Art. 6 
 
 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia 
    di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, (( n. 144,
dopo il comma 1 )) e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nel corso del  controllo  su  strada,  il  conducente  e'
autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il  gestore
dei trasporti o  qualunque  altra  persona  o  entita',  prima  della
conclusione del controllo su strada, le eventuali  prove  mancanti  a
bordo, idonee a  documentare  l'uso  corretto  delle  apparecchiature
tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli  obblighi  del  conducente  di
garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2008,  n.  144,  recante:  «Attuazione
          della direttiva 2006/22/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  15  marzo  2006,  sulle  norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e  (UE)  n.
          165/2014  e   della   direttiva   2002/15/CE   relativi   a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del
          17 settembre 2008, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Controlli su strada). - 1.  I  controlli  su
          strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche
          nazionali   di   controllo   definite   dall'Organismo   di
          coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su  strada
          sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una
          parte sufficientemente estesa della rete stradale, in  modo
          da ostacolare l'aggiramento dei posti  di  controllo  e  le
          relative  operazioni  sono  condotte  in  modo  che   siano
          verificati  almeno  i  punti   elencati   nella   Parte   A
          dell'Allegato I. Se la situazione lo rende  necessario,  il
          controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A
          dell'Allegato I. 
                1-bis.  Nel  corso  del  controllo  su   strada,   il
          conducente e' autorizzato ad acquisire,  anche  tramite  la
          sede centrale, il gestore dei trasporti o  qualunque  altra
          persona o entita', prima della conclusione del controllo su
          strada, le eventuali  prove  mancanti  a  bordo,  idonee  a
          documentare   l'uso    corretto    delle    apparecchiature
          tachigrafiche.  Cio'  non  pregiudica  gli   obblighi   del
          conducente    di    garantire    l'uso    corretto    delle
          apparecchiature tachigrafiche. 
                2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i
          controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In
          particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in
          relazione al Paese  di  immatricolazione  del  veicolo,  al
          Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento
          dell'impresa, al  punto  di  partenza  e  destinazione  del
          viaggio, al tipo di tachigrafo. 
                3.  I  controlli  vengono  effettuati   seguendo   un
          criterio di rotazione casuale, con un  adeguato  equilibrio
          geografico. I posti  di  controllo  sono  effettuati  sulle
          strade, presso  le  stazioni  di  servizio  o  le  aree  di
          parcheggio; quando e' necessario a  tutelare  l'incolumita'
          delle persone o la sicurezza della circolazione, i  veicoli
          da controllare possono essere indirizzati in luoghi  sicuri
          situati nelle loro vicinanze. 
                4. Nel corso delle operazioni di controllo su  strada
          sono inoltre rilevate le informazioni relative al  tipo  di
          strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale  o
          secondaria, al Paese  in  cui  e'  stato  immatricolato  il
          veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo  se
          analogico, digitale o intelligente. 
                5. Le imprese responsabili dei conducenti  conservano
          per un anno i verbali loro rilasciati  dagli  organismi  di
          controllo,  i  protocolli  dei  risultati  e   altri   dati
          pertinenti relativi ai controlli effettuati. 
                6.  Al  fine  di  agevolare  e  rendere  uniformi  le
          operazioni di controllo di cui al  presente  articolo,  gli
          organi di controllo si attengono al  modello  di  lista  di
          controllo  elaborato   e   aggiornato   dall'Organismo   di
          coordinamento di cui  all'articolo  2,  sentito  il  tavolo
          tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
                6-bis. Il Centro elaborazione dati  del  Dipartimento
          per  la   mobilita'   sostenibile   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  raccoglie,  con  modalita'
          telematiche, le informazioni relative  alle  infrazioni  di
          cui all'Allegato III al presente  decreto  accertate  dagli
          organi di controllo di cui  all'articolo  3,  comma  2,  su
          strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti  delle
          imprese di trasporto,  al  fine  della  loro  registrazione
          nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale
          delle   imprese   che   esercitano   la   professione    di
          trasportatore  su  strada  di  cui  all'articolo   16   del
          regolamento (CE) n. 1071/2009. 
                6-ter. Le informazioni relative  alle  infrazioni  di
          cui al comma  6-bis  sono  comunicate  al  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  secondo   le   modalita'
          definite con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.».