Art. 5 
 
                 Presupposti e richieste di rimborso 
 
  1. Quando i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3,  LDA,
hanno versato il compenso a SIAE, in presenza dei presupposti di  cui
all'art. 3, commi 3 e 5, puo' essere presentata richiesta di rimborso
del compenso versato. 
  2. Nel  caso  indicato  al  comma  1,  se  il  richiedente  non  e'
l'utilizzatore finale dell'apparecchio, dispositivo  o  supporto,  la
richiesta di rimborso puo' essere presentata esclusivamente quando il
compenso non sia stato addebitato all'utilizzatore finale. 
  3. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  richiesta  di  rimborso  e'
presentata alla SIAE, in modalita' telematica, a pena  di  decadenza,
dai soggetti che hanno versato il compenso  entro  centoventi  giorni
decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata  emessa
la fattura riferita alla cessione  o  all'acquisto  dell'apparecchio,
dispositivo e supporto per il quale si chiede il rimborso. 
  4. La richiesta  di  rimborso  e'  corredata  dalla  documentazione
indicata agli articoli 4 e 5 dell'allegato 1. 
  5. La SIAE, verificata conformita', completezza e correttezza della
documentazione,  procede  alla   liquidazione   delle   somme   entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta   di
rimborso. 
  6. Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non
dimostra la effettiva  corresponsione  del  compenso,  SIAE  verifica
l'avvenuto versamento del compenso  da  parte  del  soggetto  di  cui
all'art. 71-septies, comma 3, LDA. In tal  caso  il  termine  per  la
verifica e per l'eventuale liquidazione e' di centottanta giorni. 
  7. Quando la documentazione prevista al comma  4  non  e'  allegata
alla richiesta di rimborso nel  termine  ivi  previsto  o  quando  le
verifiche di cui al comma 6 non consentono  di  accertare  l'avvenuto
versamento del compenso, la richiesta di rimborso e' rigettata.