Art. 5 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato  e  revocato  nel  caso  di
perdita  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  e,   in
particolare, dall'art. 53 della  legge  24  aprile  1998,  n.  128  e
successive modificazioni ed integrazioni e dai  decreti  ministeriali
12 aprile 2000, n.  61413  e  61414  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Pesca di Verona» ai sensi  dell'art.  25  del  regolamento  (UE)  n.
2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 12 novembre 2024 
 
                                               Il dirigente: Gasparri