Art. 5
1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma
3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345, e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle
procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli
d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 ottobre 2024
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2822