Art. 2
Durata della garanzia
1. La garanzia di cui all'art. 1 deve essere prestata per un
periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna
della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in
ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la garanzia non deve
essere rinnovata.