Art. 7
Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai
regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di
infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si
applicano, inoltre, le definizioni di cui (( all'articolo 3 del ))
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ((,
del 4 luglio 2018 )), all'articolo 2 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 549/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) e
all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 551/2004 )) del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e'
l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle violazioni
e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((; in particolare, nella
determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente
articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della
medesima legge n. 689 del 1981 nonche' al numero di funzionalita' non
sviluppate )).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che
effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano
Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non
attuano la sottofunzionalita' di gestione degli arrivi e gestione
integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte
di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano
Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la
sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita'
ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata
degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro
il 31 dicembre 2027.
4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma
Fiumicino che non attuano la sottofunzionalita' estesa sul piano
operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non
attuano la funzionalita' sulle reti di sicurezza degli aeroporti
entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita' ATM
sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA)
transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di
connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il
31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli
aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro
il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano
operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione
AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori
funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello di
sistema:
a) sottofunzionalita' ATM sulle specifiche e infrastruttura
tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di
sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre
funzionalita' ATM;
b) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni
aeronautiche;
c) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni
meteorologiche;
d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra reti
cooperative;
e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni di volo
(profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi
pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il
31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non
attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione iniziale delle
informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo
285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
(( 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se
le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi
nell'erogazione dei servizi. ))
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro
a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
a) non applicano ((, ove prevista, )) la modulazione delle
tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o
presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi
ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare
proprie attivita' commerciali;
c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le
misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, (( dall'autorita' nazionale di vigilanza
)), ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi
prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza ((,
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317: ))
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la
fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi
prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del
capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque
anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo
delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e
dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti
contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di
prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto
ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del
dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto
previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla
ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e
presso i terminali, nonche' i dati sui proventi da attivita'
commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
e) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza i
documenti, i dati, (( le informazioni e i chiarimenti )) richiesti
per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;
f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza l'accesso
a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto
all'articolo 4, (( paragrafo 2, )) del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317;
g) omettono di fornire alle autorita' competenti per la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione
dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che
sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, cosi' come
individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317;
h) omettono di fornire alle autorita' competenti per la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi
alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali
italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei
italiani che:
a) omettono di trasmettere alla Commissione europea
gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di
adottare le misure necessarie per garantirne la qualita', la
convalida e la trasmissione tempestiva;
b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni
da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di
convalida adottate in relazione a tali dati.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo
trasferimento (( all'E.N.A.C. )) ai fini del miglioramento della
sicurezza del volo.
Riferimenti normativi
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 della
Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione
del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del
piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di
cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento
di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 2
febbraio 2021, n. L 36.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317 della
Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un
sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico
europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.
390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella GUUE 25 febbraio 2019, n. L 56.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n.
1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 22
agosto 2018, n. L 212.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della
Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione
di progetti comuni, all'assetto di governance e
all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del
piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
(testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
4 maggio 2013, n. L 123.
- Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce
i principi generali per l'istituzione del cielo unico
europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del
SEE) - Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni
militari connesse con il cielo unico europeo, e' pubblicato
nella GUUE 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo
unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (testo
rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della
Commissione, e' pubblicato nella GUUE 31 marzo 2004, n. L
96.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981, S.O. n. 59:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti
comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico
aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete
di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza,
che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti
di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011
(testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
8 marzo 2017, n. L 62.