IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
13 dicembre 2023 recante l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022 con il quale sono state delegate alcune funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e, in particolare,
l'art. 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e
legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di
confine;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare,
gli articoli 9 e 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche
storiche», come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 e, in particolare, l'art. 8, comma
1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della suddetta
legge;
Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345,
concernenti le modalita' di trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri dei progetti e degli interventi che si
intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge
15 dicembre 1999, n. 482, quantificandone il fabbisogno, al fine di
ottenere il relativo finanziamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2023, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2023 con il n.
1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2023, concernente i criteri per
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2023-2025 e, in
particolare, gli articoli 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di
tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche
storiche nella Regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una
speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle
funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, a
valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il
trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e
della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione»
che all'art. 5 prevede una specifica assegnazione finanziaria
annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello
Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse
all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n. 345, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a
collaborare in fase di istruttoria, a definire le modalita' di
erogazione dei fondi e della successiva fase di rendicontazione dei
progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del
citato art. 8;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie 16 febbraio 2024 con il quale alla dott.ssa Nicolina
Signoretta, coordinatore del «Servizio per le autonomie locali e le
minoranze linguistiche», e' stata conferita la delega per la gestione
amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse, tra l'altro,
dei capitoli 484 «Spese connesse agli interventi di tutela delle
minoranze linguistiche storiche» e 486 «Fondo nazionale per la tutela
delle minoranze linguistiche»;
Visto l'avviso pubblico per l'anno 2024 destinato alle
amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende
sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti
finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate
dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sul sito del
Governo in data 27 marzo 2024 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 6 aprile 2024 - Serie generale - n.
81;
Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, entro la data del 30 aprile 2024, i programmi dettagliati
degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15
dicembre 1999, n. 482;
Viste, altresi', le note delle regioni con le quali, ai sensi
dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
345 del 2001, sono stati trasmessi, entro la data del 30 giugno 2024,
i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli
presentati dalle regioni stesse;
Accertato che gli enti richiedenti sono compresi nelle
delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata
legge 15 dicembre 1999, n. 482, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345;
Vista la nota prot. DAR-0013878-P-28/08/2024 con la quale, in
ordine agli adempimenti di competenza del Dipartimento di cui al
punto 8 dell'avviso pubblico 2024, e' stata trasmessa dal
responsabile del procedimento (nominato con decreto dirigenziale del
27 marzo 2024), una relazione descrittiva recante gli esiti delle
attivita' condotte, unitamente ad una tabella riepilogativa
dell'istruttoria amministrativo-contabile e ad una tabella
riepilogativa della situazione finanziaria che espone, tra l'altro,
l'importo complessivo ammissibile al finanziamento in favore degli
enti territoriali rispetto alle risorse disponibili per l'esercizio
finanziario in corso;
Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura quanto
disposto dal citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 marzo 2023;
Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della
legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come da
verbale n. 48 del 23 settembre 2024;
Acquisito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 3 ottobre 2024, rep. atti 116/CU;
Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024, C.d.R. 7, al
capitolo di spesa 484 e' stata attribuita una dotazione di euro
2.032.312,00 e al capitolo di spesa 486 e' stata attribuita una
dotazione di euro 873.511,00, per un totale di euro 2.905.823,00;
Tenuto conto che dal predetto stanziamento complessivo di euro
2.905.823,00 una quota del 3%, pari ad euro 87.174,69, e' destinata
alle amministrazioni statali e che l'importo residuo da destinare al
finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere
di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni ammonta
ad euro 2.818.648,31;
Tenuto conto altresi', che a fronte dell'anzidetto importo di euro
2.818.648,31, in virtu' delle rispettive norme statutarie
sopracitate, e' prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 571.203,85 e alla Regione
autonoma della Sardegna della somma di euro 722.306,82 per un importo
complessivo di euro 1.293.510,67;
Considerato, pertanto, che la somma residua disponibile da
destinare agli enti locali e territoriali risulta pari ad euro
1.525.137,64;
Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione di n. 4
progetti pervenuti dalle amministrazioni statali e segnatamente
dall'Universita' degli studi di Udine C.I.R.F., dalla Prefettura UTG
di Trieste, dall'Archivio di Stato di Gorizia e dall'Ufficio locale
di esecuzione penale esterna di Nuoro, a fronte dell'accantonamento
del 3% sopra indicato, pari ad euro 87.174,69, gli stessi sono
risultati finanziabili per un importo complessivo di euro 77.179,00,
con un residuo disponibile di euro 9.995,69;
Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei
progetti presentati dagli enti territoriali, sono risultati
ammissibili progetti per un importo di euro 2.201.557,25 a fronte
della sopra descritta somma disponibile agli stessi destinata, pari a
euro 1.525.137,64 e che tale somma non copre tutte le richieste
risultate ammissibili al finanziamento;
Ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere all'utilizzo della
suddetta somma residua di euro 9.995,69, ridistribuendola per
ciascuna delle lingue ammesse a tutela di cui all'allegato 2, Tabella
«F», dell'avviso pubblico 2024;
Considerato che a seguito della suddetta operazione le somme
disponibili da assegnare risultano rideterminate come da tabella in
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
Preso atto che i progetti ritenuti ammissibili per le lingue
albanese, francese, francoprovenzale, friulana, greca e occitana
superano i limiti esposti nella tabella sopraindicata, per un totale
complessivo di euro 778.511,90;
Ravvisata altresi' l'opportunita' di utilizzare le risorse
destinate alle altre lingue ammesse a tutela e segnatamente la
croata, la germanica e la ladina, risultate eccedenti rispetto alle
richieste pervenute, per l'importo di euro 106.848,38;
Tenuto conto che dalla citata somma di euro 778.511,90, detratta la
somma sopra indicata di euro 106.848,38 permane una residua
differenza negativa di euro 671.663,52;
Ritenuto pertanto di eliminare l'anzidetta differenza attraverso la
riduzione proporzionale dell'importo in eccedenza, per le lingue
albanese, francese, francoprovenzale, friulana, greca e occitana,
rispetto a quanto previsto per le medesime lingue, cosi' determinata:
euro 383.015,40 per la lingua albanese;
euro 2.788,88 per la lingua francese;
euro 82.774,12 per la lingua francoprovenzale;
euro 9.416,98 per la lingua friulana;
euro 102.193,14 per la lingua greca;
euro 91.475,00 per la lingua occitana;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), di modifica
dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento
del comma 2-bis;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi
all'anno 2024, pari ad euro 2.905.823,00 sono ripartiti come indicato
negli articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto.