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»; 
    c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Valutazione  sanitaria  del  minore  sottoposto  a
privazione della liberta' personale).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal  relativo  regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre  2018,
n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta'  personale
e'  sottoposto  senza  indebito  ritardo  a  visita  medica  volta  a
valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le  condizioni  di
salute sono  rivalutate  in  ogni  caso  in  presenza  di  specifiche
indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. 
  2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad  altri  atti
di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o
previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto  dei
risultati delle visite mediche disposte sul  minorenne  in  stato  di
privazione della liberta' personale.»; 
    d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal
minorenne e ammessa  dall'autorita'  giudiziaria  che  procede»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la  responsabilita'
genitoriale»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il minorenne e' assistito da  altra  persona  idonea,
indicata  dallo  stesso  e  ammessa  dall'autorita'  giudiziaria  che
procede ovvero designata da questa  nel  caso  di  inidoneita'  o  di
mancata indicazione, in presenza (( di una o piu' ))  delle  seguenti
condizioni: 
          a) la partecipazione  degli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne; 
          b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato  possibile
identificare e reperire alcuno  degli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale; 
          c) sulla base di circostanze oggettive e  concrete,  vi  e'
motivo di ritenere  che  l'informazione  o  la  partecipazione  degli
esercenti la responsabilita'  genitoriale  comprometterebbe  in  modo
sostanziale il procedimento penale. 
    1-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis,   sussistendone   i
presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa  prontamente
il presidente del  Tribunale  per  i  minorenni  per  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza.»; 
    e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 12-bis (Diritto  all'informazione).  -  1.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 1 (( del presente decreto ))  e  dall'articolo
1, comma 1, del decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  al
minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3,
4 e 5 (( del presente articolo )). 
    2. Quando e' informato di essere  sottoposto  alle  indagini,  il
minorenne e' informato altresi' del diritto: 
      a) a  che  vengano  informati  l'esercente  la  responsabilita'
genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; 
      b) a essere assistito in ogni stato e grado  del  procedimento,
anche  durante  le   udienze,   dall'esercente   la   responsabilita'
genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; 
      c) a essere assistito in ogni stato e  grado  del  procedimento
dai servizi di cui all'articolo 6; 
      d)  a  ricevere  una  valutazione  individuale  delle   proprie
condizioni ai sensi dell'articolo 9; 
      e) a che sia tutelata la  riservatezza  dei  dati  personali  e
della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 
  3. Quando  e'  comunque  sottoposto  a  privazione  della  liberta'
personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto: 
    a) a che la privazione della liberta' personale sia  limitata  al
piu' breve tempo possibile e sia  disposta  solo  quando  ogni  altra
misura e' ritenuta inadeguata; 
    b) a che la decisione sulla  liberta'  personale  sia  rivalutata
dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; 
    c)  a  ricevere  un  trattamento  specifico,  adeguato  alla  sua
personalita'  e  alle  sue  esigenze  educative  sulla  base  di  una
valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute  ((
sia fisica sia )) psichica e il rispetto della liberta' di  religione
e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e  alla
formazione, la tutela effettiva della  vita  familiare,  l'accesso  a
programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e
la prevenzione della commissione di ulteriori  reati,  con  modalita'
adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 
  4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva  il  minorenne
e' altresi' informato che: 
    a) prima della sentenza definitiva, la  custodia  cautelare  puo'
essere disposta soltanto quando ogni altra misura  cautelare  risulti
inadeguata; 
    b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi
predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; 
    c) la privazione della liberta' personale  si  svolge  in  luoghi
diversi da quelli previsti per gli adulti,  fino  al  compimento  del
diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche
fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 
  5. Le informazioni sono fornite con  un  linguaggio  comprensibile,
adeguato (( all'eta' e alle capacita' )) del minorenne. 
      Art.  12-ter  (Informazioni  all'esercente  la  responsabilita'
genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al  piu'
presto comunicate anche all'esercente la responsabilita'  genitoriale
ovvero alla persona ammessa o designata  ai  sensi  dell'articolo  12
dall'autorita' giudiziaria che procede. 
      2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12,
comma  1-bis,  le  informazioni  tuttora  rilevanti   ai   fini   del
procedimento  sono  comunicate   all'esercente   la   responsabilita'
genitoriale.». 
  2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1: 
        1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando  il  rispetto
dei  diritti   fondamentali   riconosciuti   dalla   Costituzione   e
dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti
riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio ((, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali  per
i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»; 
        2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita'
deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»; 
      b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 11-bis (Informazioni  relative  alla  detenzione).  -  1.
Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   1,   quando   e'   disposta
l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi'
informato che: 
        a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si
svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti,  fino  al
compimento del diciottesimo anno di eta' e,  salvi  i  casi  previsti
dalla legge, anche fino al compimento  del  venticinquesimo  anno  di
eta'; 
        b)  ha  diritto  ad  un  progetto  di  intervento   educativo
personalizzato sulla base di una valutazione individuale; 
        c) ha diritto ad accedere alle misure penali di  comunita'  e
alle altre misure  alternative  alla  detenzione,  nei  casi  e  alle
condizioni previsti dalla legge; 
        d)   ha   diritto   alla   rivalutazione   della    decisione
dell'autorita' giudiziaria circa le  modalita'  di  esecuzione  della
pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione,
tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando  le  altre
pene non risultino adeguate.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano il testo degli articoli 1, 7  e  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n.  448,  recante:  «Approvazione  delle  disposizioni  sul
          processo penale a carico di imputati minorenni», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre  1988,  S.O.
          n. 92, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Principi generali del processo minorile).  -
          1. Nel procedimento a carico di minorenni si  osservano  le
          disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
          previsto, quelle  del  codice  di  procedura  penale.  Tali
          disposizioni  sono  applicate   in   modo   adeguato   alla
          personalita'  e  alle  esigenze  educative  del  minorenne,
          assicurando   il   rispetto   dei   diritti    fondamentali
          riconosciuti  dalla  Costituzione  e  dall'articolo  6  del
          Trattato   sull'Unione   europea,   nonche'   dei   diritti
          riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento e
          del  Consiglio,  dell'11  maggio   2016,   sulle   garanzie
          procedurali  per  i  minori   indagati   o   imputati   nei
          procedimenti penali. 
                2. Il giudice illustra  all'imputato  il  significato
          delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza
          nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle
          decisioni.». 
                «Art. 7 (Notifiche all'esercente  la  responsabilita'
          genitoriale). - 1. L'informazione di garanzia e il  decreto
          di fissazione di udienza devono essere notificati,  a  pena
          di  nullita',  anche   all'esercente   la   responsabilita'
          genitoriale o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e
          12-ter.". 
                «Art. 12 (Assistenza all'imputato  minorenne).  -  1.
          L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne
          e' assicurata, in ogni  stato  e  grado  del  procedimento,
          dalla presenza  dei  genitori  odegli  altri  esercenti  la
          responsabilita' genitoriale. 
                1-bis. Il minorenne e'  assistito  da  altra  persona
          idonea, indicata  dallo  stesso  e  ammessa  dall'autorita'
          giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso
          di inidoneita' o di mancata indicazione in presenza di  una
          di una o piu' delle seguenti condizioni: 
                  a)   la   partecipazione   degli    esercenti    la
          responsabilita'  genitoriale  e'  contraria   all'interesse
          superiore del minorenne; 
                  b) nonostante le ricerche compiute,  non  e'  stato
          possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la
          responsabilita' genitoriale; 
                  c) sulla base di circostanze oggettive e  concrete,
          vi  e'  motivo  di  ritenere  che   l'informazione   o   la
          partecipazione   degli   esercenti    la    responsabilita'
          genitoriale  comprometterebbe  in   modo   sostanziale   il
          procedimento penale. 
                1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis,  sussistendone
          i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede  informa
          prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per
          l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
                2.  In  ogni  caso   al   minorenne   e'   assicurata
          l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 
                3.  Il  pubblico  ministero  e  il  giudice   possono
          procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la
          partecipazione  del  minorenne  senza  la  presenza   delle
          persone indicate  nei  commi  1  e  2,  nell'interesse  del
          minorenne  o  quando   sussistono   inderogabili   esigenze
          processuali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  recante:
          «Disciplina dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei
          condannati minorenni, in attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della  legge  23
          giugno 2017, n. 103», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 250 del26 ottobre 2018, S.O. n. 50: 
                «Art. 1 (Regole e finalita'  dell'esecuzione).  -  1.
          Nel procedimento per l'esecuzione della  pena  detentiva  e
          delle misure penali di comunita'  a  carico  di  minorenni,
          nonche' per l'applicazione di queste ultime,  si  osservano
          le disposizioni del presente decreto e, per quanto da  esse
          non previsto, quelle del codice di procedura penale,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo  regolamento  di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno  2000,  n.  230,  e  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448,  e
          relative  norme   di   attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie approvate con  decreto  legislativo  28  luglio
          1989,  n.  272,  assicurando  il   rispetto   dei   diritti
          fondamentali    riconosciuti    dalla    Costituzione     e
          dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione  europea,  nonche'
          dei diritti riconosciuti dalla  direttiva  2016/800/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  maggio  2016,
          sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati
          nei procedimenti penali. 
                2. L'esecuzione della pena detentiva e  delle  misure
          penali di comunita' deve favorire i programmi di  giustizia
          riparativa di cui al titolo IV del decreto  legislativo  10
          ottobre  2022,  n.  150.  Tende  altresi'  a  favorire   la
          responsabilizzazione,  l'educazione  e  il  pieno  sviluppo
          psico-fisico  del  minorenne,  la  preparazione  alla  vita
          libera, l'inclusione sociale e a prevenire  la  commissione
          di ulteriori reati, anche mediante il ricorso  ai  percorsi
          di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
          formazione professionale, di educazione  alla  cittadinanza
          attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita'  sociale,
          culturali, sportive e di tempo libero.».