Art. 3
Regime transitorio
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data di
pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'art. 5 risultano gia' inclusi nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,
adempiono, entro sessanta giorni, decorrenti dalla medesima data,
agli obblighi di cui al presente decreto, a pena di esclusione dalla
citata banca dati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia e' prestata per un
periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna
della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in
ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
3. Nel caso in cui e' constatata la mancata prestazione della
garanzia di cui all'art. 1, l'Agenzia delle entrate comunica al
rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della
procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie
(VIES). Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle
entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla
citata banca dati.