Art. 3 
 
Criteri e casi di esenzione  e  di  rimborso  del  compenso  previsto
                    dall'articolo 71-septies LDA 
 
  1. Il compenso previsto dall'articolo 71-septies LDA non e'  dovuto
quando gli apparecchi, i dispositivi e i  supporti  di  registrazione
sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla  realizzazione  di
copie per uso privato. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  sussiste  lo  scopo  manifestamente
estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando: 
    a) le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, del  dispositivo
e del supporto di registrazione non  consentono  la  possibilita'  di
realizzare copie per uso privato; 
    b) le finalita' di utilizzo dell'apparecchio, del  dispositivo  e
del supporto di registrazione, sono estranee  alla  realizzazione  di
copie per uso privato. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), lo  scopo  manifestamente
estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste  quando
per  l'apparecchio,  per  il  dispositivo  e  per  il   supporto   di
registrazione: 
    a) e' inibita e tecnicamente  non  riattivabile  la  funzione  di
registrazione di fonogrammi o di videogrammi; 
    b) la memoria e' occupata  da  contenuti  resi  tecnicamente  non
removibili. 
  4. Quando la memoria non e' interamente occupata da contenuti  resi
non removibili, il  compenso  e'  dovuto  per  la  parte  di  memoria
disponibile e idonea alla realizzazione di copia per uso privato. 
  5. Ai fini di cui  al  comma  2,  lettera  b),  sussiste  lo  scopo
manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per  uso  privato
quando gli apparecchi, i dispositivi e i  supporti  di  registrazione
sono: 
    a) esportati verso altri Paesi; 
    b) utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionale di diagnostica strumentale in campo medico; 
    c) utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi; 
    d) utilizzati, anche da persone fisiche,  esclusivamente  per  lo
svolgimento di attivita' professionale o d'impresa, a condizione  che
detti prodotti non siano oggetto di rivendita; 
    e) utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.