Art. 7 Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui (( all'articolo 3 del )) regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 4 luglio 2018 )), all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) e all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 551/2004 )) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004. 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonche' al numero di funzionalita' non sviluppate )). 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC): a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non attuano la sottofunzionalita' di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024; b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita' ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027. 4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalita' estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalita' sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema: a) sottofunzionalita' ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalita' ATM; b) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche; c) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche; d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative; e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo). 8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. (( 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi. )) 10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che: a) non applicano ((, ove prevista, )) la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attivita' commerciali; c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, (( dall'autorita' nazionale di vigilanza )), ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni; d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza ((, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317: )) 1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo; 2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea; 3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione; 4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione; 5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; 6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonche' i dati sui proventi da attivita' commerciali e sui fondi pubblici ricevuti; e) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza i documenti, i dati, (( le informazioni e i chiarimenti )) richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni; f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, (( paragrafo 2, )) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; g) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, cosi' come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; h) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. 11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che: a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualita', la convalida e la trasmissione tempestiva; b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati. 12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento (( all'E.N.A.C. )) ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
Riferimenti normativi - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 2 febbraio 2021, n. L 36. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 25 febbraio 2019, n. L 56. - Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 22 agosto 2018, n. L 212. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 4 maggio 2013, n. L 123. - Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo, e' pubblicato nella GUUE 31 marzo 2004, n. L 96. - Il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 31 marzo 2004, n. L 96. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, S.O. n. 59: «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.». - Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 8 marzo 2017, n. L 62.