Art. 4 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  ripartiti  in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12  settembre
2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la  ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle  DOP
e  delle  IGP  incaricati  dal  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pesca  di
Verona» appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»,  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
all'art. 4, lettera b), del  decreto  12  aprile  2000,  n.  61413  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a  sostenere  i
costi  di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di   mancata
appartenenza al consorzio di tutela.