IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 dicembre 2023 recante l'approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  l'anno  finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022 con il quale sono state delegate  alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e,  in  particolare,
l'art.  1,  lettera  m),  concernente  l'iniziativa   governativa   e
legislativa in materia  di  minoranze  linguistiche  e  territori  di
confine; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e,  in  particolare,
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge  15  dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 e, in particolare, l'art. 8,  comma
1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri sono definiti, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della  suddetta
legge; 
  Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra  menzionato  art.  8  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  2  maggio  2001,  n.  345,
concernenti  le  modalita'  di  trasmissione  alla   Presidenza   del
Consiglio dei  ministri  dei  progetti  e  degli  interventi  che  si
intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge
15 dicembre 1999, n. 482, quantificandone il fabbisogno, al  fine  di
ottenere il relativo finanziamento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2023, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio  2023  con  il  n.
1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2023, concernente i criteri per
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge  15
dicembre  1999,  n.  482,  relativo  al  triennio  2023-2025  e,   in
particolare, gli articoli 2 e 5; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2002,  n.  223,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia  di
tutela della lingua e  della  cultura  delle  minoranze  linguistiche
storiche nella  Regione»  che,  all'art.  1,  comma  4,  prevede  una
speciale  assegnazione  finanziaria  annua  per   l'esercizio   delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  a
valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione  Sardegna  per  il
trasferimento delle funzioni in materia  di  tutela  della  lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  Regione»
che  all'art.  5  prevede  una  specifica  assegnazione   finanziaria
annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal  bilancio  dello
Stato,  per  l'esercizio  delle  funzioni   amministrative   connesse
all'attuazione delle disposizioni contenute negli  articoli  9  e  15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,
n. 345, con i quali lo  Stato  e  le  regioni  si  sono  impegnati  a
collaborare in fase  di  istruttoria,  a  definire  le  modalita'  di
erogazione dei fondi e della successiva fase di  rendicontazione  dei
progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3  del
citato art. 8; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli affari  regionali  e
le autonomie 16 febbraio 2024 con il  quale  alla  dott.ssa  Nicolina
Signoretta, coordinatore del «Servizio per le autonomie locali  e  le
minoranze linguistiche», e' stata conferita la delega per la gestione
amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse,  tra  l'altro,
dei capitoli 484 «Spese connesse  agli  interventi  di  tutela  delle
minoranze linguistiche storiche» e 486 «Fondo nazionale per la tutela
delle minoranze linguistiche»; 
  Visto  l'avviso   pubblico   per   l'anno   2024   destinato   alle
amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio,  alle  aziende
sanitarie locali e alle regioni per  il  finanziamento  dei  progetti
finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate
dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme  in  materia  di
tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sul  sito  del
Governo in data 27 marzo 2024 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 6 aprile 2024 - Serie generale - n.
81; 
  Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, entro la data del 30 aprile 2024, i programmi  dettagliati
degli interventi previsti dagli  articoli  9  e  15  della  legge  15
dicembre 1999, n. 482; 
  Viste, altresi', le note delle  regioni  con  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2024,
i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli
presentati dalle regioni stesse; 
  Accertato  che   gli   enti   richiedenti   sono   compresi   nelle
delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della  citata
legge 15 dicembre 1999, n. 482, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345; 
  Vista la nota  prot.  DAR-0013878-P-28/08/2024  con  la  quale,  in
ordine agli adempimenti di competenza  del  Dipartimento  di  cui  al
punto  8  dell'avviso  pubblico  2024,   e'   stata   trasmessa   dal
responsabile del procedimento (nominato con decreto dirigenziale  del
27 marzo 2024), una relazione descrittiva  recante  gli  esiti  delle
attivita'  condotte,  unitamente   ad   una   tabella   riepilogativa
dell'istruttoria   amministrativo-contabile   e   ad   una    tabella
riepilogativa della situazione finanziaria che espone,  tra  l'altro,
l'importo complessivo ammissibile al finanziamento  in  favore  degli
enti territoriali rispetto alle risorse disponibili  per  l'esercizio
finanziario in corso; 
  Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura  quanto
disposto dal citato art. 5 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 marzo 2023; 
  Sentito il Comitato tecnico  consultivo  per  l'applicazione  della
legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche,  come  da
verbale n. 48 del 23 settembre 2024; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 marzo  2023,  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 ottobre 2024, rep. atti 116/CU; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno  finanziario  2024,  C.d.R.  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
2.032.312,00 e al capitolo di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 873.511,00, per un totale di euro 2.905.823,00; 
  Tenuto conto che dal  predetto  stanziamento  complessivo  di  euro
2.905.823,00 una quota del 3%, pari ad euro 87.174,69,  e'  destinata
alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare  al
finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere
di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni  ammonta
ad euro 2.818.648,31; 
  Tenuto conto altresi', che a fronte dell'anzidetto importo di  euro
2.818.648,31,   in   virtu'   delle   rispettive   norme   statutarie
sopracitate, e' prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 571.203,85 e  alla  Regione
autonoma della Sardegna della somma di euro 722.306,82 per un importo
complessivo di euro 1.293.510,67; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  somma  residua   disponibile   da
destinare agli enti  locali  e  territoriali  risulta  pari  ad  euro
1.525.137,64; 
  Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione di  n.  4
progetti  pervenuti  dalle  amministrazioni  statali  e  segnatamente
dall'Universita' degli studi di Udine C.I.R.F., dalla Prefettura  UTG
di Trieste, dall'Archivio di Stato di Gorizia e  dall'Ufficio  locale
di esecuzione penale esterna di Nuoro, a  fronte  dell'accantonamento
del 3% sopra indicato,  pari  ad  euro  87.174,69,  gli  stessi  sono
risultati finanziabili per un importo complessivo di euro  77.179,00,
con un residuo disponibile di euro 9.995,69; 
  Considerato che, a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti  presentati  dagli   enti   territoriali,   sono   risultati
ammissibili progetti per un importo di  euro  2.201.557,25  a  fronte
della sopra descritta somma disponibile agli stessi destinata, pari a
euro 1.525.137,64 e che tale  somma  non  copre  tutte  le  richieste
risultate ammissibili al finanziamento; 
  Ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere  all'utilizzo  della
suddetta  somma  residua  di  euro  9.995,69,  ridistribuendola   per
ciascuna delle lingue ammesse a tutela di cui all'allegato 2, Tabella
«F», dell'avviso pubblico 2024; 
  Considerato che  a  seguito  della  suddetta  operazione  le  somme
disponibili da assegnare risultano rideterminate come da  tabella  in
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
  Preso atto che  i  progetti  ritenuti  ammissibili  per  le  lingue
albanese, francese,  francoprovenzale,  friulana,  greca  e  occitana
superano i limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un  totale
complessivo di euro 778.511,90; 
  Ravvisata  altresi'  l'opportunita'  di   utilizzare   le   risorse
destinate alle altre  lingue  ammesse  a  tutela  e  segnatamente  la
croata, la germanica e la ladina, risultate eccedenti  rispetto  alle
richieste pervenute, per l'importo di euro 106.848,38; 
  Tenuto conto che dalla citata somma di euro 778.511,90, detratta la
somma  sopra  indicata  di  euro  106.848,38  permane   una   residua
differenza negativa di euro 671.663,52; 
  Ritenuto pertanto di eliminare l'anzidetta differenza attraverso la
riduzione proporzionale dell'importo  in  eccedenza,  per  le  lingue
albanese, francese, francoprovenzale,  friulana,  greca  e  occitana,
rispetto a quanto previsto per le medesime lingue, cosi' determinata: 
    euro 383.015,40 per la lingua albanese; 
    euro 2.788,88 per la lingua francese; 
    euro 82.774,12 per la lingua francoprovenzale; 
    euro 9.416,98 per la lingua friulana; 
    euro 102.193,14 per la lingua greca; 
    euro 91.475,00 per la lingua occitana; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29   recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  b),  di  modifica
dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con  l'inserimento
del comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  relativi
all'anno 2024, pari ad euro 2.905.823,00 sono ripartiti come indicato
negli articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto.