Art. 7 
 
Disposizioni  per   l'attuazione   degli   obblighi   derivanti   dai
  regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 -  Procedure  di
  infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056 
 
  1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/116  e
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2019/317.  Si
applicano, inoltre, le definizioni di cui (( all'articolo  3  del  ))
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ((,
del 4 luglio 2018 )), all'articolo 2 del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n.  549/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  marzo  2004,  ))  e
all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 551/2004 )) del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004. 
  2.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (E.N.A.C.)   e'
l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle  violazioni
e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal  presente
articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((;  in  particolare,  nella
determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9  del  presente
articolo, si ha riguardo ai criteri dettati  dall'articolo  11  della
medesima legge n. 689 del 1981 nonche' al numero di funzionalita' non
sviluppate )). 
  3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro
a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che
effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC): 
    a)  nello  spazio  aereo  terminale  degli  aeroporti  di  Milano
Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non
attuano la sottofunzionalita' di gestione  degli  arrivi  e  gestione
integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte
di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024; 
    b)  nello  spazio  aereo  terminale  degli  aeroporti  di  Milano
Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano  la
sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita'
ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata
degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro
il 31 dicembre 2027. 
  4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano  Malpensa,  Milano  Linate  e  Roma
Fiumicino che non attuano  la  sottofunzionalita'  estesa  sul  piano
operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino  che  non
attuano la funzionalita' sulle  reti  di  sicurezza  degli  aeroporti
entro il 31 dicembre  2025  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita'  ATM
sulle  operazioni  sullo  spazio   aereo   a   rotte   libere   (FRA)
transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di
connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il
31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro. 
  7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro
a 100.000 euro ai soggetti operativi  che  forniscono  servizi  negli
aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano,  entro
il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano
operativo aeroportuale e piano  operativo  della  rete  (integrazione
AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le  seguenti  ulteriori
funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello  di
sistema: 
    a)  sottofunzionalita'  ATM  sulle  specifiche  e  infrastruttura
tecnica del profilo di  gestione  delle  informazioni  a  livello  di
sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte  le  altre
funzionalita' ATM; 
    b)  sottofunzionalita'  ATM   sullo   scambio   di   informazioni
aeronautiche; 
    c)  sottofunzionalita'  ATM   sullo   scambio   di   informazioni
meteorologiche; 
    d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra  reti
cooperative; 
    e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni  di  volo
(profilo giallo). 
  8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le  chiavi
pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il
31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro. 
  9. Ai fornitori di ATS e agli  operatori  aerei  italiani  che  non
attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione  iniziale  delle
informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al  livello  di  volo
285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  (( 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano  se
le  misure  attuative  assicurano  i  medesimi  livelli   qualitativi
nell'erogazione dei servizi. )) 
  10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro
a 300.000 euro ai fornitori di ATS che: 
    a) non applicano  ((,  ove  prevista,  ))  la  modulazione  delle
tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 
    b) utilizzano le entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  rotta  o
presso i terminali non solo per coprire i costi determinati  relativi
ai servizi di rotta o presso i terminali,  ma  anche  per  finanziare
proprie attivita' commerciali; 
    c) omettono di porre in essere, nel periodo  di  riferimento,  le
misure individuate, ai sensi  dell'articolo  37  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/317, (( dall'autorita'  nazionale  di  vigilanza
)), ovvero dalla Commissione europea, per  conseguire  gli  obiettivi
prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni; 
    d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di  vigilanza  ((,
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317: )) 
      1) le informazioni sulle condizioni locali  pertinenti  per  la
fissazione  di  obiettivi  prestazionali  nazionali  o  di  obiettivi
prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo; 
      2) i dati necessari per stabilire il tasso  di  rendimento  del
capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea; 
      3) le informazioni circa gli investimenti previsti  nei  cinque
anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il  profilo
delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante  e
dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti
contribuiscono  alle  prestazioni  in  ogni  settore  essenziale   di
prestazione; 
      4)  il  piano  aziendale  di  cui   all'allegato   III,   punto
ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE)  2017/373  della
Commissione; 
      5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione  del
dispositivo di ripartizione del  rischio  di  costo,  secondo  quanto
previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di  esecuzione
(UE) 2019/317; 
      6) i dati  sulle  basi  di  calcolo  e  le  informazioni  sulla
ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta  e
presso  i  terminali,  nonche'  i  dati  sui  proventi  da  attivita'
commerciali e sui fondi pubblici ricevuti; 
    e) omettono di fornire all'autorita'  nazionale  di  vigilanza  i
documenti, i dati, (( le informazioni e i  chiarimenti  ))  richiesti
per  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi   prestazionali
contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni; 
    f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza  l'accesso
a locali, terreni  o  veicoli  pertinenti,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 4, (( paragrafo 2, )) del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317; 
    g)  omettono  di  fornire  alle  autorita'  competenti   per   la
determinazione delle tariffe di rotta o  di  terminale  l'indicazione
dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che
sono compresi  nella  base  di  calcolo  delle  tariffe,  cosi'  come
individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/317; 
    h)  omettono  di  fornire  alle  autorita'  competenti   per   la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati  relativi
alle  altre  entrate  di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  3,   del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. 
  11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai  fornitori  di  ATS,  agli  operatori  aeroportuali
italiani,  ai  coordinatori  aeroportuali  e  agli  operatori   aerei
italiani che: 
    a)   omettono   di   trasmettere   alla    Commissione    europea
gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato  VI
del regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/317,  ovvero  omettono  di
adottare  le  misure  necessarie  per  garantirne  la  qualita',   la
convalida e la trasmissione tempestiva; 
    b) omettono di fornire alla Commissione europea  le  informazioni
da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di
convalida adottate in relazione a tali dati. 
  12.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  il  successivo
trasferimento (( all'E.N.A.C. ))  ai  fini  del  miglioramento  della
sicurezza del volo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  2021/116  della
          Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione
          del progetto comune  uno  a  sostegno  dell'attuazione  del
          piano generale di gestione del traffico aereo in Europa  di
          cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, che modifica il regolamento di  esecuzione
          (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il  regolamento
          di esecuzione (UE) n.  716/2014  della  Commissione  (testo
          rilevante ai fini del SEE),  e'  pubblicato  nella  GUUE  2
          febbraio 2021, n. L 36. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  2019/317  della
          Commissione,  dell'11  febbraio  2019,  che  stabilisce  un
          sistema di prestazioni e di tariffazione  nel  cielo  unico
          europeo e  abroga  i  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.
          390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella GUUE 25 febbraio 2019, n. L 56. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 4 luglio 2018,  recante  norme  comuni
          nel   settore   dell'aviazione   civile,   che   istituisce
          un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
          modifica  i  regolamenti  (CE)  n.   2111/2005,   (CE)   n.
          1008/2008,  (UE)  n.  996/2010,  (UE)  n.  376/2014  e   le
          direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE)  n.  552/2004  e
          (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          il  regolamento  (CEE)  n.  3922/91  del  Consiglio  (testo
          rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato  nella  GUUE  22
          agosto 2018, n. L 212. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  409/2013  della
          Commissione, del 3 maggio 2013, relativo  alla  definizione
          di   progetti   comuni,   all'assetto   di   governance   e
          all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del
          piano generale di gestione del  traffico  aereo  in  Europa
          (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
          4 maggio 2013, n. L 123. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  549/2004  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che  stabilisce
          i principi  generali  per  l'istituzione  del  cielo  unico
          europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del
          SEE) - Dichiarazione degli  Stati  membri  sulle  questioni
          militari connesse con il cielo unico europeo, e' pubblicato
          nella GUUE 31 marzo 2004, n. L 96. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  551/2004  del  Parlamento
          Europeo   e   del   Consiglio,   del   10    marzo    2004,
          sull'organizzazione e l'uso dello spazio  aereo  nel  cielo
          unico europeo («regolamento  sullo  spazio  aereo»)  (testo
          rilevante  ai  fini  del   SEE)   -   Dichiarazione   della
          Commissione, e' pubblicato nella GUUE 31 marzo 2004,  n.  L
          96. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  recante:  «Modifiche  al  sistema
          penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del  30
          novembre 1981, S.O. n. 59: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.». 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/373  della
          Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i  requisiti
          comuni per i fornitori di servizi di gestione del  traffico
          aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete
          di gestione del traffico aereo e per la loro  sorveglianza,
          che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i  regolamenti
          di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011  e  (UE)
          2016/1377 e che modifica il regolamento  (UE)  n.  677/2011
          (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
          8 marzo 2017, n. L 62.