Art. 4 
 
                     Dichiarazione di esenzione 
 
  1. I soggetti indicati dall'articolo 71-septies, comma 3,  LDA  che
cedono apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per  scopi
manifestamente estranei alla copia  privata,  presentano  alla  SIAE,
secondo le modalita' e i termini indicati nell'allegato 1 al presente
decreto: 
    a) la dichiarazione  di  esenzione  con  l'elencazione  analitica
delle cessioni  alle  quali  e'  stata  applicata,  anche  attraverso
l'indicazione,  se  presente,  dei  numeri  di  serie  univoci  sugli
apparecchi,  dispositivi  e  supporti  di  registrazione  oggetto  di
cessione; 
    b)  la  documentazione  indicata  nell'articolo  2  del  medesimo
allegato 1. 
  2. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione di cui
al comma 1, ovvero l'assenza o  la  non  completa  allegazione  della
documentazione  di  cui  al  comma   1,   lettera   b),   determinano
l'applicazione del compenso per la  copia  privata.  Resta  salvo  il
diritto di richiedere il rimborso in conformita' all'articolo 5.