Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione  UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a  disposizione  ai
sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.
Le stesse modifiche entrano  in  vigore  nel  territorio  dell'Unione
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro tre  mesi  dalla
data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui all'art.  1,  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano  in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che  ne
sia verificata la rispondenza da parte del  competente  organismo  di
controllo. Fa eccezione la modifica di cui all'art. 5, comma  5,  del
disciplinare di produzione relativa alla  resa  massima  dell'uva  in
vino  finito,  che  sara'  applicabile  dalla  campagna   vendemmiale
2025/2026. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata dei vini «Modena /di Modena»  di
cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del  Ministero  -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 novembre 2024 
 
                                               Il dirigente: Gasparri