Art. 2 
 
                        Durata della garanzia 
 
  1. La garanzia di cui  all'art.  1  deve  essere  prestata  per  un
periodo minimo di trentasei mesi a partire  dalla  data  di  consegna
della  garanzia  stessa  alla  Direzione  provinciale  competente  in
ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 
  2. Decorso il termine di cui al  comma  1,  la  garanzia  non  deve
essere rinnovata.