Art. 5
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali
12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Pesca di Verona» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 12 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri