Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del  regolamento  UE  n.
34/2019.  Le  stesse  modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano  in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che  ne
sia verificata la rispondenza da parte del  competente  organismo  di
controllo. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Reggiano»  di  cui
all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 novembre 2024 
 
                                               Il dirigente: Gasparri