Art. 5
Presupposti e richieste di rimborso
1. Quando i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA,
hanno versato il compenso a SIAE, in presenza dei presupposti di cui
all'art. 3, commi 3 e 5, puo' essere presentata richiesta di rimborso
del compenso versato.
2. Nel caso indicato al comma 1, se il richiedente non e'
l'utilizzatore finale dell'apparecchio, dispositivo o supporto, la
richiesta di rimborso puo' essere presentata esclusivamente quando il
compenso non sia stato addebitato all'utilizzatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di rimborso e'
presentata alla SIAE, in modalita' telematica, a pena di decadenza,
dai soggetti che hanno versato il compenso entro centoventi giorni
decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa
la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio,
dispositivo e supporto per il quale si chiede il rimborso.
4. La richiesta di rimborso e' corredata dalla documentazione
indicata agli articoli 4 e 5 dell'allegato 1.
5. La SIAE, verificata conformita', completezza e correttezza della
documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro
centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta di
rimborso.
6. Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non
dimostra la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica
l'avvenuto versamento del compenso da parte del soggetto di cui
all'art. 71-septies, comma 3, LDA. In tal caso il termine per la
verifica e per l'eventuale liquidazione e' di centottanta giorni.
7. Quando la documentazione prevista al comma 4 non e' allegata
alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto o quando le
verifiche di cui al comma 6 non consentono di accertare l'avvenuto
versamento del compenso, la richiesta di rimborso e' rigettata.