Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai
sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.
Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla
data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1, sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo. Fa eccezione la modifica di cui all'art. 5, comma 5, del
disciplinare di produzione relativa alla resa massima dell'uva in
vino finito, che sara' applicabile dalla campagna vendemmiale
2025/2026.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Modena /di Modena» di
cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri