Art. 3 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  1,  comma  1,  che,  alla  data  di
pubblicazione del  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'art. 5 risultano gia' inclusi nella banca dati dei
soggetti  passivi   che   effettuano   operazioni   intracomunitarie,
adempiono, entro sessanta giorni,  decorrenti  dalla  medesima  data,
agli obblighi di cui al presente decreto, a pena di esclusione  dalla
citata banca dati. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  la  garanzia  e'  prestata  per  un
periodo minimo di trentasei mesi a partire  dalla  data  di  consegna
della  garanzia  stessa  alla  Direzione  provinciale  competente  in
ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 
  3. Nel caso in cui  e'  constatata  la  mancata  prestazione  della
garanzia di cui all'art.  1,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al
rappresentante fiscale del soggetto  non  residente,  a  mezzo  posta
elettronica certificata  (PEC)  o  raccomandata  A/R,  l'avvio  della
procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla  banca  dati
dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie
(VIES).  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione da parte del rappresentante  fiscale,  l'Agenzia  delle
entrate procede all'esclusione  d'ufficio  della  partita  IVA  dalla
citata banca dati.