Art. 9 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  in  materia
  di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.
  2023/2022 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Il datore di lavoro che,  in  violazione  del  comma  3,
mette a disposizione del lavoratore straniero un  alloggio  privo  di
idoneita' alloggiativa o a un canone (( eccessivo  rispetto  ))  alla
qualita'  dell'alloggio  e  alla   retribuzione,   ovvero   trattiene
l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del  lavoratore,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  350  a  5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre  eccessivo
quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante:  «Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del
          18 agosto 1998, S.O. n. 139, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 24 (Lavoro stagionale) (Legge 6 marzo 1998,  n.
          40, art. 22). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendono
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere    stagionale    nei    settori    agricolo     e
          turistico/alberghiero con uno straniero, devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano,
          ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
          eccezione dei commi 11 e 11-bis. 
                2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di  lavoro.  Si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis. 
                3.   Ai   fini   della   presentazione   di    idonea
          documentazione  relativa  alle  modalita'  di  sistemazione
          alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),
          se il datore di lavoro  fornisce  l'alloggio,  esibisce  al
          momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un
          titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel
          quale sono specificate le condizioni a  cui  l'alloggio  e'
          fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti. L'eventuale canone di  locazione  non
          puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'  dell'alloggio
          e alla retribuzione del lavoratore  straniero  e,  in  ogni
          caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
          medesimo canone non puo' essere  decurtato  automaticamente
          dalla retribuzione del lavoratore. 
                4.  Il  nulla  osta  al   lavoro   stagionale   viene
          rilasciato secondo  le  modalita'  previste  agli  articoli
          30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel  rispetto
          del  diritto  di  precedenza  in  favore   dei   lavoratori
          stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. 
                5. Il nulla osta al lavoro stagionale a  piu'  datori
          di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
                6. Qualora lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                  a)  la  richiesta  riguarda  uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                  b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
                7. Il nulla osta al lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
                8. Fermo restando il limite di nove mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,
          il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro  nello
          Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto  da
          parte dell'autorita' consolare. Al termine del  periodo  di
          cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
                9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a  lavorare
          in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e sia rientrato nello Stato di  provenienza  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
                10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4. 
                11. Il datore di lavoro dello straniero che si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del nulla  osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  nel
          territorio  nazionale,  il  lavoratore  straniero  si  reca
          presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
          contratto di soggiorno per lavoro secondo  le  disposizioni
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
          le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
          da un datore di lavoro  anche  diverso  da  quello  che  ha
          ottenuto il nullaosta triennale al  lavoro  stagionale.  Il
          rilascio dei nulla  osta  pluriennali  avviene  nei  limiti
          delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 
                12. Fuori dei casi  di  cui  all'articolo  22,  commi
          5-bis e 5-ter, il nulla  osta  al  lavoro  stagionale  puo'
          essere rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  rilasciato,
          puo' essere revocato quando: 
                  a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni
          a causa di lavoro irregolare; 
                  b)  l'impresa  del  datore  di  lavoro   e'   stata
          liquidata per insolvenza o non e' svolta  alcuna  attivita'
          economica; 
                  c) il datore di lavoro non ha rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                  d) nei dodici  mesi  immediatamente  precedenti  la
          data della richiesta  di  assunzione  dello  straniero,  il
          datore di lavoro ha effettuato  licenziamenti  al  fine  di
          creare un posto vacante che  lo  stesso  datore  di  lavoro
          cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. 
                13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
          permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato quando: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o  non
          soddisfa piu' le condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo; 
                  c) nei casi di cui al comma 12. 
                14. Nei casi di  revoca  del  nulla  osta  al  lavoro
          stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso  di
          soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
          c), il datore di lavoro e' tenuto a versare  al  lavoratore
          un'indennita' per la  cui  determinazione  si  tiene  conto
          delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
          nazionale e non corrisposte. 
                15.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa   alle   sue
          dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o  piu'
          stranieri  privi  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o
          annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22,  commi  12,
          12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di  cui  ai
          commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
                15-bis. Il datore di lavoro che,  in  violazione  del
          comma 3, mette a disposizione del lavoratore  straniero  un
          alloggio privo di idoneita'  alloggiativa  o  a  un  canone
          eccessivo  rispetto  alla  qualita'  dell'alloggio  e  alla
          retribuzione,  ovvero  trattiene   l'importo   del   canone
          direttamente dalla retribuzione del lavoratore,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da  350  a  5.500
          euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e'  sempre
          eccessivo  quando  e'   superiore   ad   un   terzo   della
          retribuzione. 
                16. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri: 
                  a) che  al  momento  della  domanda  risiedono  nel
          territorio di uno Stato membro; 
                  b) che svolgono  attivita'  per  conto  di  imprese
          stabilite  in  un  altro  Stato  membro  nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi
          compresi  i  cittadini  di  Paesi   terzi   distaccati   da
          un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
                  c) che sono familiari di cittadini dell'Unione  che
          hanno esercitato il loro diritto alla  libera  circolazione
          nell'Unione, conformemente alla  direttiva  2004/38/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  d) che  godono,  insieme  ai  loro  familiari  e  a
          prescindere  dalla  cittadinanza,  di  diritti  di   libera
          circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
          a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati  membri  o  tra
          l'Unione e Paesi terzi. 
                17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi  del
          presente articolo reca un  riferimento  che  ne  indica  il
          rilascio per motivi di lavoro stagionale.».