Art. 8 
 
Disposizioni urgenti (( in materia di sicurezza ))  per  le  gallerie
della  rete  stradale  transeuropea  -  Procedura   d'infrazione   n.
                              2019/2279 
 
  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10-bis: 
      1) al comma 3: 
        1.1)   all'alinea,   le   parole:   «definitivo   ai    sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di fattibilita' tecnico-economica  ai  sensi  dell'articolo  41  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite  dalla  seguente:
«deve»; 
        1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di  cui
all'allegato 4.»; 
      2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. Per le gallerie individuate  nell'allegato  4-quater,
la richiesta di messa in servizio di cui al  comma  5  e'  presentata
entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.
La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in
ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. 
        5-ter. La  trasmissione  incompleta  della  documentazione  a
corredo della richiesta di messa in servizio di  cui  ai  commi  5  e
5-bis, qualora non sanata entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
integrazione da  parte  della  Commissione,  comporta  l'applicazione
della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis,  diminuita  di
un terzo.»; 
      3) al comma 6: 
        3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai commi 5 e 5-bis»; 
        3.2) la parola:  «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centottanta»; 
      4) al comma 7, le parole: «al comma 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»; 
      5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata; 
      6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»; 
    b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio
di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino  all'adempimento
delle prescrizioni  eventualmente  impartite  dalla  Commissione,  il
Gestore (( adotta e mantiene )),  per  ciascuna  galleria  aperta  al
traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui  efficacia
e'  asseverata,  con  cadenza  semestrale,  dal  responsabile   della
sicurezza.»; 
    c) all'articolo 16: 
      1) al comma 1-bis: 
        1.1) le parole: «centomila euro  a  trecentomila  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «trecentomila  euro  a  cinquecentomila
euro»; 
        1.2) le parole: «comma 5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«commi 5 e 5-bis»; 
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  10-bis,
commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo  10-bis,
comma 8, lettera a),  dal  quale  deriva  uno  scostamento  temporale
superiore a sei mesi  non  giustificato  da  motivazioni  tecniche  e
oggettive condivise dalla Commissione,  il  Gestore  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquantamila
euro a centocinquantamila euro.»; 
      3) al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «diecimila  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»; 
      4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale  per
la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
e  all'aggiornamento   delle   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3.  Dalla  data  di
adozione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  le  sanzioni  sono
irrogate dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e
delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  sulla  base   delle
risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»; 
    d) all'Allegato 4, punto 3.4: 
      1)  la  parola:  «inoltra»  e'   sostituita   dalle   seguenti:
«trasmette gli elaborati progettuali e»; 
      2)  dopo  le  parole:  «di  sicurezza  alla  Commissione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  asseverata  da  parte  di  organismi  di
controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 relativamente alla  sussistenza  dei  requisiti  minimi
nonche' all'effettiva realizzazione  degli  interventi  di  sicurezza
necessari alla messa in servizio»; 
    e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 10-ter, 16
          e dell'Allegato 4, punto 3.4,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2006, n. 264 recante: «Attuazione  della  direttiva
          2004/54/CE in materia di sicurezza per  le  gallerie  della
          rete  stradale  transeuropea»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 235 del 9 ottobre  2006,  S.O.  n.  195,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Disciplina del processo di  adeguamento
          delle gallerie aperte al traffico ai  requisiti  minimi  di
          sicurezza  di  cui  all'articolo  3).  -  1.  Al  fine   di
          assicurare  un  tempestivo  ed   efficiente   processo   di
          adeguamento  ai  requisiti  minimi  di  sicurezza  di   cui
          all'articolo 3 delle gallerie aperte al  traffico,  per  le
          quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non e' stata richiesta la messa  in  servizio
          secondo la procedura prevista dall'allegato 4,  i  Gestori,
          entro  il  31  dicembre  2021,  trasmettono,  per  ciascuna
          galleria, il progetto  della  sicurezza  alla  Commissione,
          corredato del relativo  cronoprogramma  di  esecuzione  dei
          lavori. 
                2. Per le gallerie stradali  oggetto  dell'estensione
          della  rete  transeuropea  dei  trasporti   (TEN-T),   come
          definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,  i  Gestori
          trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria,  entro
          il 30 giugno 2023, il progetto della  sicurezza,  corredato
          del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 
                3. Il livello di definizione tecnica degli interventi
          strutturali e impiantistici  previsti  dal  progetto  della
          sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere  almeno  quello
          di un progetto di fattibilita' tecnico-economica  ai  sensi
          dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  e  comunque
          deve: 
                  a)   individuare   gli   aspetti   qualitativi    e
          quantitativi  degli  interventi   previsti,   gli   aspetti
          geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere  e
          impianti; 
                  b) consentire la valutazione  dell'idoneita'  delle
          specifiche scelte progettuali  adottate,  in  relazione  ai
          requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2; 
                  b-bis) contenere gli elaborati e la  documentazione
          di cui all'allegato 4. 
                4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte
          del Gestore del progetto della  sicurezza,  la  Commissione
          procede alla sua valutazione e all'eventuale  approvazione,
          anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni. 
                5.  In  relazione   al   progetto   della   sicurezza
          approvato, il Gestore, eseguiti i  lavori  di  adeguamento,
          trasmette la richiesta di messa  in  servizio,  secondo  la
          procedura prevista dall'allegato 4, entro  il  31  dicembre
          2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma  2,  entro
          il 30 giugno 2027. 
                5-bis.  Per  le  gallerie  individuate  nell'allegato
          4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma
          5 e' presentata  entro  i  termini  indicati  per  ciascuna
          galleria nel medesimo allegato. La richiesta  di  messa  in
          servizio di cui al primo periodo  non  puo'  in  ogni  caso
          essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. 
                5-ter.    La    trasmissione     incompleta     della
          documentazione  a  corredo  della  richiesta  di  messa  in
          servizio di cui ai commi 5  e  5-bis,  qualora  non  sanata
          entro trenta giorni  dalla  richiesta  di  integrazione  da
          parte  della  Commissione,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis,  diminuita
          di un terzo. 
                6. In relazione alla richiesta di messa  in  servizio
          di cui ai commi 5 e 5-bis, la Commissione, previa visita di
          sopralluogo alla galleria, entro centottanta  giorni  dalla
          presentazione da parte del Gestore, autorizza la  messa  in
          servizio  della  galleria   impartendo,   ove   necessario,
          specifici  prescrizioni  e  adempimenti,   anche   mediante
          eventuali limitazioni all'esercizio. 
                7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione e fino alla  richiesta  di  messa  in
          servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, i Gestori,  allo  scopo
          di  consentire  alla  Commissione  e  al  Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  il  controllo
          delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
          cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di
          sicurezza temporanee minime  di  cui  all'articolo  10-ter,
          trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il
          31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. 
                8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: 
                  a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative
          al processo di adeguamento delle gallerie  alle  misure  di
          sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento
          effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel
          progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente
          articolo; 
                  b) le risultanze del monitoraggio funzionale  delle
          gallerie svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,
          anche alla luce dell'adozione  delle  misure  di  sicurezza
          temporanee minime di cui all'articolo 10-ter 
                  c) (abrogata) 
                  d)  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal   legale
          rappresentante del Gestore ai sensi del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  dal
          Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato  di
          cui al punto 2.3 dell'allegato 4,  relativa  alla  corretta
          adozione e alla  perdurante  idoneita',  sotto  il  profilo
          della  sicurezza,  delle  misure  di  sicurezza  temporanee
          minime di cui all'articolo 10-ter. 
                9. In caso di ritardi  nel  processo  di  adeguamento
          delle gallerie ai  requisiti  di  cui  all'articolo  3,  la
          Commissione  puo'  proporre  alle   prefetture   -   uffici
          territoriali  del  Governo  competenti   di   adottare   le
          necessarie azioni e misure correttive. In caso  di  mancata
          presentazione della richiesta di messa in servizio  di  cui
          ai commi 5 e 5-bis, le prefetture - uffici territoriali del
          Governo possono disporre  sospensioni  dell'esercizio,  con
          indicazione di eventuali percorsi alternativi, o  ulteriori
          limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle  eventualmente
          disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 
                10. Le informazioni concernenti, in  particolare,  il
          cronoprogramma delle opere  ed  in  generale  l'avanzamento
          fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte
          dal sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229.». 
                «Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo  di
          adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai  requisiti
          minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). -  1.  Fino  al
          rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di  cui
          all'articolo   10-bis,   comma   6,   e    comunque    fino
          all'adempimento delle prescrizioni eventualmente  impartite
          dalla  Commissione,  il  Gestore  adotta  e  mantiene,  per
          ciascuna  galleria  aperta  al  traffico,  le   misure   di
          sicurezza  temporanee   minime,   la   cui   efficacia   e'
          asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile  della
          sicurezza. 
                2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
          10, la  Commissione  puo'  disporre  ulteriori  limitazioni
          dell'esercizio nei casi di: 
                  a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee
          minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli
          articoli 11 e 12; 
                  b) omessa trasmissione  o  trasmissione  incompleta
          delle dichiarazioni relative all'adozione delle  misure  di
          sicurezza  temporanee  minime  ovvero  delle  dichiarazioni
          relative ai rapporti  semestrali  di  monitoraggio  di  cui
          all'articolo 10-bis, comma 8.». 
                «Art. 16 (Sanzioni). - 1. E' soggetto al pagamento di
          una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquantamila
          euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale: 
                  a)  non  adotti  le  misure  di  sicurezza  di  cui
          all'articolo 3, commi 1 e 2; 
                  b)  ometta  di  nominare  il   responsabile   della
          sicurezza ed il suo sostituto. 
                1-bis. E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   trecentomila   euro    a
          cinquecentomila euro il Gestore  che  ometta  di  adempiere
          agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 5 e  5-bis,
          entro i termini ivi previsti. 
                1-ter. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di  mancato  rispetto  dei
          termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai  Gestori
          ai sensi dell'articolo 10-bis, comma  8,  lettera  a),  dal
          quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi
          non  giustificato  da  motivazioni  tecniche  e   oggettive
          condivise dalla Commissione,  il  Gestore  e'  soggetto  al
          pagamento di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          cinquantamila euro a centocinquantamila euro. 
                2.  E'  soggetto  al  pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila
          euro il Gestore il quale: 
                  a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto  di
          cui all'articolo 5, comma 3; 
                  b) ometta di trasmettere la  relazione  tecnica  di
          cui all'articolo 5, comma 4; 
                  c)  ometta  di  curare  gli  adempimenti   di   cui
          all'articolo 10, commi 1, 3 e 5. 
                3.  E'  soggetto  al  pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    cinquemila    euro    a
          venticinquemila euro il  responsabile  della  sicurezza  il
          quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui
          all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla  stessa
          sanzione e' soggetto il sostituto  del  responsabile  della
          sicurezza  il  quale,  nei  casi  di  indisponibilita'  del
          responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i  compiti
          di quest'ultimo. 
                4.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal  Direttore  del
          Provveditorato regionale ed  interregionale  per  le  opere
          pubbliche competente per territorio. 
                5. Al procedimento  sanzionatorio  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definite le modalita'  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3. 
                5-ter.  Con  decreto   del   direttore   dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  si  provvede  all'individuazione  e
          all'aggiornamento delle modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3.  Dalla
          data di adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  le
          sanzioni  sono  irrogate  dall'Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali  e
          autostradali  sulla  base  delle   risultanze   istruttorie
          fornite dalla Commissione.». 
                «Allegato  4  (previsto   dall'art.   4,   comma   6)
          APPROVAZIONE DEL  PROGETTO,  DOCUMENTAZIONE  DI  SICUREZZA,
          MESSA  IN  ESERCIZIO  DI   UNA   GALLERIA,   MODIFICHE   ED
          ESERCITAZIONI PERIODICHE 
                Omissis 
                3.4 Il Gestore della galleria trasmette gli elaborati
          progettuali  e  la   documentazione   di   sicurezza   alla
          Commissione, asseverata da parte di organismi di  controllo
          terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
          ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei  requisiti
          minimi nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi
          di sicurezza necessari alla messa in servizio, corredandola
          del parere del Responsabile della sicurezza. La Commissione
          decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico
          o  imporre  restrizioni  all'apertura,  e  lo  notifica  al
          Gestore della galleria. Una  copia  della  decisione  viene
          inviata ai servizi di pronto intervento. 
                Omissis.».