Art. 4
Dichiarazione di esenzione
1. I soggetti indicati dall'articolo 71-septies, comma 3, LDA che
cedono apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per scopi
manifestamente estranei alla copia privata, presentano alla SIAE,
secondo le modalita' e i termini indicati nell'allegato 1 al presente
decreto:
a) la dichiarazione di esenzione con l'elencazione analitica
delle cessioni alle quali e' stata applicata, anche attraverso
l'indicazione, se presente, dei numeri di serie univoci sugli
apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione oggetto di
cessione;
b) la documentazione indicata nell'articolo 2 del medesimo
allegato 1.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione di cui
al comma 1, ovvero l'assenza o la non completa allegazione della
documentazione di cui al comma 1, lettera b), determinano
l'applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il
diritto di richiedere il rimborso in conformita' all'articolo 5.